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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15615/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione a plurime imputazioni relative a violazioni in materia fallimentare, previdenziale e tributaria, unificate dal vincolo della continuazione.

2. La difesa dell'imputato articola un unico motivo con il quale lamenta il mancato adempimento da parte del giudice dell'obbligo di motivazione in merito al disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è infondato perché privo di specificità, in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, nonché manifestamente infondato atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.

3. Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 citato.

Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita — della compiuta verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).4.

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l'evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod proc pen. 5.

Dalle suesposte considerazioni, consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione a plurime imputazioni relative a violazioni in materia fallimentare, previdenziale e tributaria, unificate dal vincolo della continuazione. 2. La difesa dell'imputato articola un unico motivo con il quale lamenta il mancato adempimento da parte del giudice dell'obbligo di motivazione in merito al disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è infondato perché privo di specificità, in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati, nonché manifestamente infondato atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. 3. Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 citato. Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita — della compiuta verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102).4. Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profili che portino ad affermare l'evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod proc pen. 5. Dalle suesposte considerazioni, consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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