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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26464/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nei due motivi, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, per le rapine di cui al primo gruppo l'omogeneità delle condotte, l'identità del modus operandi (commessi con un'arma comune da sparo) e, per i reati di cui al secondo gruppo, la sostanziale contiguità temporale tra i fatti, maturati nell'ambito del sodalizio di cui il condannato faceva parte; rilevato che, a ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto quanto ai reati di cui al primo gruppo, che le due serie di illeciti erano stati commessi con modalità differenti (uso di arma clandestina e di motociclo di provenienza delittuosa ricorrenti solo nella seconda vicenda); ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta di reati perpetrati in analoghi contesti criminosi, ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso la circostanza che i fatti sono riconducibili ad autonome e occasionali determinazioni, insorte e delineate nei loro elementi cognitivi e volitivi in distinti momenti storici e ha altresì evidenziato come le asserite analoghe modalità esecutive siano piuttosto ascrivibili ad una abitualità nella commissione di reati, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; quanto ai reati di cui al secondo gruppo ha osservato che il tentato omicidio era scaturito da circostanze occasionali, legate a rapporti di tipo personale e familiare; ricordato come sia principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, [OSCURATO:PERSONA]; ecc.) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ribadito altresì che, con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermata la necessità il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (tra molte, Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430) e che, pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa e che ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez.

V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489), poiché il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine; rilevato che il Giudice dell'esecuzione si è attenuto a tali principi ed ha motivato, facendo riferimento a dati informativi certi estratti dalla fase di cognizione, in relazione a evidenti elementi della concreta fattispecie delittuosa che ne indica la matrice occasionale, tale dunque da non poter essere prevista, con la sufficiente specificità, al momento dell'ingresso al sodalizio da parte del Mele e che - a tale congrua motivazione - il ricorrente replica cone argomenti che, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità dell'azione criminale alla funzionalità del clan di appartenenza, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tale gravissimo fatto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nei due motivi, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, per le rapine di cui al primo gruppo l'omogeneità delle condotte, l'identità del modus operandi (commessi con un'arma comune da sparo) e, per i reati di cui al secondo gruppo, la sostanziale contiguità temporale tra i fatti, maturati nell'ambito del sodalizio di cui il condannato faceva parte; rilevato che, a ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto quanto ai reati di cui al primo gruppo, che le due serie di illeciti erano stati commessi con modalità differenti (uso di arma clandestina e di motociclo di provenienza delittuosa ricorrenti solo nella seconda vicenda); ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e, pur rilevando che si tratta di reati perpetrati in analoghi contesti criminosi, ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l'unicità di disegno criminoso la circostanza che i fatti sono riconducibili ad autonome e occasionali determinazioni, insorte e delineate nei loro elementi cognitivi e volitivi in distinti momenti storici e ha altresì evidenziato come le asserite analoghe modalità esecutive siano piuttosto ascrivibili ad una abitualità nella commissione di reati, a dimostrazione dell'esistenza di un programma delinquenziale a carattere indeterminato, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione criminosa; quanto ai reati di cui al secondo gruppo ha osservato che il tentato omicidio era scaturito da circostanze occasionali, legate a rapporti di tipo personale e familiare; ricordato come sia principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, [OSCURATO:PERSONA]; ecc.) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ribadito altresì che, con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermata la necessità il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (tra molte, Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430) e che, pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa e che ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489), poiché il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine; rilevato che il Giudice dell'esecuzione si è attenuto a tali principi ed ha motivato, facendo riferimento a dati informativi certi estratti dalla fase di cognizione, in relazione a evidenti elementi della concreta fattispecie delittuosa che ne indica la matrice occasionale, tale dunque da non poter essere prevista, con la sufficiente specificità, al momento dell'ingresso al sodalizio da parte del Mele e che - a tale congrua motivazione - il ricorrente replica cone argomenti che, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità dell'azione criminale alla funzionalità del clan di appartenenza, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tale gravissimo fatto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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