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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 30105/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 07/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Errico, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed altro.

Considerato che i motivi in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati perché, da un lato, non risulta alcuna violazione di legge in quanto il reato presupposto non è quello di cui al capo a) dell'imputazione e, dall'altro, il vizio motivazionale lamentato nella specie del cd. travisamento della prova non inerisce ad elementi decisivi (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Considerato altresì che, nell'atto di appello, la difesa non ha chiesto l'esclusione della recidiva ma solo la prevalenza rispetto ad essa e alle altre aggravanti delle circostanze attenuanti generiche, secondo un'operazione impedita dalla legge, giusta la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto infine che, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

À Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 23/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 07/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Errico, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed altro. Considerato che i motivi in punto di penale responsabilità sono manifestamente infondati perché, da un lato, non risulta alcuna violazione di legge in quanto il reato presupposto non è quello di cui al capo a) dell'imputazione e, dall'altro, il vizio motivazionale lamentato nella specie del cd. travisamento della prova non inerisce ad elementi decisivi (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); Considerato altresì che, nell'atto di appello, la difesa non ha chiesto l'esclusione della recidiva ma solo la prevalenza rispetto ad essa e alle altre aggravanti delle circostanze attenuanti generiche, secondo un'operazione impedita dalla legge, giusta la previsione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Ritenuto infine che, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. À Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigliere Estensore
Sentenza Cassazione n. 30105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris