CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 27676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ts4 'VOLI avverso la sentenza del 23/09/2022 della Corte d'appello di TCEMdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 settembre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessa in data 17 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624, 628, 56- 628, 337 e 582 cod. pen. Considerato che la prima doglianza, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Suprema Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda la pag. 3, dove la Corte territoriale si è riferita agli elementi negativi ritenuti prevalenti); osservato che l'ulteriore censura, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione e rispettosa della preclusione normativa di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda la pag. 3 sulla congruità della pena irrogata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,