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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 43840/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 11/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi in esame si dirigono avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., impugnabile in Cassazione, sui punti oggetto di negoziazione, solo per motivi che attengano all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, in parte qua applicabile in giudizio essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa).

Sui punti non concordati, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è impugnabile per vizio di motivazione, secondo lo schema generale di cui all'art.606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279348-9), sempre che - con specifico riferimento a statuizioni non adottate - la motivazione fosse esigibile.

2. I ricorsi risultano proposti per difetto di motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena, cui le parti, come dal Collegio verificato, non avevano tuttavia subordinato l'accordo processuale, sicché non è prospettabile alcun difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (né altra ragione di impugnazione, riconducibile al menzionato art. 448, comma 2-bis).

Le parti non avevano neppure espressamente rimesso al giudice la decisione in punto di sospensione condizionale, sicché il giudice non era tenuto a motivare al riguardo (arg., a contrario, ex Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694-01; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Gíannellí, Rv. 239180-01; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178-01), restando anche sotto tale aspetto esclusa la possibilità di ricorrere.

3. I ricorsi, presentati per motivi non consentiti, devono pertanto essere dichiarato inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 11/03/2021 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi in esame si dirigono avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., impugnabile in Cassazione, sui punti oggetto di negoziazione, solo per motivi che attengano all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, in parte qua applicabile in giudizio essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa). Sui punti non concordati, la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è impugnabile per vizio di motivazione, secondo lo schema generale di cui all'art.606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279348-9), sempre che - con specifico riferimento a statuizioni non adottate - la motivazione fosse esigibile. 2. I ricorsi risultano proposti per difetto di motivazione in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena, cui le parti, come dal Collegio verificato, non avevano tuttavia subordinato l'accordo processuale, sicché non è prospettabile alcun difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (né altra ragione di impugnazione, riconducibile al menzionato art. 448, comma 2-bis). Le parti non avevano neppure espressamente rimesso al giudice la decisione in punto di sospensione condizionale, sicché il giudice non era tenuto a motivare al riguardo (arg., a contrario, ex Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694-01; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Gíannellí, Rv. 239180-01; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178-01), restando anche sotto tale aspetto esclusa la possibilità di ricorrere. 3. I ricorsi, presentati per motivi non consentiti, devono pertanto essere dichiarato inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente
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