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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01427/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 28369/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di Clli agli rtt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, avente ad oggetto vizi di motivazione con riferirn mto alla affermazione di penale responsabilità e, in particolare, alla mar :ata integrazione dell'elemento soggettivo, esula dalla valutazione di legitti nità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e punt: .ale (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommi di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento c'elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa celle ammende.

Così deciso il 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 28369/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di Clli agli rtt. 337 e 341-bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo, avente ad oggetto vizi di motivazione con riferirn mto alla affermazione di penale responsabilità e, in particolare, alla mar :ata integrazione dell'elemento soggettivo, esula dalla valutazione di legitti nità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e punt: .ale (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommi di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento c'elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa celle ammende. Così deciso il 02
Sentenza Cassazione n. 01427/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris