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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30886/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A)Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 29 aprile 2025, con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 21 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Catania lo aveva dichiarato responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 7 del d.l. 29 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 75, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, omesso di indicare informazioni dovute, e in particolare di aver riportato una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen.; che, con un primo motivo, la difesa denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 e il vizio di motivazione, sul rilievo che non si sarebbe tenuto conto dell'inoffensività della condotta, non avendo questa inciso sulla presenza delle condizioni per ottenere il reddito di cittadinanza, considerata, inoltre, la mancata comprensione, da parte del ricorrente, del significato dell'omissione compiuta, non avendo questi distinto la condanna definitiva ricevuta dall'arresto subito in esecuzione della misura cautelare personale; che, con una seconda censura, si denuncia il vizio di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di verificare se dalla vicenda potessero evincersi elementi da valutare positivamente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il primo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, nonché volto a prefigurare una rivalutazione rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che, il giudice del merito ha spiegato - a fronte di generiche deduzioni difensive di segno contrario - che la lettera della legge non si presta ad equivoci, richiedendo di dichiarare la presenza di precedenti condanne definitive, rendendo implausibile la possibilità confusioni fra queste e le misure cautelari; che, con riguardo alla prospettata innocuità del falso, la stessa è smentita dal fatto che l'omissione ha consentito all'agente di accedere fraudolentemente ad un beneficio non dovuto; che il secondo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, per analoghe ragioni; 2che il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla commisurazione della pena, rilevando di non avere ravvisato elementi idonei alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; che, in ogni caso, il ricorso difensivo non ha compiutamente indicato alcun elemento la cui valutazione sia stata omessa.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P P.Q.MDE P05 IN 12 AGO 2026 t)ik1-1 -1-„}k} 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A)Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 29 aprile 2025, con la quale la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 21 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di Catania lo aveva dichiarato responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 7 del d.l. 29 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 75, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, omesso di indicare informazioni dovute, e in particolare di aver riportato una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen.; che, con un primo motivo, la difesa denuncia l'errata applicazione dell'art. 7 e il vizio di motivazione, sul rilievo che non si sarebbe tenuto conto dell'inoffensività della condotta, non avendo questa inciso sulla presenza delle condizioni per ottenere il reddito di cittadinanza, considerata, inoltre, la mancata comprensione, da parte del ricorrente, del significato dell'omissione compiuta, non avendo questi distinto la condanna definitiva ricevuta dall'arresto subito in esecuzione della misura cautelare personale; che, con una seconda censura, si denuncia il vizio di motivazione, per avere il giudice di appello omesso di verificare se dalla vicenda potessero evincersi elementi da valutare positivamente ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il primo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, nonché volto a prefigurare una rivalutazione rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; che, il giudice del merito ha spiegato - a fronte di generiche deduzioni difensive di segno contrario - che la lettera della legge non si presta ad equivoci, richiedendo di dichiarare la presenza di precedenti condanne definitive, rendendo implausibile la possibilità confusioni fra queste e le misure cautelari; che, con riguardo alla prospettata innocuità del falso, la stessa è smentita dal fatto che l'omissione ha consentito all'agente di accedere fraudolentemente ad un beneficio non dovuto; che il secondo motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, per analoghe ragioni; 2che il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla commisurazione della pena, rilevando di non avere ravvisato elementi idonei alla concessione delle circostanze attenuanti generiche; che, in ogni caso, il ricorso difensivo non ha compiutamente indicato alcun elemento la cui valutazione sia stata omessa. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.MDE P05 IN 12 AGO 2026 t)ik1-1 -1-„}k} 3
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