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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14513/2026

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di sorveglianza di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Romapronunciava sull’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione,avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato per reato (associazione finalizzata alnarcotraffico) rientrante nel catalogo di cui all’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).Il Tribunale negava l’affidamento in prova al servizio sociale, posto che – inmancanza di collaborazione utile con la giustizia – riteneva non avverate lecondizioni di accesso di cui al citato comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen. (qualenovellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022,n. 199), ossia non adempiute le obbligazioni civili conseguenti alla condanna,non dimostrata l’assoluta impossibilità di tale adempimento e non emersi sicurielementi per escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata,e/o il pericolo di un loro ripristino.Il Tribunale negava, altresì, la detenzione domiciliare – che era statarichiesta ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen., in funzionedell’accudimento di prole di età inferiore ai dieci anni – escludendo il presuppostodell’assoluta impossibilità materna a fornire alla prole stessa l’assistenza delcaso.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore difiducia.Nell’unico motivo, ulteriormente sviluppato nella memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione.Rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente– dopo avere operato un’ampia ricognizione, alla luce del diritto vivente, deipresupposti legali di ordine generale della misura stessa – sostiene chel’ordinanza impugnata non avrebbe fatto buon governo degli indirizzi ermeneuticielaborati al riguardo da questa Corte, giacché il rigetto si sarebbe basato sul soloelemento della gravità del commesso reato, mentre avrebbero dovuto essereconsiderate l’evoluzione della personalità del condannato e le sue prospettive direinserimento sociale (su cui la memoria, in particolare, si sofferma, mettendoaltresì in luce le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare).Rispetto alla misura della detenzione domiciliare, il ricorrente, da un lato,censura la decisione adottata, addebitandole di non avere valutato l’eccezionalitàdella sua situazione familiare; e, sotto altro verso, richiama l’ordinanza di questaCorte n. 9126 del 2019 (che ebbe a dichiarare rilevante, e non manifestamenteinfondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 27, commi 1 e 3, Cost., laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.,nella parte in cui esclude che tale disposizione possa applicarsi ai condannati peri reati di cui all’art. 4-bis del medesimo testo legislativo), ribadendo la bontàdelle relative argomentazioni, pur conscio della declaratoria di non fondatezzaadottata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2020.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Le doglianze, relative al diniego dell’affidamento in prova al serviziosociale, non sono correlate al tenore del decisum e sono manifestamenteinidonee ad infirmarne la tenuta.Il ricorrente omette, del tutto, di considerare che la concessione in suofavore della menzionata misura alternativa non è regolata dal dirittopenitenziario comune – sul quale l’atto di impugnazione è esclusivamentecalibrato – ma dalle previsioni, derogatorie e restrittive, di cui all’art. 4-bis Ord.pen., in rapporto al reato per cui è stata inflitta condanna (la cui pena era ancorain espiazione al momento della deliberazione del Tribunale di sorveglianza).Nel quadro ordinamentale ex art. 4-bis, cit., come inciso dal d.l. n. 162 del2022, conv. dalla legge n. 199 del 2022, i benefici penitenziari ordinari per i reatiostativi di prima fascia, quale quello qui in rilievo, possono essere concessi anchein assenza di collaborazione con la giustizia, ma alla sola condizione (v.,esemplificativamente, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203-01) che l’interessato:a) dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità diadempimento;b) alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condottacarceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione didissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con lacriminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso,nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragionieventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisionecritica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;c) abbia intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle formerisarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.L’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di affidamento in prova alservizio sociale, ha dato puntuale applicazione a tale stringente regolamenta-zione, con la quale la difesa, specie con riferimento al profilo dei collegamenticon la criminalità organizzata, viceversa non si confronta.3.

Quanto alla detenzione domiciliare, occorre sottolineare che la misura erastata invocata sotto lo specifico profilo individuato dall’art. 47-ter, comma 1, lett.b), Ord. pen., che riguarda il caso del condannato che sia padre, esercente laresponsabilità genitoriale, di prole di età inferiore ad anni dieci con luiconvivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamenteimpossibilitata a dare assistenza alla prole.Trattasi di una forma di detenzione domiciliare in sé esclusa dall’applicazionedella regolamentazione restrittiva (ferma restando la condizione dell’insussi-stenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti: Corte cost., n.239 del 2014), rispetto alla quale, in modo opportuno, l’ordinanza impugnata èscesa ulteriormente nel merito, escludendo motivatamente la condizione dirilevante impedimento materno.A quest’ultimo riguardo, che era quello realmente rilevante, le obiezioni delricorrente sono assertive e totalmente generiche, mentre l’atto di impugnazionesi diffonde su un aspetto (la preclusione assoluta, per i condannati ex art. 4-bisOrd. pen., all’ottenimento della detenzione domiciliare generica di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis) estraneo al thema decidendum, peraltro riproponendoeccezioni di legittimità costituzionale già passate, infruttuosamente, al vaglio delgiudice delle leggi.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassadelle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stimaequo determinare in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sorveglianza di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Romapronunciava sull’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione,avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato per reato (associazione finalizzata alnarcotraffico) rientrante nel catalogo di cui all’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, dellalegge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).Il Tribunale negava l’affidamento in prova al servizio sociale, posto che – inmancanza di collaborazione utile con la giustizia – riteneva non avverate lecondizioni di accesso di cui al citato comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen. (qualenovellato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022,n. 199), ossia non adempiute le obbligazioni civili conseguenti alla condanna,non dimostrata l’assoluta impossibilità di tale adempimento e non emersi sicurielementi per escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata,e/o il pericolo di un loro ripristino.Il Tribunale negava, altresì, la detenzione domiciliare – che era statarichiesta ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen., in funzionedell’accudimento di prole di età inferiore ai dieci anni – escludendo il presuppostodell’assoluta impossibilità materna a fornire alla prole stessa l’assistenza delcaso.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore difiducia.Nell’unico motivo, ulteriormente sviluppato nella memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale, il ricorrente deduce violazione di legge evizio di motivazione.Rispetto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, il ricorrente– dopo avere operato un’ampia ricognizione, alla luce del diritto vivente, deipresupposti legali di ordine generale della misura stessa – sostiene chel’ordinanza impugnata non avrebbe fatto buon governo degli indirizzi ermeneuticielaborati al riguardo da questa Corte, giacché il rigetto si sarebbe basato sul soloelemento della gravità del commesso reato, mentre avrebbero dovuto essereconsiderate l’evoluzione della personalità del condannato e le sue prospettive direinserimento sociale (su cui la memoria, in particolare, si sofferma, mettendoaltresì in luce le disagiate condizioni economiche del nucleo familiare).Rispetto alla misura della detenzione domiciliare, il ricorrente, da un lato,censura la decisione adottata, addebitandole di non avere valutato l’eccezionalitàdella sua situazione familiare; e, sotto altro verso, richiama l’ordinanza di questaCorte n. 9126 del 2019 (che ebbe a dichiarare rilevante, e non manifestamenteinfondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 27, commi 1 e 3, Cost., laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.,nella parte in cui esclude che tale disposizione possa applicarsi ai condannati peri reati di cui all’art. 4-bis del medesimo testo legislativo), ribadendo la bontàdelle relative argomentazioni, pur conscio della declaratoria di non fondatezzaadottata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 50 del 2020.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Le doglianze, relative al diniego dell’affidamento in prova al serviziosociale, non sono correlate al tenore del decisum e sono manifestamenteinidonee ad infirmarne la tenuta.Il ricorrente omette, del tutto, di considerare che la concessione in suofavore della menzionata misura alternativa non è regolata dal dirittopenitenziario comune – sul quale l’atto di impugnazione è esclusivamentecalibrato – ma dalle previsioni, derogatorie e restrittive, di cui all’art. 4-bis Ord.pen., in rapporto al reato per cui è stata inflitta condanna (la cui pena era ancorain espiazione al momento della deliberazione del Tribunale di sorveglianza).Nel quadro ordinamentale ex art. 4-bis, cit., come inciso dal d.l. n. 162 del2022, conv. dalla legge n. 199 del 2022, i benefici penitenziari ordinari per i reatiostativi di prima fascia, quale quello qui in rilievo, possono essere concessi anchein assenza di collaborazione con la giustizia, ma alla sola condizione (v.,esemplificativamente, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203-01) che l’interessato:a) dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi diriparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità diadempimento;b) alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condottacarceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione didissociazione, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con lacriminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso,nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragionieventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisionecritica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile;c) abbia intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle formerisarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.L’ordinanza impugnata, nel respingere l’istanza di affidamento in prova alservizio sociale, ha dato puntuale applicazione a tale stringente regolamenta-zione, con la quale la difesa, specie con riferimento al profilo dei collegamenticon la criminalità organizzata, viceversa non si confronta.3. Quanto alla detenzione domiciliare, occorre sottolineare che la misura erastata invocata sotto lo specifico profilo individuato dall’art. 47-ter, comma 1, lett.b), Ord. pen., che riguarda il caso del condannato che sia padre, esercente laresponsabilità genitoriale, di prole di età inferiore ad anni dieci con luiconvivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamenteimpossibilitata a dare assistenza alla prole.Trattasi di una forma di detenzione domiciliare in sé esclusa dall’applicazionedella regolamentazione restrittiva (ferma restando la condizione dell’insussi-stenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti: Corte cost., n.239 del 2014), rispetto alla quale, in modo opportuno, l’ordinanza impugnata èscesa ulteriormente nel merito, escludendo motivatamente la condizione dirilevante impedimento materno.A quest’ultimo riguardo, che era quello realmente rilevante, le obiezioni delricorrente sono assertive e totalmente generiche, mentre l’atto di impugnazionesi diffonde su un aspetto (la preclusione assoluta, per i condannati ex art. 4-bisOrd. pen., all’ottenimento della detenzione domiciliare generica di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis) estraneo al thema decidendum, peraltro riproponendoeccezioni di legittimità costituzionale già passate, infruttuosamente, al vaglio delgiudice delle leggi.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassadelle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stimaequo determinare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente