CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34245/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Palermo confermava l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva disposto la misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere del ricorrente per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309di cui al capo 3 dell’imputazione provvisoria, nonché per una serie di reati- fine (contestati ai capi 4), 5), 8), 9), 10), 11), 13), 15) e 17)) ricondotti sotto l’egida dell’art. 73 dello stesso decreto. In particolare, nel capo 3)dell’editto accusatorio provvisorio, si contesta allo [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di partecipe nell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ruolo che si sarebbe sostanziato nell’occuparsi stabilmente delle forniture di cocaina destinate ai soggetti preposti, nell’organizzazione crimonosa, alla vendita al dettaglio su piazza(come lo [OSCURATO:PERSONA])o allo svolgimento diretto dell’attività di pusher (come il Libonati). 2. Avverso il richiamato provvedimento del Tribunale del Riesame ha proposto ricorso per cassazione l’indagato a mezzo dei propri difensori di fiducia, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1. Con il primo, denuncia violazione di legge e assenza di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardopremette che la richiesta della misura custodiale da parte del Pubblico Ministero, accolta dal Giudice per le indagini preliminaricon l’ordinanza genetica, si fondava sugli stessi elementi del provvedimento di fermo e, dunque, sul pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato correlati alla presunta appartenenza degli indagati all’associazione mafiosa “[OSCURATO:PERSONA]”, appartenenza che, tuttavia, non era neppure stata contestata ad esso ricorrente. Di qui lamenta che il pericolo di reiterazione del reato sarebbe stato individuato, rispetto alla propria posizione, in base alla mera asserzioneper la quale l’attività delinquenziale sarebbe stata posta in essere in un contesto di “interazioni tipicamente mafiose”. In sostanza, la valutazione non si sarebbe fondata, ciò che sarebbe stato tanto più necessario considerato il lasso temporale trascorso dal momento nel quale i fatti si erano verificati, su specifici elementi concreti, né sarebbe stataoggetto del necessario e personalizzato vaglio circa la sussistenza delle esigenze cautelari la circostanza che gli non aveva alcun precedente per la commissione di delitti in materia di sostanze stupefacenti. 2.2. Mediante il secondo motivo lo [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza delreato associativo. Premesso di aver depositato una corposa memoria che non sarebbe stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale del Riesame, il ricorrente deduce che non potrebbe ritenersi la sua partecipazione all’associazione, stante l’assenza di contatti con i capi della stessa e il mancato riferimento alla sua persona nelle conversazioni captate tra questi, l’assenzadi contatti con il principale fornitore di stupefacente dell’organizzazione (tale Cosenza), nonché con altri soggetti, ovvero quanti erano indicati come dediti stabilmente all’acquisto delle sostanze, il cassiere del sodalizio e i pusher alle dipendenze diAlfonso [OSCURATO:PERSONA]. Assume che, in realtà, la sua attività si sarebbe limitata a sporadici contatti con lo [OSCURATO:PERSONA] e il Libonati nonché alla fornitura occasionale solo al primo di limitati quantitativi di sostanza stupefacente, senza alcun rapporto stabile con l’organizzazione criminale. Sicché i gravi indizi di colpevolezza del delitto contestato non potrebbero “ridursi” alle circostanze evidenziate dal Tribunale del Riesame, ossia l’aver informato [OSCURATO:PERSONA] di quanto avrebbe pagato i “picciotti” e i conteggi delle fornitureeffettuate con lo stesso. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza rispetto ai reati fine. Premesso che, come riconosciuto dalla stessa ordinanza del Tribunale del Riesame,il capo 13) e il capo 16) dell’imputazione provvisoria erano stati duplicati, afferendo al medesimo episodio, lamenta -su un piano più generale – che non è stata effettuata né nel provvedimento genetico, né in quello impugnato, alcuna rivisitazione critica dei fatti per come rappresentati dalla Procura nel provvedimento di fermo e che è stata obliterata qualsivoglia valutazione delle osservazioni formulate dalla difesa dinanzi al Tribunale del Riesame. Più in particolare deduce: quanto al capo 4), che è stato travisato il contenuto delle intercettazioni riportate all’allegato 154 dell’informativa di polizia giudiziaria, ricostruendone il contenuto con stralci tratti da plurime conversazioni avvenute in tempi diversi. Di qui i gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle richieste di Libonati di soddisfare un cliente a credito, rispetto alle quali egli avrebbe risposto “va bene, dai, ti sto facendo il pieno”, mentre, in realtà, alla relativa richiesta egli aveva risposto “no Gianfilì, già ci sono problemi, no, no” senza che nel corso della stessa giornata del 21 dicembre 2022 risultasse alcun servizio