CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06586/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Lecce il [OSCURATO:DATA_NASCITA], p.o. nel proc. a carico di [OSCURATO:PERSONA] n. a Casarano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Lecce in data 14/7/2021 -visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; -letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, Avv. P.Schiattone [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato provvedimento il Gip del Tribunale di Lecce, ad evasione di una richiesta di chiarimenti da parte del Pubblico Ministero in esito all'ordinanza che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], imponeva ex art. 409, comma 5, cod.proc.pen. la formulazione coattiva dell'imputazione di truffa aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rilevava l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore dell'A.G. 1 c9,9 di Trieste nel contempo rettificando l'ipotesi di reato ravvisata in quella di cui agli artt. 56, 640,61 n. 7 cod.pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della p.o., Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 l'abnormità strutturale del provvedimento impugnato e la violazione degli artt. 409, comma 5, 22, commi 1 e 2, cod.proc.pen., 24, comma 2, 111, comma 2 e 6, Cost. e conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. La difesa denunzia l'illegittimità del provvedimento reso dal Gip in data 14/7/21 in quanto adottato all'esito di un iter illegittimo, viziato nella forma e nel contenuto. Osserva che il dialogo svoltosi tra il P.m. e il Gip a seguito dell'ordinanza di imputazione coatta è avvenuto in violazione dei diritti delle altre parti e dopo che gli stessi organi giudiziari avevano ritenuto la competenza territoriale dell'A.G. di Lecce, il P.m. richiedendo l'archiviazione della notizia di reato, il Gip disattendendo l'eccezione sollevata dalla difesa dell'indagato. Secondo la ricorrente il Gip ha esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento ovvero lo ha esercitato in una situazione radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, incorrendo in abnormità del provvedimento reso. Infatti, l'ordinanza di imputazione coatta non è impugnabile né revocabile ovvero modificabile e deve essere ottemperata dall'accusa pubblicai sicché ogni questione che possa insorgere non può che essere demandata alla successiva fase processuale. Aggiunge, inoltre, che -ai sensi dell'art. 22 cod.proc.pen.- il Gip è giudice del singolo atto e non del processo e, pertanto, legittimato ad esprimere le valutazioni sulla propria competenza solo limitatamente al provvedimento richiestogli e, una volta che abbia provveduto, la sua potestà decisoria è esaurita e non gli è consentito sollevare questioni di competenza con separata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. E' noto che la tutela avverso l'atto abnorme consegue dalla necessità di eliminare provvedimenti che, essendo macroscopicamente illegali e lesivi di interessi primari, produrrebbero altrimenti effetti irreversibili. La giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica -Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 , P.M. in proc. Toni e altro, Rv. 243590- ha chiarito, alla luce di una ricognizione ermeneutica della categoria, che l'ipotesi di abnormità strutturale è integrata nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (in ipotesi, quindi, di carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto e95_, dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e, cioè, completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). L'abnormità funzionale è, invece, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, come nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta evenienza il pubblico ministero può ricorrere per cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. 1.1 Questa Corte ha, inoltre, condivisibilnnente affermato che l'abnormità, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma "utilizzato" al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un "fenomeno" unitario (in motivazione, Sez. 2, n. 48194 del 04/12/2012, Rv. 253899). 2. Nella specie il Gip, in sede di udienza camerale conseguente all'opposizione della p.o. alla richiesta di archiviazione del P.m., ha incidentalmente delibato la questione della competenza territoriale su sollecitazione della difesa dell'indagato e, all'esito, ha pronunziato ordinanza con la quale ordinava l'imputazione coatta in relazione alla fattispecie di truffa aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Solo a seguito della informale interlocuzione promossa dal P.m. ha riconosciuto che "la competenza territoriale appare effettivamente radicarsi in TriSte" e sulla base di detto apprezzamento il P.m. procedente ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di detta città. 2.1 D provvedimento impugnato si pone per più versi extra ordinem, risultando affetto da abnormità strutturale. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo evidenziato che nel sistema processuale vigente il giudice per le indagini preliminari è giudice del singolo atto e non anche giudice del processo e, pertanto, è legittimato ad esprimere valutazioni sulla propria competenza soltanto limitatamente al provvedimento richiestogli. Ne consegue che, una volta che abbia provveduto senza avere rilevato l'incompetenza, la sua potestà decisoria è 3 1\ esaurita, sicché non gli è consentito sollevare questioni di competenza con separata ordinanza (Sez. 1, n. 3731 del 22/05/2000, Rv. 216738, nello stesso senso, in materia cautelare, Sez. 1, n. 3751 del 21/09/1994, Rv. 199590). Nella specie, dunque, il Gip, una volta emessa l'ordinanza di imputazione coattiva in esito all'udienza partecipata, non aveva alcuna residua potestà decisoria in ordine alla regiudicanda, sebbene sollecitato dal P.m., i cui dubbi in tema di competenza territoriale avrebbero dovuto trovare soluzione nella successiva fase processuale, atteso il vincolo impostogli dall'ordinanza ex art. 409, comma 5, cod.proc.pen. 2.2 Per altro verso, i contenuti del provvedimento innpingono profili già delibati in contraddittorio, la cui rimeditazione postuma in una dialettica del tutto informale con l'ufficio del P.m. appare lesiva dei diritti delle altre parti processuali. Non è fuor di luogo richiamare il principio di sistema secondo cui "a ciascun giudice è preclusa in via generale, salvo e nei limiti in cui gli sia espressamente attribuita, la facoltà di ritornare autonomamente sui propri provvedimenti a carattere definitorio" (Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228666 ) e ciò sia quando sia positivamente prevista l'azionabilità di un apposito ed efficace rimedio caducatorio sia quando il provvedimento sia ordinariamente inoppugnabile, poiché quando il provvedimento del giudice non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività, la sua emanazione esaurisce la potestà decisoria e impedisce immediatamente o successivamente, all'organo della giurisdizione la possibilità di tornare sulla decisione assunta (Sez. 1, n. 5099 del 22/09/1999, Rv. 214695). 2.2 Questa Corte è ferma nel ritenere l'abnormità di atti atipici rispetto alle sequenze procedimentali scandite dal codice di rito. Si è, infatti, ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari abbia revocato, su richiesta del pubblico ministero, il decreto di archiviazione per omessa precedente notificazione della richiesta stessa alla persona offesa, atteso che i rimedi esperibili avverso detto provvedimento sono esclusivamente la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero ex art. 414 cod. proc. pen., l'opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen. per omesso avviso della richiesta (Sez. 2, n. 37853 del 26/11/2020, Rv. 280508;Sez. 3, n. 35440 del 1/7/2016, Rv. 268001); parimenti si è reputata affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal G.i.p. successivamente all'opposizione a decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fase all'adozione degli atti di impulso previsti dall'art. 464 cod. proc. pen., e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l'emissione del decreto né revocare quest'ultimo fuori dei casi tassativamente previsti (Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010 Rv. 246910; Sez. 3, n. 46940 del 28/09/2016, Rv. 268061); analogamente abnorme è stato ritenuto il provvedimento con cui, a seguito dell'incidente di esecuzione, il giudice, ritenuta, su richiesta del procuratore generale, la propria incompetenza a decidere, revochi l'ordinanza con cui aveva già disposto la restituzione nel termine ad impugnare una sentenza, potendo tale vizio essere rilevato soltanto dal giudice "ad quem", adito attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione. (Sez. 1, n. 1202 del 16/05/2012, dep. 2013, Rv. 254255). 3. L'assoluta atipicità del provvedimento impugnato, emesso senza alcun contraddittorio, i cui contenuti hanno radicalmente inciso l'ordinanza di imputazione coatta, disconoscendo la competenza territoriale del giudice emittente, ne conclama la natura di atto che si pone fuori dal sistema processuale. Infatti, avendo il giudice disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art. 409, comma 5, cod.proc.pen., non aveva più alcun residuo potere giurisdizionale che lo legittimasse a pronunziarsi in ordine alla competenza territoriale come pure riguardo agli altri aspetti definiti con l'ordinanza resa. 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispo