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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26621/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con rimborso delle spese. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. In data 2 luglio 2019, il Tribunale di Perugia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di calunnia ex art. 368 c:od. pen. per aver effettuato una segnalazione al [OSCURATO:PERSONA] e Sanità dei Carabinieri, poi ripetuta in sede di sommarie informazioni, in cui accusava, pur sapendoli innocenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente ex collega e titolare del supermercato presso cui lavorava - di averlo costretto a sostituire l'etichettatura obbligatoria sulla carne suina e bovina, apponendo su prodotti di provenienza estera un'etichetta che ne attestava falsamente l'origine italiana; per tale reato lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 6 aprile 2021, la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione del Tribunale di Perugia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la decisione della Corte di appello di Perugia, r corre la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, vizi di motivazione.

Il ricorrente rappresenta che, a fronte della solidità probatoria e coerenza del ragionamento su cui il Tribunale aveva fondato l'accertamento dì responsabilità dell'imputato, la pronuncia di appello risulterebbe irrazionale in quanto fondata su congetture e travisamenti.

L'argomento della Corte di merito secondo cui le testimonianze dei colleghi sarebbero inattendibili visto il loro potenziale coinvolgimento nella vicenda, sarebbe non provato e comunque non adeguatamente argomentato visto che, se la pretesa situazione di conflitto inficiante l'attendibilità dei testi poteva dirsi esistente per il Calderini che era stato accusato dall'imputato, non altrettanto poteva affermarsi in ordine agli altri testi.

Con particolare riferimento alla teste Vescovi si osserva, invero, che, essendo stata indicata dall'imputato come vittima della costrizione, avrebbe avuto interesse a confermarne le affermazioni da costui rese.

Meramente congetturale e ipotetica risulterebbe, altresì, la tesi sostenuta dal Collegio di merito secondo cui, se il ricorrente fosse stato certo della calunniosità delle proprie affermazioni, non avrebbe dichiarato il falso ben sapendo di essere smentito dai colleghi; più coerente risulterebbe, invece, la tesi secondo cui il Cacioppi, vistosi scoperto, avesse inteso accusare il suo datore di lavoro di averlo costretto alla condotta contestatagli, non a c:aso, negli stessi termini. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso della parte civile è fondato e la sentenza deve essere annullata limitatamente agli effetti civili.2.

Deve premettersi che Il Tribunale aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato valorizzando le convergenti deposizioni del Calderini e di altri colleghi, che avevano negato di essere stati costretti dall'[OSCURATO:PERSONA] ad operare un'etichettatura mendace, riferendo, al contrario, di aver visto effettuare le erronee etichettature proprio dall'imputato.

Era stata, altresì, valorizzata la tempistica della denuncia che era seguita alla contestazione disciplinare afferente errori di etichettatura corrispondenti proprio a quelle che l'imputato aveva affermato costituire oggetto di imposizione ai colleghi di lavoro da parte [OSCURATO:PERSONA], circostanza che aveva fatto ritenere la denuncia di Cacioppi quale espediente per ostacolare detto procedimento mostrandosi vittima di illeciti altrui.

La Corte di appello ha riformato l'esito del giudizio del Tribunale sul presupposto che gli elementi valorizzati dal Tribunale non fossero idonei a risolvere i dubbi in ordine alla prevalenza delle due versioni rese, da un lato, dai colleghi di lavoro e delle parti offese, dall'altro, dall'imputato.

I Giudici dell'appello hanno rilevato che la versione resa dai testimoni, in quanto direttamente o indirettamente coinvolti o interessati ad allontanare dalla loro persona ogni sospetto in ordine alla falsa etichettatura, non assumerebbe forza decisiva nel provare la responsabilità dell'imputato, non essendo determinante, per tali ragioni, neppure il loro maggior numero rispetto a quello del solo imputato che ha affermato quanto oggetto della denuncia presentata dapprima telefonicamente e poi verbalizzata ai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA].

Egualmente non significativo risulterebbe l'esito negativo dei controlli operati da detto Nucleo, essendosi lo stesso svolto un mese dopo la denuncia, quando ormai il denunciante aveva reso edotto del proposito di denuncia il datore di lavoro, che pertanto ben avrebbe potuto - se del caso - occultare le tracce delle irregolarità.

Inoltre, proprio il rischio di essere smentito dai colleghi avvalorerebbe la versione dell'imputato, giacché non avrebbe avuto senso per l'imputato rendere affermazioni che sapeva essere calunniose, pur essendo certo che i colleghi lo avrebbero potuto contraddire.

3. Seppure per costante e condivisa giurisprudenza, in caso di differente apprezzamento del materiale probatorio che in primo grado ha condotto ad una pronuncia di colpevolezza, non sia necessario per l'assoluzione in appello che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, essendo invece sufficiente la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] c/Morelli, Rv. 281016 - 02), il Collegio osserva che, come ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep.4 2018, Troise, Rv. 272430 - 01), il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario„ la prova dichiarativa decisiva, fermo restando l'esclusione dell'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive.

4. Ciò posto, si osserva che le ragioni che hanno portato la Corte di merito a ritenere che non potesse effettuarsi una sicura opzione in favore della tesi che vedeva il Cacioppi autore di false accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risulta illogica nella parte in cui la motivazione si è allontanata in maniera palese dalle risultanze istruttorie, tanto da astrarsi c:ompletamente dal contenuto delle dichiarazioni (utilizzate in ragione del rito prescelto) dei soggetti informati dei fatti sentiti in fase di indagini.

Il giudice di primo grado, dopo aver esplicitato il contenuto delle dichiarazioni di ogni persona informata sui fatti ed osservato come le stesse risultassero intrinsecamente coerenti e logiche oltre che tra loro coincidenti quanto alla condotta del Cacioppi che era stato in varie occasioni osservato etichettare in maniera difforme i prodotti, tanto da aver subito, in epoca precedente rispetto alla formulata denuncia rivelatasi falsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come le stesse fossero credibili: aveva rilevato l'assenza di oggettive conferme in ordine all'oggetto della denuncia che, vista sotto la lente delle dichiarazioni e delle contestazioni disciplinari ricevute dal Cacioppi, facevano ritenere non veritiere le accuse formulate nei confronti del gestore del supermercato e di [OSCURATO:PERSONA], altro dipendente dell'esercizio pubblico; il Giudice aveva osservato che il Calderini, oltre a negare l'accusa, aveva fatto presente di non rivestire una posizione lavorativa tale da poter dare disposizioni come quelle di cui aveva riferito in denuncia il suo accusatore (l'invito a contrassegnare una differente indicazione di provenienza della carne in vendita sui banchi del supermercato), oltre a riferire di episodi di erronea indicazione dell'origine dei prodotti conseguente proprio alla condotta del Cacioppi.

Il contenuto delle dichiarazioni era conforme a quello decili altri dipendenti e avevano fatto ritenere che la condotta del denunciante, per come osservata proprio in epoca immediatamente successiva alle plurime contestazioni disciplinari seguite a condotte tese a fotografare la diversa applicazione delle etichette immediatamente dopo averle apposte, fosse strumentale alla propria difesa e comunque ritorsiva nei confronti del gestore del supermercato. 4 u\ A fronte di tali precisi e convergenti elementi che facevano propendere per la falsità dell'accusa mossa al gestore del supermercato ed al dipendente, generiche e superficiali si rivelano le sintetizzate dichiarazioni smentite sol perché proveniente da soggetti interessati senza però analizzare, come invece fatto dal primo giudice, il contenuto delle stesse che è stato completamente omesso e tralasciato, così omettendo di fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, secondo i canoni ed i principi di diritto sopra espressi (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, cit.).

5. Non risulta pregevole, invero, non trovando riscontro nella decisione di primo grado, pertanto, il rilievo della Corte di appello secondo cui il numero dei testimoni non può assumere rilevanza ai fini della valutazione della condotta del Cacioppi, visto che il Tribunale non ha svolto alcun riferimento alla sommatoria delle dichiarazioni al fine di apprezzarne la genuinità ed autenticità, avendo piuttosto espresso un motivato giudizio da cui discendeva che le stesse fossero circostanziate e coerenti nella loro esposizione.

Certamente generico e meramente suggestivo risulta, per contro, il solo prospettato interesse dei dichiaranti individuato nel coinvolgimento (testualmente) «in maniera diretta o indiretta, quantomeno sotto l'aspetto della mancata denuncia», tenuto conto che - come noto - l'interesse delle dichiarazioni, anche quando afferente alla persona offesa nell'ambito del procedimento in cui è costituita parte civile, non risulta dato ex se idoneo a far venir meno, a prescindere dalla valutazione del contenuto del propalato, la genuinità e veridicità dello stesso (Sez.

U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012„ Bell'arte, Rv. 253214 - 01, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3„ cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone).

