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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 17805/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONEDIVORZIO* * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5556/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma* * 80 presso lo studio dell avvocato* * che la rappresenta e difende ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in Roma * ** 88 presso lo studio dell avvocato * * che lorappresenta e difende controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO ROMA n. 3414/2020depositata il 13/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza indicata in epigrafe esponendo che il Tribunale diRoma ha dichiarato la separazione giudiziale dal marito* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023respingendo le domande di addebito ha posto a carico del padreun assegno di mantenimento per la figlia * 17/9/2001 dieuro 400 00 mensili oltre assegni familiari e spese straordinarie eha respinto la domanda di mantenimento da lei proposta di avereproposto appello che la Corte d appello di Roma ha respintocondannandola alle spese del giudizio rilevando che correttamenteil Tribunale ha ritenuto la inammissibilità delle prove orali articolatedalle parti per difetto di specificità nella capitolazione e rigettatola domanda di addebito che è congruo l assegno di mantenimentodisposto in favore della figlia che non spetta assegno dimantenimento alla moglie sufficientemente giovane ed alla quale iservizi sociali avevano offerto un progetto per l orientamento allavoro che ha respinto tenuto conto dell entità dell impegnoeconomico assunto dal * per il mantenimento della figlia e perl alloggio goduto anche dalla madre e del rifiuto espresso della* di intraprendere il percorso per inserirsi nel mondo dellavoro ha ritenuto la sua domanda di contribuzione non accoglibile.La * si affida a quattro motivi di ricorso percassazione.

Si è costituito * con controricorso.

La ricorrente hadepositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza cameralenon partecipata dell 11 maggio 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 5 c.p.c. l omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione da tra le parti.

La ricorrente censura laricostruzione delle condizioni patrimoniali del * operata nellasentenza impugnata deducendo che la Corte non ha considerato unaspetto dedotto nel secondo motivo di gravame ove ella haprospettato che le ore di lavoro prestate mensilmente dal maritofossero molte di più di quelle risultanti in busta paga e chiedendo diprovare dette circostanze.

Deduce che la Corte non ha reso alcuna2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023considerazione sul tema introdotto dall istante e di essereassolutamente certa che le ore di lavoro del * sono 100 in piùrispetto a quelle risultanti dalla busta paga sul punto ha chiestointerrogatorio formale e prova testi.* che ove fosse riuscita a provare che il coniuge lavoravamolto più tempo rispetto a quanto indicato nei prospetti retributivile buste paga avrebbero perduto il loro valore probatorio mentre laCorte ha reso il suo giudizio sul presupposto il * percepisca unapaga di euro 1.300 00 mensili riferendosi ai prospetti retributivi.2.

Il motivo è inammissibile.La parte non prospetta un fatto decisivo inteso comeaccadimento storico naturalistico e non come argomentazionedifensiva sul punto v. * s.u. n. 8053 del 07/04/2014 * n.2268 del 26/01/2022 il cui esame sarebbe stato in ipotesi omessodalla Corte d appello bensì critica la valutazione delle prove resadal giudice di merito che hanno ricostruito la situazionepatrimoniale del * facendo affidamento su quanto risulta dalladocumentazione relativa ai redditi percepiti essendo il * unlavoratore dipendente e avendo una busta paga.* documenti secondo la ricorrente sarebbero inaffidabiliin quanto ella si è offerta di provare che il * lavora più ore diquanto riportato in busta paga.

In questa sede tuttavia la parte nonpuò dolersi che non sia stata ammessa la prova sul punto poichécome si rende evidente dalla motivazione della sentenza il giudicedi merito ha implicitamente ritenuto irrilevante questo argomentodifensivo rispetto alla produzione di una documentazioneproveniente dal datore di lavoro ritenuta all evidenza una fonte diprova più affidabile.* infatti principio consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte che la valutazione delle prove non è censurabile incassazione * n. 37382 del 21/12/2022 e che è inammissibile il3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023ricorso per cassazione che sotto l apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito * sez. un. n. 34476 del 27/12/2019 .L omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevantein causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudiceancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie * sez. un. n. 8053 del 07/04/2014 .3.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art. 360 n. 4 c.p.c. l omessa pronuncia con violazione degliartt.112 e 342 c.p.c.

La ricorrente deduce che Corte nel ricostruirela situazione economica del * ha omesso di considerare unsignificativo aspetto ben dedotto nell atto di appello laddove si èprospettato che le ore di lavoro prestate fossero molto di più di quelrisultanti dalle buste paga ex adverso prodotte.Il motivo è inammissibile.Si tratta della medesima questione prospettata con la primacensura qui proposta sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia.* pertanto le considerazioni sopraesposte alle quali si puòaggiungere che nella fattispecie il bene della vita richiesto e sulquale i giudici di merito avevano il dovere di pronunciarsi non èl accertamento di una eventuale prestazione lavorativa irregolarema il riconoscimento e la quantificazione di un assegno dimantenimento su questo punto la Corte si è pronunciatarendendo una valutazione di merito –di cui non si può sollecitare larevisione in questa sede sulle condizioni economiche delle parti suipresupposti dell assegno e sull adeguatezza del contributo.4.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art 360n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 1564 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023comma 2 e 337 ter cod. civ.

La parte deduce che ha errato la Cortea non tenere conto del benessere di cui gode la madre del resistenteche è proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi.La Corte avrebbe erroneamente escluso che la situazionepatrimoniale della madre del * possa incidere sul quantumdell assegno ritenendo così che debba rilevare solo il contestopatrimoniale del figlio pur essendo pacifica tra le parti la convivenzadi quest ultimo con la madre mentre di contro oltre che i redditidell obbligato si devono valutare tutte le circostanze quindi ognielemento di ordine economico dotato di incidenza sulle condizionidelle parti.5.

Il motivo è infondato.La censura non si confronta con la effettiva ratio decidendi poichéla Corte di merito ha tenuto conto in punto di fatto che il *fruisce dell aiuto della sua genitrice per pagare il canone locazionedella casa dove abita la * con la figlia.In ogni caso è erroneo l assunto che ai fini dell assegno diseparazione in favore del coniuge possano rilevare le condizionieconomiche dei genitori del soggetto obbligato.Il diritto al mantenimento ricorrendo le condizioni previstedall art 156 c.c. è fondato sulla persistenza durante lo stato dellaseparazione di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio chegravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori.Inoltre i genitori una volta che il figlio sia divenuto autonomoe abbia fondato un proprio nucleo familiare non hanno più alcunobbligo giuridico nei suoi confronti sicché eventuali elargizionianche se continuative costituiscono atti di liberalità e non possonoessere considerate reddito del soggetto obbligato * n. 10380del 21/06/2012 in termini in tema di assegno divorzile si veda* n. 15774 del 23/07/2020 .5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023Gli ascendenti sono tenuti soltanto in via subordinatasussidiaria a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possanoadempiere i loro doveri nei confronti dei figli qualora entrambi igenitori non possano o non vogliano mantenerli * n. 10419 del02/05/2018 questione che qui non viene in rilievo.6.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e143 cod. civ. rilevando che ha errato la Corte a valorizzare lagiovane età della ricorrente e la circostanza che le è stato offertoun percorso di inserimento nel mondo del lavoro posto che non sitratta di una proposta di lavoro concreta ma di un inserimentofuturo e ipotetico di contro ella non ha redditi e non rileva l astrattaIl motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata ove il diniego dell assegno di mantenimento è motivatoin primo luogo sul rilievo che la richiedente non solo è giovanema che le è stato prospettato un percorso di inserimento lavorativoingiustificatamente rifiutato il che inquadra in una dimensioneconcreta la capacità lavorativa derivante dalla giovane età insecondo luogo valorizzando la circostanza che ella gode di unaprestazione economicamente apprezzabile da parte del coniugeseparato e cioè il pagamento del canone di locazionedell appartamento ove abita con la figlia e che questo è ilcomplessivo sforzo economico che può richiedersi al *adeguato alle sue possibilità economiche.Si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si puòchiedere la revisione.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONEDIVORZIO* * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5556/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma* * 80 presso lo studio dell avvocato* * che la rappresenta e difende ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in Roma * ** 88 presso lo studio dell avvocato * * che lorappresenta e difende controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO ROMA n. 3414/2020depositata il 13/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza indicata in epigrafe esponendo che il Tribunale diRoma ha dichiarato la separazione giudiziale dal marito* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023respingendo le domande di addebito ha posto a carico del padreun assegno di mantenimento per la figlia * 17/9/2001 dieuro 400 00 mensili oltre assegni familiari e spese straordinarie eha respinto la domanda di mantenimento da lei proposta di avereproposto appello che la Corte d appello di Roma ha respintocondannandola alle spese del giudizio rilevando che correttamenteil Tribunale ha ritenuto la inammissibilità delle prove orali articolatedalle parti per difetto di specificità nella capitolazione e rigettatola domanda di addebito che è congruo l assegno di mantenimentodisposto in favore della figlia che non spetta assegno dimantenimento alla moglie sufficientemente giovane ed alla quale iservizi sociali avevano offerto un progetto per l orientamento allavoro che ha respinto tenuto conto dell entità dell impegnoeconomico assunto dal * per il mantenimento della figlia e perl alloggio goduto anche dalla madre e del rifiuto espresso della* di intraprendere il percorso per inserirsi nel mondo dellavoro ha ritenuto la sua domanda di contribuzione non accoglibile.La * si affida a quattro motivi di ricorso percassazione.

Si è costituito * con controricorso.

La ricorrente hadepositato memoria.

La causa è stata trattata alla udienza cameralenon partecipata dell 11 maggio 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 5 c.p.c. l omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione da tra le parti.

La ricorrente censura laricostruzione delle condizioni patrimoniali del * operata nellasentenza impugnata deducendo che la Corte non ha considerato unaspetto dedotto nel secondo motivo di gravame ove ella haprospettato che le ore di lavoro prestate mensilmente dal maritofossero molte di più di quelle risultanti in busta paga e chiedendo diprovare dette circostanze.

Deduce che la Corte non ha reso alcuna2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023considerazione sul tema introdotto dall istante e di essereassolutamente certa che le ore di lavoro del * sono 100 in piùrispetto a quelle risultanti dalla busta paga sul punto ha chiestointerrogatorio formale e prova testi.* che ove fosse riuscita a provare che il coniuge lavoravamolto più tempo rispetto a quanto indicato nei prospetti retributivile buste paga avrebbero perduto il loro valore probatorio mentre laCorte ha reso il suo giudizio sul presupposto il * percepisca unapaga di euro 1.300 00 mensili riferendosi ai prospetti retributivi.2.

Il motivo è inammissibile.La parte non prospetta un fatto decisivo inteso comeaccadimento storico naturalistico e non come argomentazionedifensiva sul punto v. * s.u. n. 8053 del 07/04/2014 * n.2268 del 26/01/2022 il cui esame sarebbe stato in ipotesi omessodalla Corte d appello bensì critica la valutazione delle prove resadal giudice di merito che hanno ricostruito la situazionepatrimoniale del * facendo affidamento su quanto risulta dalladocumentazione relativa ai redditi percepiti essendo il * unlavoratore dipendente e avendo una busta paga.* documenti secondo la ricorrente sarebbero inaffidabiliin quanto ella si è offerta di provare che il * lavora più ore diquanto riportato in busta paga.

In questa sede tuttavia la parte nonpuò dolersi che non sia stata ammessa la prova sul punto poichécome si rende evidente dalla motivazione della sentenza il giudicedi merito ha implicitamente ritenuto irrilevante questo argomentodifensivo rispetto alla produzione di una documentazioneproveniente dal datore di lavoro ritenuta all evidenza una fonte diprova più affidabile.* infatti principio consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte che la valutazione delle prove non è censurabile incassazione * n. 37382 del 21/12/2022 e che è inammissibile il3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023ricorso per cassazione che sotto l apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito * sez. un. n. 34476 del 27/12/2019 .L omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevantein causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudiceancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie * sez. un. n. 8053 del 07/04/2014 .3.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art. 360 n. 4 c.p.c. l omessa pronuncia con violazione degliartt.112 e 342 c.p.c.

La ricorrente deduce che Corte nel ricostruirela situazione economica del * ha omesso di considerare unsignificativo aspetto ben dedotto nell atto di appello laddove si èprospettato che le ore di lavoro prestate fossero molto di più di quelrisultanti dalle buste paga ex adverso prodotte.Il motivo è inammissibile.Si tratta della medesima questione prospettata con la primacensura qui proposta sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia.* pertanto le considerazioni sopraesposte alle quali si puòaggiungere che nella fattispecie il bene della vita richiesto e sulquale i giudici di merito avevano il dovere di pronunciarsi non èl accertamento di una eventuale prestazione lavorativa irregolarema il riconoscimento e la quantificazione di un assegno dimantenimento su questo punto la Corte si è pronunciatarendendo una valutazione di merito –di cui non si può sollecitare larevisione in questa sede sulle condizioni economiche delle parti suipresupposti dell assegno e sull adeguatezza del contributo.4.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art 360n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 1564 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023comma 2 e 337 ter cod. civ.

La parte deduce che ha errato la Cortea non tenere conto del benessere di cui gode la madre del resistenteche è proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi.La Corte avrebbe erroneamente escluso che la situazionepatrimoniale della madre del * possa incidere sul quantumdell assegno ritenendo così che debba rilevare solo il contestopatrimoniale del figlio pur essendo pacifica tra le parti la convivenzadi quest ultimo con la madre mentre di contro oltre che i redditidell obbligato si devono valutare tutte le circostanze quindi ognielemento di ordine economico dotato di incidenza sulle condizionidelle parti.5.

Il motivo è infondato.La censura non si confronta con la effettiva ratio decidendi poichéla Corte di merito ha tenuto conto in punto di fatto che il *fruisce dell aiuto della sua genitrice per pagare il canone locazionedella casa dove abita la * con la figlia.In ogni caso è erroneo l assunto che ai fini dell assegno diseparazione in favore del coniuge possano rilevare le condizionieconomiche dei genitori del soggetto obbligato.Il diritto al mantenimento ricorrendo le condizioni previstedall art 156 c.c. è fondato sulla persistenza durante lo stato dellaseparazione di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio chegravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori.Inoltre i genitori una volta che il figlio sia divenuto autonomoe abbia fondato un proprio nucleo familiare non hanno più alcunobbligo giuridico nei suoi confronti sicché eventuali elargizionianche se continuative costituiscono atti di liberalità e non possonoessere considerate reddito del soggetto obbligato * n. 10380del 21/06/2012 in termini in tema di assegno divorzile si veda* n. 15774 del 23/07/2020 .5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023Gli ascendenti sono tenuti soltanto in via subordinatasussidiaria a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possanoadempiere i loro doveri nei confronti dei figli qualora entrambi igenitori non possano o non vogliano mantenerli * n. 10419 del02/05/2018 questione che qui non viene in rilievo.6.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e143 cod. civ. rilevando che ha errato la Corte a valorizzare lagiovane età della ricorrente e la circostanza che le è stato offertoun percorso di inserimento nel mondo del lavoro posto che non sitratta di una proposta di lavoro concreta ma di un inserimentofuturo e ipotetico di contro ella non ha redditi e non rileva l astrattaIl motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata ove il diniego dell assegno di mantenimento è motivatoin primo luogo sul rilievo che la richiedente non solo è giovanema che le è stato prospettato un percorso di inserimento lavorativoingiustificatamente rifiutato il che inquadra in una dimensioneconcreta la capacità lavorativa derivante dalla giovane età insecondo luogo valorizzando la circostanza che ella gode di unaprestazione economicamente apprezzabile da parte del coniugeseparato e cioè il pagamento del canone di locazionedell appartamento ove abita con la figlia e che questo è ilcomplessivo sforzo economico che può richiedersi al *adeguato alle sue possibilità economiche.Si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si puòchiedere la revisione.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023 *Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.200 00 per compensi euro 200 00per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 11/05/2023.IL PRESIDENTE7 di 7* **Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.200 00 per compensi euro 200 00per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 11/05/2023.IL PRESIDENTE7 di 7* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONEDIVORZIO* * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5556/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma* * 80 presso lo studio dell avvocato* * che la rappresenta e difende ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in Roma * ** 88 presso lo studio dell avvocato * * che lorappresenta e difende controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO ROMA n. 3414/2020depositata il 13/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza indicata in epigrafe esponendo che il Tribunale diRoma ha dichiarato la separazione giudiziale dal marito* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023respingendo le domande di addebito ha posto a carico del padreun assegno di mantenimento per la figlia * 17/9/2001 dieuro 400 00 mensili oltre assegni familiari e spese straordinarie eha respinto la domanda di mantenimento da lei proposta di avereproposto appello che la Corte d appello di Roma ha respintocondannandola alle spese del giudizio rilevando che correttamenteil Tribunale ha ritenuto la inammissibilità delle prove orali articolatedalle parti per difetto di specificità nella capitolazione e rigettatola domanda di addebito che è congruo l assegno di mantenimentodisposto in favore della figlia che non spetta assegno dimantenimento alla moglie sufficientemente giovane ed alla quale iservizi sociali avevano offerto un progetto per l orientamento allavoro che ha respinto tenuto conto dell entità dell impegnoeconomico assunto dal * per il mantenimento della figlia e perl alloggio goduto anche dalla madre e del rifiuto espresso della* di intraprendere il percorso per inserirsi nel mondo dellavoro ha ritenuto la sua domanda di contribuzione non accoglibile.La * si affida a quattro motivi di ricorso percassazione. Si è costituito * con controricorso. La ricorrente hadepositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza cameralenon partecipata dell 11 maggio 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 5 c.p.c. l omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione da tra le parti. La ricorrente censura laricostruzione delle condizioni patrimoniali del * operata nellasentenza impugnata deducendo che la Corte non ha considerato unaspetto dedotto nel secondo motivo di gravame ove ella haprospettato che le ore di lavoro prestate mensilmente dal maritofossero molte di più di quelle risultanti in busta paga e chiedendo diprovare dette circostanze. Deduce che la Corte non ha reso alcuna2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023considerazione sul tema introdotto dall istante e di essereassolutamente certa che le ore di lavoro del * sono 100 in piùrispetto a quelle risultanti dalla busta paga sul punto ha chiestointerrogatorio formale e prova testi.* che ove fosse riuscita a provare che il coniuge lavoravamolto più tempo rispetto a quanto indicato nei prospetti retributivile buste paga avrebbero perduto il loro valore probatorio mentre laCorte ha reso il suo giudizio sul presupposto il * percepisca unapaga di euro 1.300 00 mensili riferendosi ai prospetti retributivi.2. Il motivo è inammissibile.La parte non prospetta un fatto decisivo inteso comeaccadimento storico naturalistico e non come argomentazionedifensiva sul punto v. * s.u. n. 8053 del 07/04/2014 * n.2268 del 26/01/2022 il cui esame sarebbe stato in ipotesi omessodalla Corte d appello bensì critica la valutazione delle prove resadal giudice di merito che hanno ricostruito la situazionepatrimoniale del * facendo affidamento su quanto risulta dalladocumentazione relativa ai redditi percepiti essendo il * unlavoratore dipendente e avendo una busta paga.* documenti secondo la ricorrente sarebbero inaffidabiliin quanto ella si è offerta di provare che il * lavora più ore diquanto riportato in busta paga. In questa sede tuttavia la parte nonpuò dolersi che non sia stata ammessa la prova sul punto poichécome si rende evidente dalla motivazione della sentenza il giudicedi merito ha implicitamente ritenuto irrilevante questo argomentodifensivo rispetto alla produzione di una documentazioneproveniente dal datore di lavoro ritenuta all evidenza una fonte diprova più affidabile.* infatti principio consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte che la valutazione delle prove non è censurabile incassazione * n. 37382 del 21/12/2022 e che è inammissibile il3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023ricorso per cassazione che sotto l apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito * sez. un. n. 34476 del 27/12/2019 .L omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevantein causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudiceancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie * sez. un. n. 8053 del 07/04/2014 .3. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art. 360 n. 4 c.p.c. l omessa pronuncia con violazione degliartt.112 e 342 c.p.c. La ricorrente deduce che Corte nel ricostruirela situazione economica del * ha omesso di considerare unsignificativo aspetto ben dedotto nell atto di appello laddove si èprospettato che le ore di lavoro prestate fossero molto di più di quelrisultanti dalle buste paga ex adverso prodotte.Il motivo è inammissibile.Si tratta della medesima questione prospettata con la primacensura qui proposta sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia.* pertanto le considerazioni sopraesposte alle quali si puòaggiungere che nella fattispecie il bene della vita richiesto e sulquale i giudici di merito avevano il dovere di pronunciarsi non èl accertamento di una eventuale prestazione lavorativa irregolarema il riconoscimento e la quantificazione di un assegno dimantenimento su questo punto la Corte si è pronunciatarendendo una valutazione di merito –di cui non si può sollecitare larevisione in questa sede sulle condizioni economiche delle parti suipresupposti dell assegno e sull adeguatezza del contributo.4. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art 360n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 1564 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023comma 2 e 337 ter cod. civ. La parte deduce che ha errato la Cortea non tenere conto del benessere di cui gode la madre del resistenteche è proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi.La Corte avrebbe erroneamente escluso che la situazionepatrimoniale della madre del * possa incidere sul quantumdell assegno ritenendo così che debba rilevare solo il contestopatrimoniale del figlio pur essendo pacifica tra le parti la convivenzadi quest ultimo con la madre mentre di contro oltre che i redditidell obbligato si devono valutare tutte le circostanze quindi ognielemento di ordine economico dotato di incidenza sulle condizionidelle parti.5. Il motivo è infondato.La censura non si confronta con la effettiva ratio decidendi poichéla Corte di merito ha tenuto conto in punto di fatto che il *fruisce dell aiuto della sua genitrice per pagare il canone locazionedella casa dove abita la * con la figlia.In ogni caso è erroneo l assunto che ai fini dell assegno diseparazione in favore del coniuge possano rilevare le condizionieconomiche dei genitori del soggetto obbligato.Il diritto al mantenimento ricorrendo le condizioni previstedall art 156 c.c. è fondato sulla persistenza durante lo stato dellaseparazione di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio chegravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori.Inoltre i genitori una volta che il figlio sia divenuto autonomoe abbia fondato un proprio nucleo familiare non hanno più alcunobbligo giuridico nei suoi confronti sicché eventuali elargizionianche se continuative costituiscono atti di liberalità e non possonoessere considerate reddito del soggetto obbligato * n. 10380del 21/06/2012 in termini in tema di assegno divorzile si veda* n. 15774 del 23/07/2020 .5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023Gli ascendenti sono tenuti soltanto in via subordinatasussidiaria a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possanoadempiere i loro doveri nei confronti dei figli qualora entrambi igenitori non possano o non vogliano mantenerli * n. 10419 del02/05/2018 questione che qui non viene in rilievo.6. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e143 cod. civ. rilevando che ha errato la Corte a valorizzare lagiovane età della ricorrente e la circostanza che le è stato offertoun percorso di inserimento nel mondo del lavoro posto che non sitratta di una proposta di lavoro concreta ma di un inserimentofuturo e ipotetico di contro ella non ha redditi e non rileva l astrattaIl motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata ove il diniego dell assegno di mantenimento è motivatoin primo luogo sul rilievo che la richiedente non solo è giovanema che le è stato prospettato un percorso di inserimento lavorativoingiustificatamente rifiutato il che inquadra in una dimensioneconcreta la capacità lavorativa derivante dalla giovane età insecondo luogo valorizzando la circostanza che ella gode di unaprestazione economicamente apprezzabile da parte del coniugeseparato e cioè il pagamento del canone di locazionedell appartamento ove abita con la figlia e che questo è ilcomplessivo sforzo economico che può richiedersi al *adeguato alle sue possibilità economiche.Si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si puòchiedere la revisione.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONEDIVORZIO* * CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5556/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliata in Roma* * 80 presso lo studio dell avvocato* * che la rappresenta e difende ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in Roma * ** 88 presso lo studio dell avvocato * * che lorappresenta e difende controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO ROMA n. 3414/2020depositata il 13/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dalConsigliere * E. A. *[OSCURATO:PERSONA]* * ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza indicata in epigrafe esponendo che il Tribunale diRoma ha dichiarato la separazione giudiziale dal marito* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023respingendo le domande di addebito ha posto a carico del padreun assegno di mantenimento per la figlia * 17/9/2001 dieuro 400 00 mensili oltre assegni familiari e spese straordinarie eha respinto la domanda di mantenimento da lei proposta di avereproposto appello che la Corte d appello di Roma ha respintocondannandola alle spese del giudizio rilevando che correttamenteil Tribunale ha ritenuto la inammissibilità delle prove orali articolatedalle parti per difetto di specificità nella capitolazione e rigettatola domanda di addebito che è congruo l assegno di mantenimentodisposto in favore della figlia che non spetta assegno dimantenimento alla moglie sufficientemente giovane ed alla quale iservizi sociali avevano offerto un progetto per l orientamento allavoro che ha respinto tenuto conto dell entità dell impegnoeconomico assunto dal * per il mantenimento della figlia e perl alloggio goduto anche dalla madre e del rifiuto espresso della* di intraprendere il percorso per inserirsi nel mondo dellavoro ha ritenuto la sua domanda di contribuzione non accoglibile.La * si affida a quattro motivi di ricorso percassazione. Si è costituito * con controricorso. La ricorrente hadepositato memoria. La causa è stata trattata alla udienza cameralenon partecipata dell 11 maggio 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 5 c.p.c. l omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione da tra le parti. La ricorrente censura laricostruzione delle condizioni patrimoniali del * operata nellasentenza impugnata deducendo che la Corte non ha considerato unaspetto dedotto nel secondo motivo di gravame ove ella haprospettato che le ore di lavoro prestate mensilmente dal maritofossero molte di più di quelle risultanti in busta paga e chiedendo diprovare dette circostanze. Deduce che la Corte non ha reso alcuna2 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023considerazione sul tema introdotto dall istante e di essereassolutamente certa che le ore di lavoro del * sono 100 in piùrispetto a quelle risultanti dalla busta paga sul punto ha chiestointerrogatorio formale e prova testi.* che ove fosse riuscita a provare che il coniuge lavoravamolto più tempo rispetto a quanto indicato nei prospetti retributivile buste paga avrebbero perduto il loro valore probatorio mentre laCorte ha reso il suo giudizio sul presupposto il * percepisca unapaga di euro 1.300 00 mensili riferendosi ai prospetti retributivi.2. Il motivo è inammissibile.La parte non prospetta un fatto decisivo inteso comeaccadimento storico naturalistico e non come argomentazionedifensiva sul punto v. * s.u. n. 8053 del 07/04/2014 * n.2268 del 26/01/2022 il cui esame sarebbe stato in ipotesi omessodalla Corte d appello bensì critica la valutazione delle prove resadal giudice di merito che hanno ricostruito la situazionepatrimoniale del * facendo affidamento su quanto risulta dalladocumentazione relativa ai redditi percepiti essendo il * unlavoratore dipendente e avendo una busta paga.* documenti secondo la ricorrente sarebbero inaffidabiliin quanto ella si è offerta di provare che il * lavora più ore diquanto riportato in busta paga. In questa sede tuttavia la parte nonpuò dolersi che non sia stata ammessa la prova sul punto poichécome si rende evidente dalla motivazione della sentenza il giudicedi merito ha implicitamente ritenuto irrilevante questo argomentodifensivo rispetto alla produzione di una documentazioneproveniente dal datore di lavoro ritenuta all evidenza una fonte diprova più affidabile.