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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18770/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ye)Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 18 Giugno 2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, deducendo cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione del principio della presunzione di innocenza e una illegittima inversione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale posto a carico dell'imputato la dimostrazione dell'accordo di consumo di gruppo nonostante spettasse alla pubblica accusa provare la finalità di cessione a terzi; nel caso di specie manca qualsiasi prova positiva, essendo stati valorizzati solo indizi compatibili con il consumo di gruppo.

Con il secondo motivo deduce la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen., permanendo una ricostruzione alternativa dei fatti pienamente compatibile con gli elementi acquisiti e non confutata dalla pubblica accusa.

Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nonostante la non abitualità della condotta, il modesto grado di colpevolezza, la minima offensività e la positiva condotta processuale con ammissione dei fatti.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 133-bis cod. pen. nella determinazione della pena pecuniaria avendo la Corte territoriale omesso di considerare le condizioni economiche dell'imputato, con conseguente irrogazione di una sanzione eccessivamente gravosa rispetto alla sua situazione di disagio.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 530, comma 1 cod. proc. pen., per non avere assolto l'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato", nonostante il ragionevole dubbio sulla finalità della condotta, desumibile dalla compatibilità degli elementi fattuali con il consumo di gruppo e dall'assenza di prove a sostegno della tesi accusatoria.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 31 Marzo 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato motivi nuovi e una memoria difensiva.

Si sostiene, invece, che la sentenza d'appello sia affetta da una motivazione apparente, generica e per relationem, priva di effettivo confronto con le doglianze difensive. 2Va qui ribadito il principio che una motivazione per relationem è pienamente legittima nel giudizio di appello, a condizione che il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez.2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 02).

Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata ad un rinvio meramente formale alla decisione di primo grado, ma ha richiamato e valorizzato una serie di elementi decisivi - quali l'assenza di prova di un previo accordo tra l'odierno ricorrente e il Marinelli per un acquisto congiunto della sostanza destinata al consumo comune, le concrete modalità di finanziamento dell'acquisto e l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la consegna dello stupefacente - finalizzati a confermare, all'esito di una valutazione insindacabile del quadro probatorio, la qualificazione giuridica del fatto.

2. Va inoltre rilevato che il ricorrente, prospetta in questa sede, per la prima volta, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis.

Si tratta di una doglianza che non risulta mai stata devoluta al giudice di merito, con conseguente preclusione in questa sede di legittimità.

Invero, va ribadito il principio che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tal dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01).

3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

In particolare, la prova della finalità di cessione non è stata affatto omessa, bensì correttamente desunta da una pluralità di elementi indiziari univoci ( dol 4 e 5 ) valorizzati dai giudici di merito.

Tra questi assume rilievo, in primo luogo, l'assenza di qualsiasi prova circa un previo accordo tra l'odierno ricorrente e il Marinelli funzionale ad un acquisto congiunto della sostanza per il consumo comune.3 LiLa Corte ha, infatti, ritenuto dimostrata la cessione sulla base di circostanze significative: il fatto che l'intero acquisto sia stato finanziato dal Marinelli, l'immediato allontanamento del ricorrente dopo la consegna della cocaina, il rinvenimento, in capo allo stesso, di parte della somma ricevuta, plausibilmente qualificabile quale corrispettivo per l'attività di intermediazione, nonché il tentativo di disfarsi della sostanza alla vista della polizia.

In tale contesto, deve escludersi la configurabilità del cosiddetto "consumo di gruppo", atteso che non ne risultano integrati i requisiti richiesti ossia: l'accordo preventivo tra i partecipanti, l'identità degli assuntori e l'acquisto originariamente destinato al consumo comune.

Nel caso di specie, difetta del tutto la prova di un accordo preventivo, così come non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare la destinazione condivisa della sostanza.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, deve altresì escludersi la possibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti, come prospettata dalla difesa, trattandosi di una mera ipotesi priva di riscontri concreti e, pertanto, non idonea a porre in discussione il quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito.

Va, infine, ribadito il principio secondo cui la prova della destinazione della sostanza, tanto all'uso personale quanto allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento indiziario che, valutato secondo criteri di rigore, univocità e coerenza logica, consenta di pervenire a una conclusione certa mediante un percorso argomentativo fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01).

Non ricorre, pertanto, un'ipotesi di motivazione apparente, configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di esplicitare il percorso logico seguito, limitandosi a formule di stile prive di reale contenuto argomentativo (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01).

Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale ha chiaramente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la condotta. 2.2 II quarto motivo di ricorso è inammissibile in sede di legittimità, in quanto attiene al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Invero, quanto alla dedotta illegittimità della pena pecuniaria, va rilevato che il fatto è stato già ricondotto alla fattispecie lieve e che i giudici di merito hanno riconosciuto le attenuanti, sicché la sanzione applicata si presenta congrua.

Né emergono elementi idonei a giustificare un'ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'eccessiva gravosità della pena pecuniaria rileva solo ove integri .una situazione di vera .e propria impossibilità; o quantomeno di estrema difficoltà, 4 (p(di adempimento (Sez. 6, n. 56297 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 271675 - 01). 2.3 Il quinto motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

La Corte di Appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen., che avrebbe potuto rilevare solo laddove fosse rimasta una situazione di dubbio circa la configurabilità della fattispecie del consumo di gruppo.

Al contrario, con argomentazioni lineari e prive di vizi logici, la Corte romana ha offerto una motivazione pienamente adeguata riconducendo il fatto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

Ne consegue che non vi erano i presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che tale disposizione opera unicamente quando il giudice abbia superato un dubbio sulla responsabilità.