di osservazione da cui poter affermare che fosse stata consegnata la relativa sostanza stupefacente; rispetto al capo 5), che non risulta agli atti alcun diretto contatto tra lui e il Libonati per la fornitura di sostanze stupefacenti il 10 febbraio 2022, essendo risultato solo un contatto, quel giorno, tra Libonati e Massari; quanto al capo 8), che non è stata documentata la consegna di sostanza stupefacente da parte sua al Libonati, bensì solo un incontro nell’abitazione di quest’ultimo; rispetto al capo 9), che si tratterebbe di una fornitura occasionale di cinquanta grammi di cocaina allo [OSCURATO:PERSONA], inidonea a dimostrare il suo inserimento nel sodalizio criminale; in ordine al capo 10), che l’attività di osservazione della polizia giudiziaria non ha consentito di affermare che ha preso parte alla presunta consegna del 14 marzo 2022, poiché nella stessa informativa non sono identificati i soggetti presenti sulla vettura Smart, in uso ad esso ricorrente e al [OSCURATO:PERSONA], che ha effettuato la consegna presso il Libonati; con riferimento al capo 11), che l’attività di osservazione della polizia giudiziaria non ha consentito di ritenere che aveva preso parte alla consegna del 15 marzo 2022 presso lo stesso Libonati, avendo anzi il [OSCURATO:PERSONA] affermato in una conversazione del 18 marzo 2022 con lo [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] di essere andato lui poco prima dell’arresto del Libonati quel giorno presso lo stesso; quanto al capo 13), duplicato al capo 16), che non vi è stata alcuna cessione di sostanza stupefacente ma una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui conti relativi a precedenti forniture; rispetto al capo 15), che manca qualsivoglia prova che esso ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] abbiano consegnato sostanza stupefacente al Libonati il 29 marzo 2022, e che tale circostanza è stata desunta solo per i l sopraggiungere della vettura Smart loro in uso presso l’abitazione del predetto in assenza di intese telefoniche precedenti con Libonati o [OSCURATO:PERSONA]; in ordine al capo 17), che non vi è prova della riconducibilità a lui di circa 157 grammi di cocainarinvenuti dalla polizia giudiziaria, essendo anzi detta circostanza esclusa nell’allegato 188 all’informativa del 27 maggio 2024 laddove, se è vero che egli lamenta di aver perso 6.000 euro, tale dato è da ricondurre al fatto di non aver potuto concludere l’acquisto di una vettura con “Franco”, non identificabile come assunto nell’ipotesi investigativa a sostanza stupefacente e a [OSCURATO:PERSONA], partecipe dell’associazione di cuial capo 3). [OSCURATO:PERSONA] 1.Ilprimo motivo non è fondato, per quanto di seguito esposto . Occorre premettere che, come più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ex ceteris , Sez. 5 , n. 22344 del 05/03/2025 , Fabbrocino,Rv. 288197; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020 , Oliverio, Rv. 279122 ). Ne deriva che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché ilpericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo(tra le altre, Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217). Il provvedimento impugnato, tenendo conto dei superiori principi, ha adeguatamente argomentato (pag. 14-15),in ordine agli specifici elementi che consentono di ritenere sussistente, nonostante fossero trascorsi quasi tre anni dai fatti al momento dell’applicazione della misura, il pericolo di reiterazione delle condotte criminose in capo allo [OSCURATO:PERSONA], desumendolo dalle modalità della condotta, commessa in modo disinvolto e spregiudicato, condeterminazione e connotazioni di tipo professionale e dai precedenti penali che, pur non specifici, illuminano la non occasionalità delle sueazioni delittuose. La stessa ordinanza del Tribunale del Riesame ha inoltre motivato congruamente circa l’inidoneità di misure meno afflittive a soddisfare le predette esigenze cautelari, osservando che pure la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non sarebbe stata idone a a prevenire la violazione delle prescrizioni di non comunicare con soggetti non conviventi,prescrizioni necessarie considerato il quadro complessivonel quale si colloca la condotta criminosa. E, proprio in virtù di tale generale ed allarmante contesto, con lineare incedere, il provvedimento impugnato ha sottolineato che la formazione di una famiglia e lo svolgimento attuale di un’attività lavorativa da parte del ricorrente non consentono di evitare la misura. 