* infatti principio consolidato nella giurisprudenzadi questa Corte che la valutazione delle prove non è censurabile incassazione * n. 37382 del 21/12/2022 e che è inammissibile il3 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023ricorso per cassazione che sotto l apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dalgiudice di merito * sez. un. n. 34476 del 27/12/2019 .L omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevantein causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudiceancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie * sez. un. n. 8053 del 07/04/2014 .3. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art. 360 n. 4 c.p.c. l omessa pronuncia con violazione degliartt.112 e 342 c.p.c. La ricorrente deduce che Corte nel ricostruirela situazione economica del * ha omesso di considerare unsignificativo aspetto ben dedotto nell atto di appello laddove si èprospettato che le ore di lavoro prestate fossero molto di più di quelrisultanti dalle buste paga ex adverso prodotte.Il motivo è inammissibile.Si tratta della medesima questione prospettata con la primacensura qui proposta sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia.* pertanto le considerazioni sopraesposte alle quali si puòaggiungere che nella fattispecie il bene della vita richiesto e sulquale i giudici di merito avevano il dovere di pronunciarsi non èl accertamento di una eventuale prestazione lavorativa irregolarema il riconoscimento e la quantificazione di un assegno dimantenimento su questo punto la Corte si è pronunciatarendendo una valutazione di merito –di cui non si può sollecitare larevisione in questa sede sulle condizioni economiche delle parti suipresupposti dell assegno e sull adeguatezza del contributo.4. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art 360n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 155 1564 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023comma 2 e 337 ter cod. civ. La parte deduce che ha errato la Cortea non tenere conto del benessere di cui gode la madre del resistenteche è proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi.La Corte avrebbe erroneamente escluso che la situazionepatrimoniale della madre del * possa incidere sul quantumdell assegno ritenendo così che debba rilevare solo il contestopatrimoniale del figlio pur essendo pacifica tra le parti la convivenzadi quest ultimo con la madre mentre di contro oltre che i redditidell obbligato si devono valutare tutte le circostanze quindi ognielemento di ordine economico dotato di incidenza sulle condizionidelle parti.5. Il motivo è infondato.La censura non si confronta con la effettiva ratio decidendi poichéla Corte di merito ha tenuto conto in punto di fatto che il *fruisce dell aiuto della sua genitrice per pagare il canone locazionedella casa dove abita la * con la figlia.In ogni caso è erroneo l assunto che ai fini dell assegno diseparazione in favore del coniuge possano rilevare le condizionieconomiche dei genitori del soggetto obbligato.Il diritto al mantenimento ricorrendo le condizioni previstedall art 156 c.c. è fondato sulla persistenza durante lo stato dellaseparazione di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio chegravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori.Inoltre i genitori una volta che il figlio sia divenuto autonomoe abbia fondato un proprio nucleo familiare non hanno più alcunobbligo giuridico nei suoi confronti sicché eventuali elargizionianche se continuative costituiscono atti di liberalità e non possonoessere considerate reddito del soggetto obbligato * n. 10380del 21/06/2012 in termini in tema di assegno divorzile si veda* n. 15774 del 23/07/2020 .5 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023Gli ascendenti sono tenuti soltanto in via subordinatasussidiaria a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possanoadempiere i loro doveri nei confronti dei figli qualora entrambi igenitori non possano o non vogliano mantenerli * n. 10419 del02/05/2018 questione che qui non viene in rilievo.6. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell art.360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e143 cod. civ. rilevando che ha errato la Corte a valorizzare lagiovane età della ricorrente e la circostanza che le è stato offertoun percorso di inserimento nel mondo del lavoro posto che non sitratta di una proposta di lavoro concreta ma di un inserimentofuturo e ipotetico di contro ella non ha redditi e non rileva l astrattaIl motivo è inammissibile.La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata ove il diniego dell assegno di mantenimento è motivatoin primo luogo sul rilievo che la richiedente non solo è giovanema che le è stato prospettato un percorso di inserimento lavorativoingiustificatamente rifiutato il che inquadra in una dimensioneconcreta la capacità lavorativa derivante dalla giovane età insecondo luogo valorizzando la circostanza che ella gode di unaprestazione economicamente apprezzabile da parte del coniugeseparato e cioè il pagamento del canone di locazionedell appartamento ove abita con la figlia e che questo è ilcomplessivo sforzo economico che può richiedersi al *adeguato alle sue possibilità economiche.Si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si puòchiedere la revisione.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo6 di 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5556/2021Numero sezionale 2615/2023Numero di raccolta generale 17805/2023Data pubblicazione 21/06/2023 *Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.200 00 per compensi euro 200 00per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 11/05/2023.IL PRESIDENTE7 di 7* **Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.200 00 per compensi euro 200 00per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 11/05/2023.IL PRESIDENTE7 di 7* *
Sentenza Cassazione n. 17805/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris