Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31803/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Viterbo; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 giugno 2023 la Corte di Cassazione, sezione quarta, pronunziandosi tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il ricorso proposto da quest'ultimo, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, propone ricorso straordinario deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Rappresenta l'intervenuto errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del Cappoli con riferimento all'art. 99 cod. pen. oggetto del terzo motivo di ricorso presentato dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA].

4. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Cappoli.

Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Viterbo; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 21/06/2023 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2023 la Corte di Cassazione, sezione quarta, pronunziandosi tra gli altri nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il ricorso proposto da quest'ultimo, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, propone ricorso straordinario deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Rappresenta l'intervenuto errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., in relazione ai motivi di ricorso presentati nell'interesse del Cappoli con riferimento all'art. 99 cod. pen. oggetto del terzo motivo di ricorso presentato dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. 4. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., nell'interesse del Cappoli. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 31803/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris