CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 settembre 1981
Cassazione n. 07727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso proposto e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 aprile 2025 il Tribunale di Brescia ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose a lui ascritto, per mancanza della condizione di procedibilità. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia affidato a un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 120 cod. pen. Il Tribunale, rilevando che per effetto della sopravvenuta procedibilità a querela del reato di furto aggravato si imponeva di vagliare l'atto di impulso/ha ritenuto che il verbale di ricezione di querela orale a firma della persona offesa non fosse idoneo a fondare la procedibilità del reato. 3. Le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' qui il caso di rammentare che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 -01; Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 - 01 secondo cui «in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"»). 3. Nel caso in esame, dall'esame degli atti - a cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura del vizio lamentato, risulta depositata una valida querela. La persona offesa, infatti, tempestivamente, si è portata al cospetto dei Carabinieri della stazione di Passirano, ai quali ha denunciato con "verbale di ricezione di querela orale" il furto subito, manifestando esplicitamente la volontà di procedere nei confronti degli autori del reato, pur affermando di non voler essere informato, nella qualità, della eventuale richiesta di archiviazione eventualmente formulata dal P.M. ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen. Seguivano gli avvisi di legge alla persona offesa che venivano sottoscritti da quest'ultima. Nel caso in esame la sottoscrizione del documento sopra richiamato, in cui è contenuta la manifestazione della volontà punitiva, esclude ogni dubbio sulla intervenuta presentazione di una valida querela. Il Tribunale ha, dunque, errato nel ritenere il difetto della suddetta condizione di procedibilità.4. La decisione deve essere conseguentemente annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia/ per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia, in diversa composizione fisica.