6. Da quanto sopra, in ragione dell'accoglimento del ricorso presentato dalla parte civile, consegue l'annullamento della sentenza con rinvio al Giudice civile competente in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen., giudice a cui si rimette la liquidazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per va

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con rimborso delle spese. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. In data 2 luglio 2019, il Tribunale di Perugia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di calunnia ex art. 368 c:od. pen. per aver effettuato una segnalazione al [OSCURATO:PERSONA] e Sanità dei Carabinieri, poi ripetuta in sede di sommarie informazioni, in cui accusava, pur sapendoli innocenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente ex collega e titolare del supermercato presso cui lavorava - di averlo costretto a sostituire l'etichettatura obbligatoria sulla carne suina e bovina, apponendo su prodotti di provenienza estera un'etichetta che ne attestava falsamente l'origine italiana; per tale reato lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche e la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 6 aprile 2021, la Corte di appello di Perugia, in riforma della decisione del Tribunale di Perugia, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la decisione della Corte di appello di Perugia, r corre la parte civile [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico articolato motivo, vizi di motivazione. Il ricorrente rappresenta che, a fronte della solidità probatoria e coerenza del ragionamento su cui il Tribunale aveva fondato l'accertamento dì responsabilità dell'imputato, la pronuncia di appello risulterebbe irrazionale in quanto fondata su congetture e travisamenti. L'argomento della Corte di merito secondo cui le testimonianze dei colleghi sarebbero inattendibili visto il loro potenziale coinvolgimento nella vicenda, sarebbe non provato e comunque non adeguatamente argomentato visto che, se la pretesa situazione di conflitto inficiante l'attendibilità dei testi poteva dirsi esistente per il Calderini che era stato accusato dall'imputato, non altrettanto poteva affermarsi in ordine agli altri testi. Con particolare riferimento alla teste Vescovi si osserva, invero, che, essendo stata indicata dall'imputato come vittima della costrizione, avrebbe avuto interesse a confermarne le affermazioni da costui rese. Meramente congetturale e ipotetica risulterebbe, altresì, la tesi sostenuta dal Collegio di merito secondo cui, se il ricorrente fosse stato certo della calunniosità delle proprie affermazioni, non avrebbe dichiarato il falso ben sapendo di essere smentito dai colleghi; più coerente risulterebbe, invece, la tesi secondo cui il Cacioppi, vistosi scoperto, avesse inteso accusare il suo datore di lavoro di averlo costretto alla condotta contestatagli, non a c:aso, negli stessi termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della parte civile è fondato e la sentenza deve essere annullata limitatamente agli effetti civili.2. Deve premettersi che Il Tribunale aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato valorizzando le convergenti deposizioni del Calderini e di altri colleghi, che avevano negato di essere stati costretti dall'[OSCURATO:PERSONA] ad operare un'etichettatura mendace, riferendo, al contrario, di aver visto effettuare le erronee etichettature proprio dall'imputato. Era stata, altresì, valorizzata la tempistica della denuncia che era seguita alla contestazione disciplinare afferente errori di etichettatura corrispondenti proprio a quelle che l'imputato aveva affermato costituire oggetto di imposizione ai colleghi di lavoro da parte [OSCURATO:PERSONA], circostanza che aveva fatto ritenere la denuncia di Cacioppi quale espediente per ostacolare detto procedimento mostrandosi vittima di illeciti altrui. La Corte di appello ha riformato l'esito del giudizio del Tribunale sul presupposto che gli elementi valorizzati dal Tribunale non fossero idonei a risolvere i dubbi in ordine alla prevalenza delle due versioni rese, da un lato, dai colleghi di lavoro e delle parti offese, dall'altro, dall'imputato. I Giudici dell'appello hanno rilevato che la versione resa dai testimoni, in quanto direttamente o indirettamente coinvolti o interessati ad allontanare dalla loro persona ogni sospetto in ordine alla falsa etichettatura, non assumerebbe forza decisiva nel provare la responsabilità dell'imputato, non essendo determinante, per tali ragioni, neppure il loro maggior numero rispetto a quello del solo imputato che ha affermato quanto oggetto della denuncia presentata dapprima telefonicamente e poi verbalizzata ai Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA]. Egualmente non significativo risulterebbe l'esito negativo dei controlli operati da detto Nucleo, essendosi lo stesso svolto un mese dopo la denuncia, quando ormai il denunciante aveva reso edotto del proposito di denuncia il datore di lavoro, che pertanto ben avrebbe potuto - se del caso - occultare le tracce delle irregolarità. Inoltre, proprio il rischio di essere smentito dai colleghi avvalorerebbe la versione dell'imputato, giacché non avrebbe avuto senso per l'imputato rendere affermazioni che sapeva essere calunniose, pur essendo certo che i colleghi lo avrebbero potuto contraddire. 3. Seppure per costante e condivisa giurisprudenza, in caso di differente apprezzamento del materiale probatorio che in primo grado ha condotto ad una pronuncia di colpevolezza, non sia necessario per l'assoluzione in appello che la motivazione esprima una forza persuasiva superiore, essendo invece sufficiente la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] c/Morelli, Rv. 281016 - 02), il Collegio osserva che, come ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep.4 2018, Troise, Rv. 272430 - 01), il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario„ la prova dichiarativa decisiva, fermo restando l'esclusione dell'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive. 4. Ciò posto, si osserva che le ragioni che hanno portato la Corte di merito a ritenere che non potesse effettuarsi una sicura opzione in favore della tesi che vedeva il Cacioppi autore di false accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], risulta illogica nella parte in cui la motivazione si è allontanata in maniera palese dalle risultanze istruttorie, tanto da astrarsi c:ompletamente dal contenuto delle dichiarazioni (utilizzate in ragione del rito prescelto) dei soggetti informati dei fatti sentiti in fase di indagini. Il giudice di primo grado, dopo aver esplicitato il contenuto delle dichiarazioni di ogni persona informata sui fatti ed osservato come le stesse risultassero intrinsecamente coerenti e logiche oltre che tra loro coincidenti quanto alla condotta del Cacioppi che era stato in varie occasioni osservato etichettare in maniera difforme i prodotti, tanto da aver subito, in epoca precedente rispetto alla formulata denuncia rivelatasi falsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come le stesse fossero credibili: aveva rilevato l'assenza di oggettive conferme in ordine all'oggetto della denuncia che, vista sotto la lente delle dichiarazioni e delle contestazioni disciplinari ricevute dal Cacioppi, facevano ritenere non veritiere le accuse formulate nei confronti del gestore del supermercato e di [OSCURATO:PERSONA], altro dipendente dell'esercizio pubblico; il Giudice aveva osservato che il Calderini, oltre a negare l'accusa, aveva fatto presente di non rivestire una posizione lavorativa tale da poter dare disposizioni come quelle di cui aveva riferito in denuncia il suo accusatore (l'invito a contrassegnare una differente indicazione di provenienza della carne in vendita sui banchi del supermercato), oltre a riferire di episodi di erronea indicazione dell'origine dei prodotti conseguente proprio alla condotta del Cacioppi. Il contenuto delle dichiarazioni era conforme a quello decili altri dipendenti e avevano fatto ritenere che la condotta del denunciante, per come osservata proprio in epoca immediatamente successiva alle plurime contestazioni disciplinari seguite a condotte tese a fotografare la diversa applicazione delle etichette immediatamente dopo averle apposte, fosse strumentale alla propria difesa e comunque ritorsiva nei confronti del gestore del supermercato. 4 u\ A fronte di tali precisi e convergenti elementi che facevano propendere per la falsità dell'accusa mossa al gestore del supermercato ed al dipendente, generiche e superficiali si rivelano le sintetizzate dichiarazioni smentite sol perché proveniente da soggetti interessati senza però analizzare, come invece fatto dal primo giudice, il contenuto delle stesse che è stato completamente omesso e tralasciato, così omettendo di fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, secondo i canoni ed i principi di diritto sopra espressi (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, cit.). 5. Non risulta pregevole, invero, non trovando riscontro nella decisione di primo grado, pertanto, il rilievo della Corte di appello secondo cui il numero dei testimoni non può assumere rilevanza ai fini della valutazione della condotta del Cacioppi, visto che il Tribunale non ha svolto alcun riferimento alla sommatoria delle dichiarazioni al fine di apprezzarne la genuinità ed autenticità, avendo piuttosto espresso un motivato giudizio da cui discendeva che le stesse fossero circostanziate e coerenti nella loro esposizione. Certamente generico e meramente suggestivo risulta, per contro, il solo prospettato interesse dei dichiaranti individuato nel coinvolgimento (testualmente) «in maniera diretta o indiretta, quantomeno sotto l'aspetto della mancata denuncia», tenuto conto che - come noto - l'interesse delle dichiarazioni, anche quando afferente alla persona offesa nell'ambito del procedimento in cui è costituita parte civile, non risulta dato ex se idoneo a far venir meno, a prescindere dalla valutazione del contenuto del propalato, la genuinità e veridicità dello stesso (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012„ Bell'arte, Rv. 253214 - 01, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3„ cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone). 6. Da quanto sopra, in ragione dell'accoglimento del ricorso presentato dalla parte civile, consegue l'annullamento della sentenza con rinvio al Giudice civile competente in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen., giudice a cui si rimette la liquidazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per va
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