Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 15952/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36490/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SIASI, Elena SONETTI, Beatrice DROGHETTI, Roberta GHISELLINIe Luca TOSI-intimati - avverso la s entenza n. 453 /201 9 de lla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 23.5.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, insegnante di scuola primaria, si rivolse a l Tribunale di Ferrara , in funzione di giudice del lavoro, chiedendo – per quanto qui ancora di interesse – la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al risarcimento del danno provocato le con l’abusiva reiterazione di contratti lavoro a termine.

Il Tribunale accolsela domandain parte qua, con sentenza contro la quale il MIUR propose gravame, che venne respinto dalla Corte d’Appello di Bologna.

Contro la sentenza della Corte territoriale il M IUR ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi.

La lavoratrice si è difesacon controricorso.

Sono rimasti intimati gli altri lavoratori indicati in epigrafe, che avevano agito in giudizio unitamente all’attuale controricorrente, le cui analoghe domande di condanna al risarcimento del danno erano state però integralmente respinte già in primo gradoe che non avevano appellato la sentenza del Tribunale, sicché la loro posizione è da allora passata in giudicato.

Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va innanzitutto rilevata la tempestività della notifica del ricorso per cassazione, effettuata mediante [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte di un deposito della sentenza –non notificata – risalente al 23.5.2019 .

Premesso che nei processi relativi a cause di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. sarebbe teoricamente scaduto il 23.11.2019, che però era un sabato.

Pertanto, ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c. il termine « per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza» è prorogato al « primo giorno seguente non festivo» (art. 155, comma 4, c.p.c.), ovverosia al lunedì successivo.

Non si può dubitare, infatti, che la proroga dei termini che scadono in giorno festivo o nella giornata di sabato vale anche per le notificazioni a mezzo PEC , essendo anch’esse « atti processuali svolti fuori dell’udienza», quantunque eseguite autonomamente da l difensore, senza necessità di collaborazione da parte del personale degli uffici giudiziari ( v. , sia pure non pronunciate con specifico riferimento alla notifica mediante PEC,Cass. nn. 740/2024; 24622/2023;12337/2023).

2. I motiv i di ricorso , che possono essere esaminati congiuntamente, sono così rubricati:

2.1. «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2043 e ss. c.c., della Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e della clausola n. 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato conclusodall’UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla Direttiva; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge n. 124/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 - bis , e dell’art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 , dell’art. legge n. 107 del 2015 e dell’art. 32, commi 5 e 7, della legge 4.10.2010, n. 183, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.»;2.2.

«Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. in materia di risarcimento del danno – insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell’ambitodella disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza dell’onere probatorio sul danno sofferto, nonché dell’art. 32, commi 5 e 7, della legge 4.10.2010, n. 183»;

2.3. «Violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; degli artt. 485, 489 e 526d.lgs. n. 297/1994; degli artt. 6 e 10 d.lgs. n. 368/2001; dell’art. 9, comma 18, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 70, come convertito con modificazioni dalla legge 12.7.2011, n. 106; dell’art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 124;degli artt. 36 e 45 d.lgs. n. 165/2001; degli artt. 77, 79 e 106 CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.».

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Innanzitutto si deve osservare che l a vicenda processuale e il caso sottostante sono narrati, nel ricorso, in terminiavulsi dalla realtà, quale essa è desumibile anche solo dalla lettura della sentenza impugnata(e tale anomalia è stata prontamente rimarcata nel controricorso).

Nel ricorso si fa riferimento a una lavoratrice ATA inserita nelle graduatorie ad esaurimento, mentre la controricorrente è un’insegnante che dichiara di essere iscritta nelle graduatorie di istituto.

Ancora più rilevante è l’apodittica affermazione secondo cui, «all’atto della proposizione dell’appello, i ricorrenti risultavano immessi in ruolo».

Per quanto riguarda l’attuale controricorrente – l’unica di cui c’è motivo di occuparsi, in quanto l’unica di cui il tribunale aveva accolto la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni da abuso dei contratti a termine – la sentenza impugnata non fa alcun cenno ad una immissione in ruolo.

In ogni caso, la motivazione della sentenza presuppone che la lavoratrice non fosse stata stabilizzata, ovverosia immessa in ruolo in conseguenza immediata e diretta della precedente instaurazione di rapporti a termine.

3.2. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente importante, e anzi decisivo, perché i motivi di ricorso – in particolare i primi due – sono incentrati sul rilievo della mancanza di prova del danno oggetto di condanna al risarcimento, rilievo sollevato presupponendo che fosse «intervenuta la stabilizzazione a sanzionare l’abuso» e che, quindi, fosse onere della lavoratrice dare la prova dell’effettiva sussistenza di un danno ulteriore.

L’inammissibilità del motivo deriva, pertanto, dalla constatazione che il ricorrente non si confronta con il decisum della Corte d’Appello, la quale – confermando la sentenza del tribunale – ha semplicemente ribadito l’applicazione del consolidato principio per cui, in materia di pubblico impiegoe in mancanza di stabilizzazione, l’impossibilità di convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e la necessità di garantire tuttavia al lavoratore un’effettiva tutela risarcitoria (come imposto dalla normativa eurounitaria) si contemperano nel riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto soggettivo al risarcimento, in misura forfettizzata tra un minimo e un massimo (exart. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poi sostituito dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), senza necessità di provare l’effettiva esistenza del danno (e ferma invece la possibilità di provare l’esistenza di un eventuale danno ulteriore; v., per tutte, Cass.

S.U. n.5072 del 2016).

Con il ricorso per cassazione il MIUR solleva la questione del risarcimento in forma specifica mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma senza affermare che la stabilizzazione – cui non si fa alcun cenno nella sentenza – fosse stata allegata nel corso del giudizio di merito. 3.3.Nell’illustrazione del secondo e del terzo motivo, in modo promiscuo rispetto alla contestazione della prova del danno, il ricorrente contesta anche l’accertamento dell’illiceità della reitera zione d i contratti di lavoro a termine, traendo argomenti dalla peculiarità del settore scolastico e dalla distinzione tra supplenze nell’organico di diritto e supplenze nell’organico di fatto.

Sennonché, anche sotto questo profilo, il ricorso non si confronta con la ratio decidendi esplicitata nella sentenza della Corte territoriale, la quale ha osservato che «non risulta specificamente contestato che, quanto all’unica ricorrente … la cui domanda ha trovato in prime cure accoglimento, gli incarichi de quibus erano stati conferiti su posti di organico solo apparentemente di fatto e, quindi, con un distorto uso del potere organizzativo, appalesandosi il motivo, sotto tale profilo, del tutto generico».

A fronte di tale specifico rilievo di non contestazione di quanto accertato nella sentenza di primo grado, le generali considerazioni del ricorrente sulla differenza tra organico di diritto e organico di fatto, ai fini dell’accertamento dell’abusivo ricorso ai contratti a termine, appaiono del tutto astratte e inidonee a dare sostanza a una ammissibile censura di violazione di legge.4.

Dichiarato inammissibileil ricorso, lespese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.

5. Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato, cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36490/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SIASI, Elena SONETTI, Beatrice DROGHETTI, Roberta GHISELLINIe Luca TOSI-intimati - avverso la s entenza n. 453 /201 9 de lla Corte d’Appello di Bologna, depositata il 23.5.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, insegnante di scuola primaria, si rivolse a l Tribunale di Ferrara , in funzione di giudice del lavoro, chiedendo – per quanto qui ancora di interesse – la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al risarcimento del danno provocato le con l’abusiva reiterazione di contratti lavoro a termine. Il Tribunale accolsela domandain parte qua, con sentenza contro la quale il MIUR propose gravame, che venne respinto dalla Corte d’Appello di Bologna. Contro la sentenza della Corte territoriale il M IUR ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. La lavoratrice si è difesacon controricorso. Sono rimasti intimati gli altri lavoratori indicati in epigrafe, che avevano agito in giudizio unitamente all’attuale controricorrente, le cui analoghe domande di condanna al risarcimento del danno erano state però integralmente respinte già in primo gradoe che non avevano appellato la sentenza del Tribunale, sicché la loro posizione è da allora passata in giudicato. Il ricorso è trattato incamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzitutto rilevata la tempestività della notifica del ricorso per cassazione, effettuata mediante [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte di un deposito della sentenza –non notificata – risalente al 23.5.2019 . Premesso che nei processi relativi a cause di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. sarebbe teoricamente scaduto il 23.11.2019, che però era un sabato. Pertanto, ai sensi dell’art. 155, comma 5, c.p.c. il termine « per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza» è prorogato al « primo giorno seguente non festivo» (art. 155, comma 4, c.p.c.), ovverosia al lunedì successivo. Non si può dubitare, infatti, che la proroga dei termini che scadono in giorno festivo o nella giornata di sabato vale anche per le notificazioni a mezzo PEC , essendo anch’esse « atti processuali svolti fuori dell’udienza», quantunque eseguite autonomamente da l difensore, senza necessità di collaborazione da parte del personale degli uffici giudiziari ( v. , sia pure non pronunciate con specifico riferimento alla notifica mediante PEC,Cass. nn. 740/2024; 24622/2023;12337/2023). 2. I motiv i di ricorso , che possono essere esaminati congiuntamente, sono così rubricati: 2.1. «Violazione e falsa applicazionedegli artt. 2043 e ss. c.c., della Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e della clausola n. 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato conclusodall’UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla Direttiva; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 legge n. 124/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 - bis , e dell’art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 , dell’art. legge n. 107 del 2015 e dell’art. 32, commi 5 e 7, della legge 4.10.2010, n. 183, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.»;2.2. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. in materia di risarcimento del danno – insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno nell’ambitodella disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e inosservanza dell’onere probatorio sul danno sofferto, nonché dell’art. 32, commi 5 e 7, della legge 4.10.2010, n. 183»; 2.3. «Violazione e falsa applicazione della Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi allegato; degli artt. 485, 489 e 526d.lgs. n. 297/1994; degli artt. 6 e 10 d.lgs. n. 368/2001; dell’art. 9, comma 18, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 70, come convertito con modificazioni dalla legge 12.7.2011, n. 106; dell’art. 4 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 124;degli artt. 36 e 45 d.lgs. n. 165/2001; degli artt. 77, 79 e 106 CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3, c.p.c.». 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Innanzitutto si deve osservare che l a vicenda processuale e il caso sottostante sono narrati, nel ricorso, in terminiavulsi dalla realtà, quale essa è desumibile anche solo dalla lettura della sentenza impugnata(e tale anomalia è stata prontamente rimarcata nel controricorso). Nel ricorso si fa riferimento a una lavoratrice ATA inserita nelle graduatorie ad esaurimento, mentre la controricorrente è un’insegnante che dichiara di essere iscritta nelle graduatorie di istituto. Ancora più rilevante è l’apodittica affermazione secondo cui, «all’atto della proposizione dell’appello, i ricorrenti risultavano immessi in ruolo». Per quanto riguarda l’attuale controricorrente – l’unica di cui c’è motivo di occuparsi, in quanto l’unica di cui il tribunale aveva accolto la domanda volta a ottenere il risarcimento dei danni da abuso dei contratti a termine – la sentenza impugnata non fa alcun cenno ad una immissione in ruolo. In ogni caso, la motivazione della sentenza presuppone che la lavoratrice non fosse stata stabilizzata, ovverosia immessa in ruolo in conseguenza immediata e diretta della precedente instaurazione di rapporti a termine. 3.2. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente importante, e anzi decisivo, perché i motivi di ricorso – in particolare i primi due – sono incentrati sul rilievo della mancanza di prova del danno oggetto di condanna al risarcimento, rilievo sollevato presupponendo che fosse «intervenuta la stabilizzazione a sanzionare l’abuso» e che, quindi, fosse onere della lavoratrice dare la prova dell’effettiva sussistenza di un danno ulteriore. L’inammissibilità del motivo deriva, pertanto, dalla constatazione che il ricorrente non si confronta con il decisum della Corte d’Appello, la quale – confermando la sentenza del tribunale – ha semplicemente ribadito l’applicazione del consolidato principio per cui, in materia di pubblico impiegoe in mancanza di stabilizzazione, l’impossibilità di convertire i rapporti a termine abusivi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001) e la necessità di garantire tuttavia al lavoratore un’effettiva tutela risarcitoria (come imposto dalla normativa eurounitaria) si contemperano nel riconoscimento in favore del lavoratore di un diritto soggettivo al risarcimento, in misura forfettizzata tra un minimo e un massimo (exart. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poi sostituito dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), senza necessità di provare l’effettiva esistenza del danno (e ferma invece la possibilità di provare l’esistenza di un eventuale danno ulteriore; v., per tutte, Cass. S.U. n.5072 del 2016). Con il ricorso per cassazione il MIUR solleva la questione del risarcimento in forma specifica mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro, ma senza affermare che la stabilizzazione – cui non si fa alcun cenno nella sentenza – fosse stata allegata nel corso del giudizio di merito. 3.3.Nell’illustrazione del secondo e del terzo motivo, in modo promiscuo rispetto alla contestazione della prova del danno, il ricorrente contesta anche l’accertamento dell’illiceità della reitera zione d i contratti di lavoro a termine, traendo argomenti dalla peculiarità del settore scolastico e dalla distinzione tra supplenze nell’organico di diritto e supplenze nell’organico di fatto. Sennonché, anche sotto questo profilo, il ricorso non si confronta con la ratio decidendi esplicitata nella sentenza della Corte territoriale, la quale ha osservato che «non risulta specificamente contestato che, quanto all’unica ricorrente … la cui domanda ha trovato in prime cure accoglimento, gli incarichi de quibus erano stati conferiti su posti di organico solo apparentemente di fatto e, quindi, con un distorto uso del potere organizzativo, appalesandosi il motivo, sotto tale profilo, del tutto generico». A fronte di tale specifico rilievo di non contestazione di quanto accertato nella sentenza di primo grado, le generali considerazioni del ricorrente sulla differenza tra organico di diritto e organico di fatto, ai fini dell’accertamento dell’abusivo ricorso ai contratti a termine, appaiono del tutto astratte e inidonee a dare sostanza a una ammissibile censura di violazione di legge.4. Dichiarato inammissibileil ricorso, lespese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario. 5. Si dà atto che, nonostante l’esito del giudizio , non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato, cui non si applica l’obbligo di versamento del contributo. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile ilricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per com