Nel caso di specie, questo non accade.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MCp\NCe, 25* FUOZiOn A IS [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ye)Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 18 Giugno 2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, deducendo cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione del principio della presunzione di innocenza e una illegittima inversione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale posto a carico dell'imputato la dimostrazione dell'accordo di consumo di gruppo nonostante spettasse alla pubblica accusa provare la finalità di cessione a terzi; nel caso di specie manca qualsiasi prova positiva, essendo stati valorizzati solo indizi compatibili con il consumo di gruppo. Con il secondo motivo deduce la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 533 cod. proc. pen., permanendo una ricostruzione alternativa dei fatti pienamente compatibile con gli elementi acquisiti e non confutata dalla pubblica accusa. Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nonostante la non abitualità della condotta, il modesto grado di colpevolezza, la minima offensività e la positiva condotta processuale con ammissione dei fatti. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 133-bis cod. pen. nella determinazione della pena pecuniaria avendo la Corte territoriale omesso di considerare le condizioni economiche dell'imputato, con conseguente irrogazione di una sanzione eccessivamente gravosa rispetto alla sua situazione di disagio. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 530, comma 1 cod. proc. pen., per non avere assolto l'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato", nonostante il ragionevole dubbio sulla finalità della condotta, desumibile dalla compatibilità degli elementi fattuali con il consumo di gruppo e dall'assenza di prove a sostegno della tesi accusatoria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 31 Marzo 2026, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato motivi nuovi e una memoria difensiva. Si sostiene, invece, che la sentenza d'appello sia affetta da una motivazione apparente, generica e per relationem, priva di effettivo confronto con le doglianze difensive. 2Va qui ribadito il principio che una motivazione per relationem è pienamente legittima nel giudizio di appello, a condizione che il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez.2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 02). Nel caso di specie, la Corte territoriale non si è limitata ad un rinvio meramente formale alla decisione di primo grado, ma ha richiamato e valorizzato una serie di elementi decisivi - quali l'assenza di prova di un previo accordo tra l'odierno ricorrente e il Marinelli per un acquisto congiunto della sostanza destinata al consumo comune, le concrete modalità di finanziamento dell'acquisto e l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] subito dopo la consegna dello stupefacente - finalizzati a confermare, all'esito di una valutazione insindacabile del quadro probatorio, la qualificazione giuridica del fatto. 2. Va inoltre rilevato che il ricorrente, prospetta in questa sede, per la prima volta, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis. Si tratta di una doglianza che non risulta mai stata devoluta al giudice di merito, con conseguente preclusione in questa sede di legittimità. Invero, va ribadito il principio che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tal dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01). 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In particolare, la prova della finalità di cessione non è stata affatto omessa, bensì correttamente desunta da una pluralità di elementi indiziari univoci ( dol 4 e 5 ) valorizzati dai giudici di merito. Tra questi assume rilievo, in primo luogo, l'assenza di qualsiasi prova circa un previo accordo tra l'odierno ricorrente e il Marinelli funzionale ad un acquisto congiunto della sostanza per il consumo comune.3 LiLa Corte ha, infatti, ritenuto dimostrata la cessione sulla base di circostanze significative: il fatto che l'intero acquisto sia stato finanziato dal Marinelli, l'immediato allontanamento del ricorrente dopo la consegna della cocaina, il rinvenimento, in capo allo stesso, di parte della somma ricevuta, plausibilmente qualificabile quale corrispettivo per l'attività di intermediazione, nonché il tentativo di disfarsi della sostanza alla vista della polizia. In tale contesto, deve escludersi la configurabilità del cosiddetto "consumo di gruppo", atteso che non ne risultano integrati i requisiti richiesti ossia: l'accordo preventivo tra i partecipanti, l'identità degli assuntori e l'acquisto originariamente destinato al consumo comune. Nel caso di specie, difetta del tutto la prova di un accordo preventivo, così come non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare la destinazione condivisa della sostanza. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, deve altresì escludersi la possibilità di una ricostruzione alternativa dei fatti, come prospettata dalla difesa, trattandosi di una mera ipotesi priva di riscontri concreti e, pertanto, non idonea a porre in discussione il quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito. Va, infine, ribadito il principio secondo cui la prova della destinazione della sostanza, tanto all'uso personale quanto allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento indiziario che, valutato secondo criteri di rigore, univocità e coerenza logica, consenta di pervenire a una conclusione certa mediante un percorso argomentativo fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01). Non ricorre, pertanto, un'ipotesi di motivazione apparente, configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di esplicitare il percorso logico seguito, limitandosi a formule di stile prive di reale contenuto argomentativo (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01). Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale ha chiaramente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la condotta. 2.2 II quarto motivo di ricorso è inammissibile in sede di legittimità, in quanto attiene al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Invero, quanto alla dedotta illegittimità della pena pecuniaria, va rilevato che il fatto è stato già ricondotto alla fattispecie lieve e che i giudici di merito hanno riconosciuto le attenuanti, sicché la sanzione applicata si presenta congrua. Né emergono elementi idonei a giustificare un'ulteriore riduzione ai sensi dell'art. 133-bis cod. pen., considerato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'eccessiva gravosità della pena pecuniaria rileva solo ove integri .una situazione di vera .e propria impossibilità; o quantomeno di estrema difficoltà, 4 (p(di adempimento (Sez. 6, n. 56297 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 271675 - 01). 2.3 Il quinto motivo non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. La Corte di Appello ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen., che avrebbe potuto rilevare solo laddove fosse rimasta una situazione di dubbio circa la configurabilità della fattispecie del consumo di gruppo. Al contrario, con argomentazioni lineari e prive di vizi logici, la Corte romana ha offerto una motivazione pienamente adeguata riconducendo il fatto alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ne consegue che non vi erano i presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che tale disposizione opera unicamente quando il giudice abbia superato un dubbio sulla responsabilità. Nel caso di specie, questo non accade. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MCp\NCe, 25* FUOZiOn A IS [OSCURATO:PERSONA]