CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2022
Cassazione n. 06712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla idoneità costrittiva della condotta di minaccia autolesionistica, rivolta contro l'agente medesimo, ed alla determinazione del trattamento punitivo, contestato con argomenti meramente assertivi, ma frutto di ponderato bilanciamento, sulla base della pena individuata nel minimo edittale, delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il *.3 gennaio 2022 Il Consigliere este [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEP