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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 01615/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale e spaziale tra i reati che si chiede di porre in continuazione è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; - l'argomento secondo cui qualora i nove reati oggetto dell'istanza fossero stati valutati non in blocco, ma a coppie, sarebbe emerso che tra alcuni di essi non intercorre un periodo temporale molto ampio, ed anzi la ripetizione continua di reati dello stesso tipo dimostrerebbe che essi sono commessi in modo seriale, non vizia il percorso logico del provvedimento impugnato, atteso che la circostanza che i reati siano stati commessi in modo seriale è indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580), né è indice dell'esistenza di una volizione criminale unitaria la circostanza che si tratti sempre di reati contro il patrimonio non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838); - la circostanza, invece, che altra pronuncia del giudice dell'esecuzione abbia ammesso la continuazione tra sette ulteriori reati dello stesso tipo per cui pure è stato condannato il ricorrente non rende manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di reati che non si sovrappongono, atteso che quelli oggetto dell'ordinanza impugnata sono stati commessi tra il 1994 ed il 1997 e quelli oggetto dell'ordinanza in cui è stata riconosciuta la continuazione commessi tra il 1991 ed il 1992, dovendo confrontarsi il giudice dell'esecuzione con la precedente ordinanza di continuazione soltanto se siano in comune "alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione" Sez. 1, Sentenza n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790) o medesimo "l'arco temporale al cui interno si collocano" (Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809), circostanze insussistenti nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale e spaziale tra i reati che si chiede di porre in continuazione è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; - l'argomento secondo cui qualora i nove reati oggetto dell'istanza fossero stati valutati non in blocco, ma a coppie, sarebbe emerso che tra alcuni di essi non intercorre un periodo temporale molto ampio, ed anzi la ripetizione continua di reati dello stesso tipo dimostrerebbe che essi sono commessi in modo seriale, non vizia il percorso logico del provvedimento impugnato, atteso che la circostanza che i reati siano stati commessi in modo seriale è indice sintomatico non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580), né è indice dell'esistenza di una volizione criminale unitaria la circostanza che si tratti sempre di reati contro il patrimonio non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838); - la circostanza, invece, che altra pronuncia del giudice dell'esecuzione abbia ammesso la continuazione tra sette ulteriori reati dello stesso tipo per cui pure è stato condannato il ricorrente non rende manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, trattandosi di reati che non si sovrappongono, atteso che quelli oggetto dell'ordinanza impugnata sono stati commessi tra il 1994 ed il 1997 e quelli oggetto dell'ordinanza in cui è stata riconosciuta la continuazione commessi tra il 1991 ed il 1992, dovendo confrontarsi il giudice dell'esecuzione con la precedente ordinanza di continuazione soltanto se siano in comune "alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione" Sez. 1, Sentenza n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv. 285790) o medesimo "l'arco temporale al cui interno si collocano" (Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809), circostanze insussistenti nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigli
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