CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2068/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante p.t., con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto alla casella pec: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Oggetto: detassazione ambientale –cumulo con II conto energia 19– 2068 - 20 1 9 – 29 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per l’Umbria n. 243 / 01 /20 1 8 , pronunciata il 2 8 maggio 2018 e depositata il 05 giugno 2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto nel maggio 2016 il rimborso Ires relato agli anni 2010-2014 per aver avuto contezza - in ragione di sopravvenuta circolare dell’Agenzia-della cumulabilità del “II conto energia” con la detassazione ambientale l. n. 388/2000 (c.d. “Tremonti ambiente”) per impianto fotovoltaico. Segnatamente, la regolarizzazione delle imposte per il 2010 avveniva nel giugno 2012, donde doveva ritenersi tempestiva l’istanza di rimborso avanzata entro il quadriennio. Pertanto, i gradi di merito confermavano le ragioni della contribuente, censurando il rigetto dell’Amministrazione finanziaria che ricorre con due motivi, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 38 d.P.R. n. 602/1973, in combinato disposto con l’art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000, nel testo vigente ratione temporis, anteriore al d.l. n. 83/2012, e in combinato disposto con l’art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322/1998, nel testo anteriore al d.l n. 193/2016, nella sostanza contestando non essersiin presenza di dichiarazione emendabile, atteso che, originariamente, la contribuente non aveva optato chiaramente per detassazione o credito, come avrebbe dovuto all’atto di investimento (2010), limitandosi a chiedere il rimborso di quanto pagato. 19– 2068 - 20 1 9 – 29 /03 /2023 MMF Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione di pronuncia ex art 112 c.p.c. per aver dichiarato assorbiti -sull’affermata tempestività della domanda di rimborso- tutti gli altri motivi dell’appello erariale, segnatamente le censure alla regolarità della domanda di rimborso, alla prova delle somme versate, alla perizia giurata degli investimenti effettuati, secondo la formulazione normativamente richiesta. Va esaminato con priorità il secondo motivo, avente natura preliminare e potendo risultare risolutivo (Cass. S.U. 9936/2014). Il motivo assolve agli oneri della completezza ed esaustività. Ed infatti, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve esser e interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022). Il ricorso riporta i passi degliatti processuali dei gradi di merito relativi alle eccezioni sulla completezza e regolarità della documentazione inerente al rimborso, che non possono essere assorbiti dalla questione della tempestività della domanda, poiché in questocaso la dichiarazione di assorbimento si traduce in omissione di pronuncia (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014). Conseguentemente, il primo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo, la questione della tempestività dovendo essere nuovamente valutata alla luce della completezza della domanda e della sua stessa natura di domanda di rimborso 19– 2068 - 20 1 9 – 29 /03 /2023 MMF ordinaria ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ovvero si detrazione d’imposta per successiva richiesta di beneficio (cumulo di beneficio conto energia + Tremonti ambiente). PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado per l’Umbria, in diversa composizione, cui demanda altresì d