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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17462/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2201 - controricorrente -avverso la sentenza n. 97/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/01/2025 R.G.N. 783/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Il ricorrente, infermiere in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] U.O. di Urologia, ha adito il Tribunale per ottenereNumero registro generale 15021/2025Numero sezionale 2201/2026l’accertamento del diritto a percepire l’erogazione del Nbuumoerno doi -raccolta generale 17462/2026Data pubblicazione 02/06/2026pasto per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore, a frontedell’impossibilità ad accedere al servizio pasto nel turno seraleper chiusura della mensa e nei turni antimeridiani e pomeridianoper comprovate esigenze di servizio, nonché l’assenza dimodalità sostitutive ex art. 29 CCNL 2016-2018.2.

Il tribunale ha accolto la domanda.Come si legge nella sentenza di appello: «il Tribunale di Roma,ritenuto che “i lavoratori in turno, in ragione della particolarearticolazione dell’orario di lavoro resa necessaria dalle esigenzeorganizzative aziendali, sono impossibilitati a svolgere la pausadopo sei ore lavorative consecutive, con conseguenteimpossibilità di fruire della mensa” avevano diritto al buono-pasto sostitutivo.

Valutato che “Nel caso di specie è pacifico cheil ricorrente svolga turni che si articolano su più di sei orelavorative consecutive” ne accertava il diritto “all’erogazione delbuono pasto per ogni turno di lavoro”, condannando la AUSL diViterbo, sua datrice di lavoro, alla corresponsione in favoredell’[OSCURATO:PERSONA] di “€ 2.651,46 a titolo di risarcimento del danno peraver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni diturno nel periodo 19.10.2016-19.10.2021 (data quest’ultima diricezione da parte dell’Azienda della PEC di messa in mora)».3.

La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravameconfermando l’orientamento secondo il quale il diritto adusufruire della pausa di lavoro spetta al lavoratore, aprescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarienormalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasceper le quali il pasto possa essere consumato prima del turno.

Inparticolare, la Corte ha ribadito che l’attribuzione del buonopasto è diretta a conciliare le esigenze del servizio con leesigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne ilNumero registro generale 15021/2025Numero sezionale 2201/2026benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavoNrumaetriov dai r.a ccolta generale 17462/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazionedella pausa pranzo che presuppone, come regola generale, cheil lavoratore abbia osservato un orario giornaliero di almeno seiore.4.

Avverso la sentenza domanda la cassazione l’ASL Viterbo conricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorso ildipendente.5.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 66/2003, nonchédegli artt. 29 comma 1 e 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 20settembre 2001, 4 comma 1 e 2 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 31luglio 2009, 27 comma 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2018 e 43comma 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2021, ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c.Il motivo contesta la sentenza impugnata per avere falsamenteinterpretato e applicato la disciplina legislativa e contrattualecollettiva di riferimento ed avere riconosciuto al lavoratore,pubblico dipendente operante in turno, il diritto al risarcimentoper la mancata fruizione del servizio mensa in manieraautomatica dopo lo svolgimento delle sei ore consecutive dilavoro giornaliere.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.Il motivo denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per nonavere correttamente valutato la documentazione in atti e nonavere, conseguentemente, considerato che i dipendentidell’Azienda ricorrente operanti in turno, come il Sig. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15021/2025potessero, in quanto anch’essi destinatari della Deliberazione n.N umero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 17462/2026342 del 22 marzo 2000, fruire del servizio mensa.Data pubblicazione 02/06/20263.

I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la lorostretta connessione.3.1 Le censure sono entrambe infondate alla streguadell’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., daultimo, Cass. n. 22478 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. n. 32113 del19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) secondo cui “in temadi pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto,in quanto agevolazione di carattere assistenziale che,nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è direttaconciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane deidipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessarioper proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornalierocorrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizionedel beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausapranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornalierodi almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.3.2 Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territorialecorrettamente interpretato la disposizione contrattuale di cuiall’art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendoil collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di unintervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anchein sede legislativa ove l’intervallo è previsto per laconsumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei oredi lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orariolavorativo.4.

Il ricorso va, dunque, respinto, e la sentenza impugnataconfermata in ordine al riconoscimento alla fruizione del ticketmensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turniNumero registro generale 15021/2025lavorativi eccedenti le sei ore (v., al riguardo, Cass.N umero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 17462/202625525/2025; Cass. 16938/2025; Cass. 21690/2024), e allaData pubblicazione 02/06/2026conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento deldanno come disposta dal Tribunale.5.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.6.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida ineuro 1.500,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2201 - controricorrente -avverso la sentenza n. 97/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/01/2025 R.G.N. 783/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente, infermiere in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] U.O. di Urologia, ha adito il Tribunale per ottenereNumero registro generale 15021/2025Numero sezionale 2201/2026l’accertamento del diritto a percepire l’erogazione del Nbuumoerno doi -raccolta generale 17462/2026Data pubblicazione 02/06/2026pasto per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore, a frontedell’impossibilità ad accedere al servizio pasto nel turno seraleper chiusura della mensa e nei turni antimeridiani e pomeridianoper comprovate esigenze di servizio, nonché l’assenza dimodalità sostitutive ex art. 29 CCNL 2016-2018.2. Il tribunale ha accolto la domanda.Come si legge nella sentenza di appello: «il Tribunale di Roma,ritenuto che “i lavoratori in turno, in ragione della particolarearticolazione dell’orario di lavoro resa necessaria dalle esigenzeorganizzative aziendali, sono impossibilitati a svolgere la pausadopo sei ore lavorative consecutive, con conseguenteimpossibilità di fruire della mensa” avevano diritto al buono-pasto sostitutivo. Valutato che “Nel caso di specie è pacifico cheil ricorrente svolga turni che si articolano su più di sei orelavorative consecutive” ne accertava il diritto “all’erogazione delbuono pasto per ogni turno di lavoro”, condannando la AUSL diViterbo, sua datrice di lavoro, alla corresponsione in favoredell’[OSCURATO:PERSONA] di “€ 2.651,46 a titolo di risarcimento del danno peraver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni diturno nel periodo 19.10.2016-19.10.2021 (data quest’ultima diricezione da parte dell’Azienda della PEC di messa in mora)».3. La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravameconfermando l’orientamento secondo il quale il diritto adusufruire della pausa di lavoro spetta al lavoratore, aprescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarienormalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasceper le quali il pasto possa essere consumato prima del turno. Inparticolare, la Corte ha ribadito che l’attribuzione del buonopasto è diretta a conciliare le esigenze del servizio con leesigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne ilNumero registro generale 15021/2025Numero sezionale 2201/2026benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavoNrumaetriov dai r.a ccolta generale 17462/2026Data pubblicazione 02/06/2026L’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazionedella pausa pranzo che presuppone, come regola generale, cheil lavoratore abbia osservato un orario giornaliero di almeno seiore.4. Avverso la sentenza domanda la cassazione l’ASL Viterbo conricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorso ildipendente.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 66/2003, nonchédegli artt. 29 comma 1 e 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 20settembre 2001, 4 comma 1 e 2 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 31luglio 2009, 27 comma 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2018 e 43comma 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2021, ai sensi dell’art. 360, n.3, c.p.c.Il motivo contesta la sentenza impugnata per avere falsamenteinterpretato e applicato la disciplina legislativa e contrattualecollettiva di riferimento ed avere riconosciuto al lavoratore,pubblico dipendente operante in turno, il diritto al risarcimentoper la mancata fruizione del servizio mensa in manieraautomatica dopo lo svolgimento delle sei ore consecutive dilavoro giornaliere.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.Il motivo denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per nonavere correttamente valutato la documentazione in atti e nonavere, conseguentemente, considerato che i dipendentidell’Azienda ricorrente operanti in turno, come il Sig. [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15021/2025potessero, in quanto anch’essi destinatari della Deliberazione n.N umero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 17462/2026342 del 22 marzo 2000, fruire del servizio mensa.Data pubblicazione 02/06/20263. I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la lorostretta connessione.3.1 Le censure sono entrambe infondate alla streguadell’orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., daultimo, Cass. n. 22478 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cass. n. 32113 del19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) secondo cui “in temadi pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto,in quanto agevolazione di carattere assistenziale che,nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è direttaconciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane deidipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessarioper proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornalierocorrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizionedel beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausapranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale,solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornalierodi almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato”.3.2 Pertanto, deve ritenersi aver la Corte territorialecorrettamente interpretato la disposizione contrattuale di cuiall’art. 29 del contratto integrativo del 20.9.2001 riconoscendoil collegamento del diritto alla mensa alla fruizione di unintervallo di lavoro, risultando tale collegamento operato anchein sede legislativa ove l’intervallo è previsto per laconsumazione del pasto ed è collocato oltre il limite delle sei oredi lavoro, a prescindere dalla natura turnista o meno dell’orariolavorativo.4. Il ricorso va, dunque, respinto, e la sentenza impugnataconfermata in ordine al riconoscimento alla fruizione del ticketmensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turniNumero registro generale 15021/2025lavorativi eccedenti le sei ore (v., al riguardo, Cass.N umero sezionale 2201/2026Numero di raccolta generale 17462/202625525/2025; Cass. 16938/2025; Cass. 21690/2024), e allaData pubblicazione 02/06/2026conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento deldanno come disposta dal Tribunale.5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo.6. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida ineuro 1.500,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misuradel 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro il 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi
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