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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 12154/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA ; -ricorrenteprincipale- con domicilio digitale come da pecRegistri giustizia; -controricorrentee ricorrente incidentale- per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 28611/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 13.10.2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA]

1. l’ordinanza n. 28611/2023, oggetto dell’istanza di correzione di errore materiale, ha rigettato il ricorso principaleproposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, ha accolto il ricorso incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo nel merito limitatamente al ricorso accolto, ha liquidato le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 2343,00, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, ed ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigentoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per compensi professionali, in favore dell’INPS;

2. con propria istanza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza,deducendo che la Corte, nel condannare l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,aveva omesso di disporre la distrazione delle suddette spese in suo favore;

3. la ASP di Agrigento ha presentato memoria illustrativa concludendo affinchè l'istanza di correzione avversaria siaconsiderata inammissibile e/o infondata con il conseguente suo rigetto econdanna alle spese - per questa fase di prosecuzione del giudizio - di parte avversa . [OSCURATO:PERSONA] 1.osserva il Collegio che rileva l’ordinanza n. 27681/2023, con cui sono stati rimessi gli atti alla Prima Presidente affinché valutasse l’opportunità di investire le Sezioni Unite sulla questione di massima importanza, oggetto di contrasto, concernente il regolamento delle spese nell’ipotesi in cui la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione(così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente), nonché la configurabilità, all’esito del giudizio, di una eventuale situazione di soccombenza che imporrebbeal giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.;

2. in relazione a tale questione si ravvisa dunque l’opportunità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

Così deciso nella Ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA ; -ricorrenteprincipale- con domicilio digitale come da pecRegistri giustizia; -controricorrentee ricorrente incidentale- per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 28611/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 13.10.2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.03.2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: [OSCURATO:PERSONA] 1. l’ordinanza n. 28611/2023, oggetto dell’istanza di correzione di errore materiale, ha rigettato il ricorso principaleproposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, ha accolto il ricorso incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] e, decidendo nel merito limitatamente al ricorso accolto, ha liquidato le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 2343,00, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge, ed ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigentoal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per compensi professionali, in favore dell’INPS; 2. con propria istanza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha sollecitato la correzione dell’errore materiale contenuto nella parte dispositiva della suddetta ordinanza,deducendo che la Corte, nel condannare l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,aveva omesso di disporre la distrazione delle suddette spese in suo favore; 3. la ASP di Agrigento ha presentato memoria illustrativa concludendo affinchè l'istanza di correzione avversaria siaconsiderata inammissibile e/o infondata con il conseguente suo rigetto econdanna alle spese - per questa fase di prosecuzione del giudizio - di parte avversa . [OSCURATO:PERSONA] 1.osserva il Collegio che rileva l’ordinanza n. 27681/2023, con cui sono stati rimessi gli atti alla Prima Presidente affinché valutasse l’opportunità di investire le Sezioni Unite sulla questione di massima importanza, oggetto di contrasto, concernente il regolamento delle spese nell’ipotesi in cui la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione(così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente), nonché la configurabilità, all’esito del giudizio, di una eventuale situazione di soccombenza che imporrebbeal giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ.; 2. in relazione a tale questione si ravvisa dunque l’opportunità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte. Così deciso nella Ad
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