CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bologna ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto tentato (artt.56, 624 cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'istituto cui alli art 131 bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata in cui si evidenzia preliminarmente che la sottrazione di otto bottiglie di liquore non appare un fatto di disvalore penale così esiguo da meritare di andare totalmente esente da punizione, valorizzando poi la dirimente considerazione della sussistenza dell'abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione dell'istituto, atteso che l'imputato, nonostante la giovane età, è gravato da plurimi precedenti specifici per reati contro il patrimonio o comunque determinati da motivo di lucro). La sentenza impugnata opera inoltre puntuali riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. Ai fini della valutazione del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità ex art 131 bis cod. pen., il giudice può far riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel reato in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art.131 bis cod. pen. (SU. n. 13681 del 25/2/16 Rv.266591). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il con c s« «