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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 1978

Cassazione n. 24189/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1978 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/besi7R le conclusioni del PG cl-Lc C...0- k-'4,k "t,. ft t td"t tC91.1 n [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione da questi sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto ritenuto membro dell'associazione di stampo mafioso riferibile al "[OSCURATO:PERSONA]Oronzo - [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, quale referente ed intermediario di [OSCURATO:PERSONA], zio della moglie. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un bar ("Nirvana") ritenuto adibito a sede degli incontri del [OSCURATO:PERSONA] e di recapito per i messaggi diretti a quest'ultimo, oltre che custode della somma di euro 23.000 dall'Autorità giudiziaria stimata essere provento delle attività illecite del clan. 2.

In data 24/02/2015, il Giudice dell'udienza preliminare dichiarava il Marcuccio responsabile del reato ascritto e lo condannava alla pena di giustizia.

L'imputato veniva poi assolto dalla Corte di assise di appello di Lecce per non aver commesso il fatto: nella sentenza di assoluzione si richiamano i momenti in cui il bar Nirvana si era a posto come luogo di incontro e di riferimento per l'organizzazione, ritenendosi tuttavia tali momenti "fugaci e incompatibili" per farla ritenere base logistica del gruppo.

Quanto alla somma di denaro, rinvenuta nella disponibilità del Marcuccio, la sentenza assolutoria evidenziava che dal tenore ambiguo di numerose conversazioni non era possibile affermare con certezza i motivi per cui fosse stata allo stesso affidata.

3. Il ricorso consta di due motivi con cui si censura: 3.1 Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un comportamento gravemente colposo del Marcuccio tale da aver avuto efficienza causale sull'emissione della misura cautelare e sul mantenimento della stessa.

La Corte territoriale ha richiamato i numerosi contatti dell'istante con [OSCURATO:PERSONA], personaggio ben inserito nell'ambiente criminale, senza chiarire le ragioni di tali contatti, consistenti nelle continue, pressanti, richieste estorsive avanzate dal Locorotondo ai danni del Marcuccio, come quest'ultimo ha avuto modo di denunciare, nel corso di un interrogatorio richiesto e reso innanzi al pubblico ministero: circostanza, questa, espressamente riportata non solo nell'istanza di riparazione ma anche, e soprattutto, nella sentenza assolutoria della Corte di appello.

La totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dei contatti intercorsi tra il Locorotondo e il Marcuccio dà luogo ad un grave vulnus.

Il rapporto tra il Marcuccio e il Locorotondo, peraltro, non può assumere rilievo causale rispetto alla custodia patita dal primo, perché il Locorotondo non è annoverato tra i componenti del sodalizio di cui Marcuccio era ritenuto partecipe.

Nell'ordinanza impugnata si descrive il bar Nirvana come quartiere generale del [OSCURATO:PERSONA], nonostante il Giudice di merito correttamente abbia escluso tale circostanza, evidenziando che si trattava pur sempre di un esercizio commerciale aperto al pubblico, al cui interno sarebbero avvenuti incontri solo fugaci ed incompatibili con tale definizione.

Quanto all'assunto secondo cui il Marcuccio sarebbe il custode di somme del clan, il dialogo ritenuto fondamentale del 20/07/2012 non può essere addebitato all'odierno ricorrente che ad esso non ha partecipato e che, pertanto, non può rispondere della cripticità del linguaggio adottato.

La circostanza è stata, peraltro, esclusa dal Giudice di merito che ha osservato come la difesa abbia adeguatamente documentato la legittima provenienza di quel denaro.

3.2. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e totale mancanza di motivazione in ordine alla possibile qualificazione della condotta in termini di colpa lieve.

Deve, al riguardo, essere apprezzato il fatto che nel corso dei due diversi interrogatori resi dal Marcuccio, questi abbia puntualmente kTp3u4c , chiarito tutte le circostanze che gli venivano addebitate, fornendo anche documentazione a riscontro di quanto affermato.

4. In data 17/01/23, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste sulle ragioni del ricorso.

5. L'Avvocatura generale dello Stato chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata, che sia rigettato.

6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato

2. Va premesso che, atteso il richiamo all'art. 643 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 315 cod. proc. pen., è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può riguardare il merito.

Tale rimedio rimane pertanto contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, Min.

Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01).Per pacifica giurisprudenza, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale.

Quanto al comportamento extraprocessuale consistente nelle frequentazioni ambigue, la giurisprudenza esige che emerga una concausalità con il provvedimento restrittivo (tra le altre, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, secondo cui "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato").

Nel caso di specie, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha rispettato tali principi.

Ed invero la frequentazione con Locorotondo non è stata considerata sotto il semplice profilo di un collegamento con un soggetto pregiudicato quanto, piuttosto, come elemento dimostrativo del fatto che il Marcuccio era a conoscenza di vicende relative a soggetti che appartenevano al clan e del quale il Locorotondo gli aveva chiesto spiegazioni.

A tale elemento, il Giudice della riparazione aggiunge due circostanze di fatto incontrovertibili: 1) il possesso, da parte del Marcuccio, di una ingente somma di denaro, del quale lo stesso non ha chiarito la provenienza in sede di interrogatorio di garanzia; 2) lo svolgimento, nel locale bar dal ricorrente gestito, di vari incontri tra [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco nel contesto criminal€! e diversi personaggi gravitanti in contesti malavitosi.

Alla luce di tali elementi, premesso che il giudice della riparazione può valutare autonomamente rispetto al giudice della cognizione penale, ai fini del diritto alla riparazione, le condotte tenute dall'istante, la Corte territoriale non ha dunque valorizzato comportamenti esclusi dalla sentenza assolutoria, della quale ha correttamente tenuto conto, ma ha descritto in maniera puntuale e non manifestamente illogica e contraddittoria quale fosse la condotta pacificamente riconducibile al Marcuccio che aveva creato l'apparenza delittuosa idonea a indurre in errore l'Autorità giudiziaria.

In sostanza, l'ordinanza impugnata ha dato puntualmente atto delle ragioni del rigetto con adeguata argomentazione, indenne, pertanto, da qualsivoglia violazione di legge o vizio motivazionale.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese in favore del Ministero resi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/01/1978 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/besi7R le conclusioni del PG cl-Lc C...0- k-'4,k "t,. ft t td"t tC91.1 n [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Lecce ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione da questi sofferta in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto ritenuto membro dell'associazione di stampo mafioso riferibile al "[OSCURATO:PERSONA]Oronzo - [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, quale referente ed intermediario di [OSCURATO:PERSONA], zio della moglie. [OSCURATO:PERSONA] era titolare di un bar ("Nirvana") ritenuto adibito a sede degli incontri del [OSCURATO:PERSONA] e di recapito per i messaggi diretti a quest'ultimo, oltre che custode della somma di euro 23.000 dall'Autorità giudiziaria stimata essere provento delle attività illecite del clan. 2. In data 24/02/2015, il Giudice dell'udienza preliminare dichiarava il Marcuccio responsabile del reato ascritto e lo condannava alla pena di giustizia. L'imputato veniva poi assolto dalla Corte di assise di appello di Lecce per non aver commesso il fatto: nella sentenza di assoluzione si richiamano i momenti in cui il bar Nirvana si era a posto come luogo di incontro e di riferimento per l'organizzazione, ritenendosi tuttavia tali momenti "fugaci e incompatibili" per farla ritenere base logistica del gruppo. Quanto alla somma di denaro, rinvenuta nella disponibilità del Marcuccio, la sentenza assolutoria evidenziava che dal tenore ambiguo di numerose conversazioni non era possibile affermare con certezza i motivi per cui fosse stata allo stesso affidata. 3. Il ricorso consta di due motivi con cui si censura: 3.1 Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un comportamento gravemente colposo del Marcuccio tale da aver avuto efficienza causale sull'emissione della misura cautelare e sul mantenimento della stessa. La Corte territoriale ha richiamato i numerosi contatti dell'istante con [OSCURATO:PERSONA], personaggio ben inserito nell'ambiente criminale, senza chiarire le ragioni di tali contatti, consistenti nelle continue, pressanti, richieste estorsive avanzate dal Locorotondo ai danni del Marcuccio, come quest'ultimo ha avuto modo di denunciare, nel corso di un interrogatorio richiesto e reso innanzi al pubblico ministero: circostanza, questa, espressamente riportata non solo nell'istanza di riparazione ma anche, e soprattutto, nella sentenza assolutoria della Corte di appello. La totale mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dei contatti intercorsi tra il Locorotondo e il Marcuccio dà luogo ad un grave vulnus. Il rapporto tra il Marcuccio e il Locorotondo, peraltro, non può assumere rilievo causale rispetto alla custodia patita dal primo, perché il Locorotondo non è annoverato tra i componenti del sodalizio di cui Marcuccio era ritenuto partecipe. Nell'ordinanza impugnata si descrive il bar Nirvana come quartiere generale del [OSCURATO:PERSONA], nonostante il Giudice di merito correttamente abbia escluso tale circostanza, evidenziando che si trattava pur sempre di un esercizio commerciale aperto al pubblico, al cui interno sarebbero avvenuti incontri solo fugaci ed incompatibili con tale definizione. Quanto all'assunto secondo cui il Marcuccio sarebbe il custode di somme del clan, il dialogo ritenuto fondamentale del 20/07/2012 non può essere addebitato all'odierno ricorrente che ad esso non ha partecipato e che, pertanto, non può rispondere della cripticità del linguaggio adottato. La circostanza è stata, peraltro, esclusa dal Giudice di merito che ha osservato come la difesa abbia adeguatamente documentato la legittima provenienza di quel denaro. 3.2. Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e totale mancanza di motivazione in ordine alla possibile qualificazione della condotta in termini di colpa lieve. Deve, al riguardo, essere apprezzato il fatto che nel corso dei due diversi interrogatori resi dal Marcuccio, questi abbia puntualmente kTp3u4c , chiarito tutte le circostanze che gli venivano addebitate, fornendo anche documentazione a riscontro di quanto affermato. 4. In data 17/01/23, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste sulle ragioni del ricorso. 5. L'Avvocatura generale dello Stato chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in via subordinata, che sia rigettato. 6. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato 2. Va premesso che, atteso il richiamo all'art. 643 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 315 cod. proc. pen., è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può riguardare il merito. Tale rimedio rimane pertanto contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01).Per pacifica giurisprudenza, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale. Quanto al comportamento extraprocessuale consistente nelle frequentazioni ambigue, la giurisprudenza esige che emerga una concausalità con il provvedimento restrittivo (tra le altre, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, secondo cui "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato"). Nel caso di specie, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha rispettato tali principi. Ed invero la frequentazione con Locorotondo non è stata considerata sotto il semplice profilo di un collegamento con un soggetto pregiudicato quanto, piuttosto, come elemento dimostrativo del fatto che il Marcuccio era a conoscenza di vicende relative a soggetti che appartenevano al clan e del quale il Locorotondo gli aveva chiesto spiegazioni. A tale elemento, il Giudice della riparazione aggiunge due circostanze di fatto incontrovertibili: 1) il possesso, da parte del Marcuccio, di una ingente somma di denaro, del quale lo stesso non ha chiarito la provenienza in sede di interrogatorio di garanzia; 2) lo svolgimento, nel locale bar dal ricorrente gestito, di vari incontri tra [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco nel contesto criminal€! e diversi personaggi gravitanti in contesti malavitosi. Alla luce di tali elementi, premesso che il giudice della riparazione può valutare autonomamente rispetto al giudice della cognizione penale, ai fini del diritto alla riparazione, le condotte tenute dall'istante, la Corte territoriale non ha dunque valorizzato comportamenti esclusi dalla sentenza assolutoria, della quale ha correttamente tenuto conto, ma ha descritto in maniera puntuale e non manifestamente illogica e contraddittoria quale fosse la condotta pacificamente riconducibile al Marcuccio che aveva creato l'apparenza delittuosa idonea a indurre in errore l'Autorità giudiziaria. In sostanza, l'ordinanza impugnata ha dato puntualmente atto delle ragioni del rigetto con adeguata argomentazione, indenne, pertanto, da qualsivoglia violazione di legge o vizio motivazionale. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resi
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