CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11920-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 11920 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11920/2021 Numero sezionale 856/2022 Numero di raccolta generale 16752/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso riassunto dinanzi la Corte d'Appello di Perugia a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Roma, chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo sempre in materia di equa riparazione, durato sette anni dal gennaio 2009 al maggio del 2016. La Corte d’Appello adita riteneva che la durata ragionevole dovesse quantificarsi in un anno per la prima fase e in un altro anno per la seconda. Pertanto, l’eccedenza imputabile alla disfunzione organizzativa dell’amministrazione giudiziaria era pari ad anni cinque e mesi quattro e poiché la liquidazione dell’indennizzo doveva calcolarsi per anno o frazione di anno superiore a sei mesi l’eccedenza equivaleva a cinque anni. Quanto alla determinazione dell’indennizzo sulla base dei criteri di legge applicava per ogni anno di ritardo euro 400 e considerato che il giudizio presupposto aveva un valore di euro 1000 riduceva l’importo fino a tale somma. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso. 4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Ric. 2021 n. 11920 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11920/2021 Numero sezionale 856/2022 Numero di raccolta generale 16752/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 5. La ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis l. n. 89 del 2001. La censura ha ad oggetto il calcolo del valore del giudizio presupposto, quale limite per il riconoscimento dell’indennizzo. Infatti, La Corte d'Appello con il decreto n. 1009/2016 aveva definito il giudizio presupposto condannando il Ministero al pagamento di euro 1000 oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo. La domanda era stata proposta nel gennaio del 2009, sicché da tale data andavano calcolati gli interessi anche quale limite di valore ex art. 2 bis l. n. 89 del 2001. 1.1 L’unico motivo del ricorso principale è fondato. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: nel valore della causa oggetto del giudizio presupposto devono essere ricompresi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito; il credito per interessi è infatti accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che è strettamente collegata al paterna d'animo che la parte subisce in attesa della relativa definizione (vedi Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7478 del 2019 in motivazione). 2.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. n. 89 del 2011. Ric. 2021 n. 11920 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11920/2021 Numero sezionale 856/2022 Numero di raccolta generale 16752/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 La censura riguarda l’erronea applicazione della sospensione dei termini per il periodo feriale l. n. 742 del 1969 in relazione al termine decadenziale ex articolo 4 l. n. 89 del 2001. Il Ministero ricorrente richiede un ripensamento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini anche in relazione al termine decadenziale di cui all’articolo 4 della l. n. 83 del 2001, sostenendo la natura sostanziale e non processuale dello stesso. A tal proposito, il ricorrente evidenzia che il termine decadenziale ex art. 4 è impeditivo del decorso del termine prescrizionale ex articolo 2967 c.c.. Inoltre, evidenzia che, dopo la novella del 2012 in caso di rigetto per motivi di rito, la richiesta indennitaria non può essere riproposta anche se il termine decadenziale semestrale non sia ancora decorso. Pertanto, poiché ai sensi dell’articolo 310 c.p.c. l’estinzione del processo non estingue l’azione pur rendendo inefficaci gli atti processuali compiuti, ciò dovrebbe essere considerato ai fini dell’interpretazione come sostanziale del suddetto termine. 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 l. n.89 del 2001. Secondo il ricorrente incidentale la giurisprudenza che ha esteso l’applicabilità della sospensione del termine del periodo feriale anche al termine entro il quale il processo deve essere instaurato è limitata ai casi in cui l’azione in giudizio rappresenti per il titolare del diritto l’unico rimedio per far valere il diritto stesso. Pertanto, essendoci la possibilità anche per le domande di equa riparazione di ricorrere alla procedura alternativa della mediazione non dovrebbe ritenersi sussumibile il termine di cui Ric. 2021 n. 11920 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11920/2021 Numero sezionale 856/2022 Numero di raccolta generale 16752/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 all’articolo 4 l. n. 89 del 2001 al caso sopra indicato. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 l. n. 89 del 2001 impedisce per una sola volta ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 28 del 2010 la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo questo essere ancora esercitato qualora il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi decorrente dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione. Da ciò il ricorrente desume che la possibilità di ricorrere alla mediazione rende il termine processuale di cui all’art. 4 non più a carattere necessitato e ne conferma la natura di termine sostanziale relativo all’esercizio di un diritto avente natura non disponibile. La possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa assumerebbe rilievo anche perché il termine di durata di tre mesi del procedimento di mediazione non soggiace alla sospensione dei termini per il periodo feriale e la durata del suddetto procedimento non è computabile ai fini dell'irragionevole durata del processo. 5. Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 l. n. 89 del 2001. Del mutato quadro normativo conseguente alla riduzione da un anno a sei mesi del termine lungo per l’impugnazione ne deriverebbe che la sospensione dei termini per il periodo feriale potrebbe risultare inapplicabile al termine endoprocessuale semestrale lungo per l’impugnazione in alcuni casi di giudizio presupposto e viceversa risultare applicabile al termine extra processuale ex articolo 4 della l. n. 89 del 2001. Pertanto, sulla base di ragioni di ordine interpretativo sia di diritto positivo sia Ric. 2021 n. 11920 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11920/2021 Numero sezionale 856/2022 Numero di raccolta generale 16752/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 sistematiche circa l’intrinseca natura sostanziale del termine, dovrebbe ritenersi che il mutato quadro normativo consenta di ritenere inapplicabile la sospensione feriale dei termini. 6. Il quarto motivo del ricorso incidentale proposto in via alternativa e subordinata è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 della l. n. 89 del 2001. A parere del ricorrente anche volendo attribuire natura processuale al termine di cui all’articolo 4 sulla base di un’interpretazione adeguatrice dello stesso non dovrebbe ritenersi applicabile la proroga dei termini per la sospensione feriale ex l. n. 742 del 1969. Infatti, l’attivazione di un procedimento monitorio che per le sue caratteristiche di speditezza ed urgenza non si concilia con la proroga dei termini rappresentata dalla sospensione per il periodo feriale. 7. Il quinto motivo del ricorso incidentale è così rubricato violazione falsa applicazione dell’articolo 4 della l. n. 89 del 2001. La censura attiene ancora una volta alla possibilità di aderire all’istituto della mediazione facoltativa proponibile direttamente ad istanza di parte senza l’assistenza di un avvocato, con evidente non applicabilità del termine di sospensione della sospensione feriale dei termini. 8. Il ricorso incidentale è inammissibile. Il Ministero ricorrente spende cinque motivi per chiedere alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza nella consapevolezza dell’orientamento consolidato che ha ritenuto applicabile la sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell’art. 4 della l. n. 89 del 2001. Ric. 2021 n. 11920 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11920/2021 Numero sezionale 856/2022 Numero di raccolta generale 16752/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 In particolare, costituisce orientamento del tutto consolidato quello secondo il quale: «Poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della l. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo» (ex plurimis Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto. È stato inoltre chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non Ric. 2021 n. 11920 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11920/2021 Numero sezionale 856/2022 Numero di raccolta generale 16752/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 siano tali da determinare un superamento dell’orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360 bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez. U. sent. n. 7155 del 2017). Nella concreta fattispecie non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento consolidato circa l’applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 l. n. 89 del 2001, pertanto, il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ. 9. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11920 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6