2. Il secondo motivo nonè fondato. L’ordinanza impugnata ha compiutamente indicato , infatti, in forza delle emergenze istruttorie, gli elementi dai quali ha desunto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo allo [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo contestato di partecipe all’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nel paesino di Carini, con il ruolo, svolto stabilmente insieme al [OSCURATO:PERSONA], di fornitore di sostanze stupefacenti allo [OSCURATO:PERSONA], affinché le commerciasse sulle piazze di spaccio, ed al Libonati, pusher “diretto” dell’organizzazione. Rispetto al puntuale ruolo delineato, non assumono rilevanza precipua le doglianze difensive, quali, in primis, la circostanza che non risultano contatti diretti del ricorrente con i vertici della compagine associativa ma soltanto, oltre che con il [OSCURATO:PERSONA], con lo [OSCURATO:PERSONA] e il Libonati. Invero, va ribadito che per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale(Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Arapi, Rv. 287482 ; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012 , Abboubi e altri,Rv. 252232). Questa consapevolezzaè evidente , a differenza di quanto assume la difesa del ricorrente,come valorizzato dal provvedimento censurato, dalla conversazione con lo [OSCURATO:PERSONA] dove si fa espresso riferimento alla retribuzione percepita dai soggetti che presidiano le piazze di spaccio e ai proventi dell’associazione. D’altra parte, considerato lo specifico ruolo rivestito, secondo la prospettazione accusatoria provvisoria, dal ricorrente nell’associazione, attesa l’organizzazione gerarchica della stessa, non era assolutamente necessario (né conforme alla prassi operativa di questo tipo di associazioni),che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse contatti con i vertici. Né,per altro verso, rileva il limitato periodo di osservazione, stante le plurime condotte poste in essere, atteso che, come del pari chiarito nella giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'integrazione della condotta dipartecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata ( tra le altre, Sez. 3, n. 27910 del27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677 ) e ciò vieppiù in un’ipotesi come quella in esame nella quale sono stati evidenziati una serie di elementi convergenti verso un concreto e identificato contributo causale dell’indagato al raggiungimento degli obiettivi dell’associazione (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi,Rv. 278166 – 09). Contributo consistito, invero, nella fornitura di sostanze stupefacenti allo [OSCURATO:PERSONA] e al Libonati, fornitura che, alla luce dei plurimi episodi contestati, suffragati a propria volta da concreti elementi istruttori, è stato congruamente argomento, in punto di gravi indizi di colpevolezza, avveniva stabilmente. 3. Il terzo motivo, ai limiti dell’inammissibilità, non può anch’esso trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate. La decisione impugnata, riportandosi anche all’ordinanza applicativa della misura, ha invero argomentato congruamente la sussistenza in capo al ricorrente di gravi indizi di colpevolezza anche per i delitti ex art. 73del d.P.R. n. 309 del 1973, per come ritratti sia dall’attività di intercettazione che dall’osservazione diretta da parte della polizia giudiziaria. Con riguardo alla portata delle conversazioni captate, vale ribadire che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 –01). Nella fattispecie in esame, attraverso un’atomizzazione degli indizi riferita peraltro ai singoli capi di imputazione provvisoria, la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] cerca di sterilizzare il ragionamento svolto per contro correttamente dal Tribunale del Riesame attraverso un vaglio non parcellizzato degli elementi a disposizione, con una motivazione scevra da vizi logici. Emblematico, a riguardo, è il ragionamento compiuto dai giudici di merito per attribuire al ricorrente i 157 grammi di cocaina: ciò è avvenuto mediante un percorso argomentativo assolutamente congruo nel quale si è osservato che tale ingente quantitativo di sostanza stupefacente è statotrovato, in luoghi prossimi a dove si sono verificati i fatti, dopo l’inseguimento della vettura intestata alla compagna del ricorrente, che non si era fermata ad un posto di blocco. Come evidenziato dal Tribunale del Riesame, dalle risultanze investigative si è desunto che uno dei passeggeri era lo [OSCURATO:PERSONA], in quanto era stata captata una conversazione nella quale istruiva la compagna di riferire di non avere notizie della sua auto e che avevano interrotto laloro relazione, spiegandole che era nascosto perché lo stavano inseguendo. Del pari, è stato in modo logico valorizzato il compendio intercettativo dal quale risulta che sia l’indagato che il [OSCURATO:PERSONA] lamentavano di aver perso un’ingente somma, riferita dal [OSCURATO:PERSONA] proprio al problema dell’inseguimento da parte delle forze dell’ordine. Sicché, anche a prescindere dal mancato confronto operato nel motivo con le argomentazioni complessive del Tribunale del Riesame, quello che lo [OSCURATO:PERSONA] cerca di ottenere è una rinnovata valutazione dei gravi indizi a proprio carico oggetto, tuttavia,di congrua valutazione da parte del provvedimento impugnato nell’ambito di un vaglio complessivo dei gravi indizi a carico. Trascura allora di considerare che, come da lungo tempo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ciò esula dal sindacato di legittimità atteso che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che adesso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino,Rv. 215828). 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento d