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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 35231/2022

Testo disponibile della fonte

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ente: 552A ORDINANZA sul ricorso 1126/2019 proposto da: la DAV s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 113, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nicola CORBO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5816/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 22.10.2018, R.G. n. 1265/2018. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1152/2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, dalla convenuta DAV s.r.I., avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale, che, sul ricorso dell'attore [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato il licenziamento a quest'ultimo intimato dalla DAV ed ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro dell'[OSCURATO:PERSONA] con condanna della DAV al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto a far data dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva reintegra.

2. La sentenza emessa in sede d'opposizione rilevava che: a) sussisteva la violazione della sequenza procedimentale specificamente prevista dal legislatore nell'art. 53 R.D. n. 148/1931, non essendo stata fornita la prova della relazione scritta redatta dai funzionari (art. 53, comma 3), nonché dell'atto di opinamento, di talché non era stato garantito il diritto del lavoratore di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni (ex art. 53, co. 7) e neppure quello di chiedere la pronuncia del Consiglio di disciplina, in caso di mancato accoglimento delle nuove giustificazioni (art. 53, co. 8); onde ne conseguiva la nullità del licenziamento irrogato con comunicazione del 2.11.2015, rientrante nelle nullità c.d. di protezione poiché aveva natura inderogabile ed era posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire, del lavoratore, sicché era rilevabile d'ufficio; b) nel merito, "pur assorbente l'accertamento della nullità del licenziamento", era integrata la condotta descritta dall'art. 42 R.D. n. 148/1931, vale a dire, gli "alterchi con vie di fatto", e non già quella di cui all'art. 45 R.D. cit.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo che la DAV aveva proposto contro la sentenza di primo grado, condannando la reclamante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione, e dichiarando che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti della reclamante.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere il primo e principale motivo di reclamo della DAV, con il quale si doleva del rilievo officioso delle cause di nullità del licenziamento, ritenute dal primo giudice, e, in dichiarato dissenso rispetto all'indirizzo di questa Corte espresso in Cass. n. 7687/2017, ribadiva la rilevabilità d'ufficio della nullità (qualificata di protezione) del licenziamento in questione, reputando non necessario l'esame degli altri motivi d'impugnazione.

5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo.

6. Ha resistito l'intimato con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione ed in particolare di quella relativa alla regolarità del procedimento di irrogazione di sanzione disciplinare, con specifico riferimento al contratto degli autoferrotranvieri di cui al R.D. 148/1931 (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)".

2. Ritiene il Collegio che siano superabili i rilievi del controricorrente nel senso dell'inammissibilità del ricorso, perché in particolare l'impugnante neppure avrebbe indicato la norma o le nome di diritto che sarebbero state violate.

3. Benché la rubrica dell'unico motivo di ricorso non appaia del tutto perspicua e lo sviluppo dello stesso finisca con l'essere sovrabbondante, dall'esposizione della censura, nondimeno, si desumono chiaramente, soprattutto attraverso i richiami ivi contenuti alla giurisprudenza di legittimità, le norme ed i principi che la ricorrente assume violati.

In particolare, trattandosi di una nullità del diritto sostanziale, risulta indiscutibile che, secondo la ricorrente, vengono in considerazione l'art. 1421 c.c. (norma generale circa il rilievo officioso della nullità appunto sostanziale) in rapporto alla specifica disciplina di cui all'ali.

A al r.d. n. 148/1931, segnatamente per la parte in cui ivi è ancora dettata una peculiare normativa in tema di sanzioni disciplinari; e la ricorrente sostiene la violazione di tale disciplina, essenzialmente sulla scorta di quanto affermato da Cass. n. 7687/2017 circa l'esclusione in subiecta materia del rilievo d'ufficio di ragioni di nullità del licenziamento.

3. Tanto ritenuto, tale doglianza appare fondata perché l'orientamento delineato da Cass. civ., sez. lav., 24.3.2017, n. 7687 (diffusamente motivata), dal quale la Corte di merito si è esplicitamente discostata, si è poi consolidato in questa Sezione (cfr., tra le altre, Cass. n. 28796/2017; n. 9675/1019; n. 18705/2019; n. 20397/2021; n. 36353/2021), nel senso dell'esclusione della rilevabilità d'ufficio di cause di nullità del licenziamento.

3.1. In particolare, Cass. n. 7687/2017 aveva statuito che la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea a estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte, trovando tale conclusione riscontro nella previsione dell'art. 18, comma 7, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, e dell'art. 4 d.Ig. n. 23 del 2015, nella parte in cui fanno riferimento alla applicazione delle tutele previste per il licenziamento discriminatorio, quindi affetto da nullità, "sulla base della domanda formulata dal lavoratore".

3.2. Osserva, allora, il Collegio che Cass. civ., sez. lav., ord.14.5.2019, n. 12770, richiamata dal controricorrente nella propria memoria, non è assolutamente espressiva di un indirizzo contrario a Cass. n. 7687/2017 cit., in quanto, contrariamente a quanto opinato dal controricorrente, nei passi di motivazione dallo stesso riportati s'è limitata a confermare che la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione disciplinare, anche di quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all.

A, rientra tra le nullità c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale dire, il lavoratore (cfr. in particolare pag. 15 della motivazione); ma in nessun punto della sua motivazione, detta decisione ha affermato che tale nullità fosse rilevabile ex officio.

3.3. Come anticipato, poi, l'insegnamento contenuto in Cass. n. 7687/2017, che si era diffusamente confrontata con i principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle sent. n. 26242 e n. 26243 del 2014), ma non in relazione al campo lavoristico del licenziamento invalido, è stato successivamente ribadito numerose volte da questa Sezione; né risulta minimamente contraddetto, o anche solo delimitato, da successive pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte.

3.4. In proposito, mette conto solo aggiungere che l'orientamento qui ribadito, anche di recente confermato, si fonda su ampie considerazioni di ordine sistematico circa la speciale conformazione del regime di tutela, valevole per l'invalidità del licenziamento, cui qui per brevità si fa rinvio; il cui architrave è rappresentato dal rilievo di ordine letterale, sottolineato in Cass. n.7687/2017, che il giudice deve attenersi alla "domanda formulata dal lavoratore".

3.5. Erroneamente, perciò, la Corte d'appello napoletana, pur in modo motivato (cfr. pagg. 5-6 della sua decisione), ha ritenuto di non condividere detto orientamento, non tenendo conto però delle solide basi normative e sistematiche sulle quali esso si fonda, specificamente riferite al campo dell'invalidità del licenziamento che qui ci occupa.

3.6. Infondata, infine, è la difesa dell'intimato secondo la quale egli già nel ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto la nullità del licenziamento per mancata adozione della procedura di contestazione speciale.

In primo luogo, tale assunto è in chiaro contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale per la parte che viene qui in considerazione, com'è evidente, proprio perché in aperto dissenso rispetto a Cass. n. 7687/2017 cit., è incentrata 'br=6j51 sull'opposta tesi del rilievo officioso della nullità in questione.

In secondo luogo, come già riferito in narrativa, il giudice d'appello aveva per tal modo risposto al primo e principale motivo d'appello dell'attuale ricorrente, a mezzo del quale essa rilevava "che con l'ordinanza del 29 giugno 2017, emessa a conclusione della fase sommaria, il giudice ha affermato la nullità del licenziamento per violazione della norma di cui all'art. 54 R.D. n. 148/1931, non risultando la prescritta deliberazione del Consiglio di Disciplina e che, in sede di opposizione, aveva ritenuto, invece, la violazione dell'art. 53 R.D. n. 148/1931, in difetto di eccezione di parte".

Infine, proprio da quanto dedotto dall'attuale controricorrente (cfr. pagg. 21 e segg. del suo atto di costituzione) si trae conferma che egli, nel ricorso introduttivo del giudizio, non aveva fatto valere la nullità dell'irrogato licenziamento/destituzione sotto gli specifici profili, poi ritenuti dal Tribunale in sede d'opposizione, relativi a distinte previsioni dell'art. 53 del R.D. cit., mentre egli aveva puntato su violazioni relative al successivo art. 54 dello stesso R.D.

4. In definitiva, non essendo la pronuncia conforme ai principi riportati al §

3.1. di questa motivazione, essa dev'essere annullata, con rinvio alla medesima Corte territoriale, la quale, in differente composizione, dovrà decidere la causa ad essi attenendosi, oltre a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: 552A ORDINANZA sul ricorso 1126/2019 proposto da: la DAV s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 113, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nicola CORBO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5816/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 22.10.2018, R.G. n. 1265/2018. udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1152/2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, dalla convenuta DAV s.r.I., avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale, che, sul ricorso dell'attore [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato il licenziamento a quest'ultimo intimato dalla DAV ed ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro dell'[OSCURATO:PERSONA] con condanna della DAV al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto a far data dal dì del licenziamento al dì dell'effettiva reintegra. 2. La sentenza emessa in sede d'opposizione rilevava che: a) sussisteva la violazione della sequenza procedimentale specificamente prevista dal legislatore nell'art. 53 R.D. n. 148/1931, non essendo stata fornita la prova della relazione scritta redatta dai funzionari (art. 53, comma 3), nonché dell'atto di opinamento, di talché non era stato garantito il diritto del lavoratore di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni (ex art. 53, co. 7) e neppure quello di chiedere la pronuncia del Consiglio di disciplina, in caso di mancato accoglimento delle nuove giustificazioni (art. 53, co. 8); onde ne conseguiva la nullità del licenziamento irrogato con comunicazione del 2.11.2015, rientrante nelle nullità c.d. di protezione poiché aveva natura inderogabile ed era posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire, del lavoratore, sicché era rilevabile d'ufficio; b) nel merito, "pur assorbente l'accertamento della nullità del licenziamento", era integrata la condotta descritta dall'art. 42 R.D. n. 148/1931, vale a dire, gli "alterchi con vie di fatto", e non già quella di cui all'art. 45 R.D. cit. 3. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli rigettava il reclamo che la DAV aveva proposto contro la sentenza di primo grado, condannando la reclamante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione, e dichiarando che ricorrevano le condizioni di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti della reclamante. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nel respingere il primo e principale motivo di reclamo della DAV, con il quale si doleva del rilievo officioso delle cause di nullità del licenziamento, ritenute dal primo giudice, e, in dichiarato dissenso rispetto all'indirizzo di questa Corte espresso in Cass. n. 7687/2017, ribadiva la rilevabilità d'ufficio della nullità (qualificata di protezione) del licenziamento in questione, reputando non necessario l'esame degli altri motivi d'impugnazione. 5. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo. 6. Ha resistito l'intimato con controricorso. 7. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di rilevabilità d'ufficio della nullità di protezione ed in particolare di quella relativa alla regolarità del procedimento di irrogazione di sanzione disciplinare, con specifico riferimento al contratto degli autoferrotranvieri di cui al R.D. 148/1931 (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)". 2. Ritiene il Collegio che siano superabili i rilievi del controricorrente nel senso dell'inammissibilità del ricorso, perché in particolare l'impugnante neppure avrebbe indicato la norma o le nome di diritto che sarebbero state violate. 3. Benché la rubrica dell'unico motivo di ricorso non appaia del tutto perspicua e lo sviluppo dello stesso finisca con l'essere sovrabbondante, dall'esposizione della censura, nondimeno, si desumono chiaramente, soprattutto attraverso i richiami ivi contenuti alla giurisprudenza di legittimità, le norme ed i principi che la ricorrente assume violati. In particolare, trattandosi di una nullità del diritto sostanziale, risulta indiscutibile che, secondo la ricorrente, vengono in considerazione l'art. 1421 c.c. (norma generale circa il rilievo officioso della nullità appunto sostanziale) in rapporto alla specifica disciplina di cui all'ali. A al r.d. n. 148/1931, segnatamente per la parte in cui ivi è ancora dettata una peculiare normativa in tema di sanzioni disciplinari; e la ricorrente sostiene la violazione di tale disciplina, essenzialmente sulla scorta di quanto affermato da Cass. n. 7687/2017 circa l'esclusione in subiecta materia del rilievo d'ufficio di ragioni di nullità del licenziamento. 3. Tanto ritenuto, tale doglianza appare fondata perché l'orientamento delineato da Cass. civ., sez. lav., 24.3.2017, n. 7687 (diffusamente motivata), dal quale la Corte di merito si è esplicitamente discostata, si è poi consolidato in questa Sezione (cfr., tra le altre, Cass. n. 28796/2017; n. 9675/1019; n. 18705/2019; n. 20397/2021; n. 36353/2021), nel senso dell'esclusione della rilevabilità d'ufficio di cause di nullità del licenziamento. 3.1. In particolare, Cass. n. 7687/2017 aveva statuito che la disciplina della invalidità del licenziamento è caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa, che resta circoscritta all'atto e non è idonea a estendere l'oggetto del processo al rapporto, non essendo equiparabile all'azione con la quale si fanno valere diritti autodeterminati; ne consegue che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento diversa da quella eccepita dalla parte, trovando tale conclusione riscontro nella previsione dell'art. 18, comma 7, L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, e dell'art. 4 d.Ig. n. 23 del 2015, nella parte in cui fanno riferimento alla applicazione delle tutele previste per il licenziamento discriminatorio, quindi affetto da nullità, "sulla base della domanda formulata dal lavoratore". 3.2. Osserva, allora, il Collegio che Cass. civ., sez. lav., ord.14.5.2019, n. 12770, richiamata dal controricorrente nella propria memoria, non è assolutamente espressiva di un indirizzo contrario a Cass. n. 7687/2017 cit., in quanto, contrariamente a quanto opinato dal controricorrente, nei passi di motivazione dallo stesso riportati s'è limitata a confermare che la nullità di una sanzione disciplinare per violazione del procedimento finalizzato all'irrogazione della sanzione disciplinare, anche di quello specifico previsto per gli autoferrotranvieri dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, rientra tra le nullità c.d. di protezione, poiché ha natura inderogabile ed è posta a tutela del contraente più debole del rapporto, vale dire, il lavoratore (cfr. in particolare pag. 15 della motivazione); ma in nessun punto della sua motivazione, detta decisione ha affermato che tale nullità fosse rilevabile ex officio. 3.3. Come anticipato, poi, l'insegnamento contenuto in Cass. n. 7687/2017, che si era diffusamente confrontata con i principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle sent. n. 26242 e n. 26243 del 2014), ma non in relazione al campo lavoristico del licenziamento invalido, è stato successivamente ribadito numerose volte da questa Sezione; né risulta minimamente contraddetto, o anche solo delimitato, da successive pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte. 3.4. In proposito, mette conto solo aggiungere che l'orientamento qui ribadito, anche di recente confermato, si fonda su ampie considerazioni di ordine sistematico circa la speciale conformazione del regime di tutela, valevole per l'invalidità del licenziamento, cui qui per brevità si fa rinvio; il cui architrave è rappresentato dal rilievo di ordine letterale, sottolineato in Cass. n.7687/2017, che il giudice deve attenersi alla "domanda formulata dal lavoratore". 3.5. Erroneamente, perciò, la Corte d'appello napoletana, pur in modo motivato (cfr. pagg. 5-6 della sua decisione), ha ritenuto di non condividere detto orientamento, non tenendo conto però delle solide basi normative e sistematiche sulle quali esso si fonda, specificamente riferite al campo dell'invalidità del licenziamento che qui ci occupa. 3.6. Infondata, infine, è la difesa dell'intimato secondo la quale egli già nel ricorso introduttivo del giudizio aveva dedotto la nullità del licenziamento per mancata adozione della procedura di contestazione speciale. In primo luogo, tale assunto è in chiaro contrasto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale per la parte che viene qui in considerazione, com'è evidente, proprio perché in aperto dissenso rispetto a Cass. n. 7687/2017 cit., è incentrata 'br=6j51 sull'opposta tesi del rilievo officioso della nullità in questione. In secondo luogo, come già riferito in narrativa, il giudice d'appello aveva per tal modo risposto al primo e principale motivo d'appello dell'attuale ricorrente, a mezzo del quale essa rilevava "che con l'ordinanza del 29 giugno 2017, emessa a conclusione della fase sommaria, il giudice ha affermato la nullità del licenziamento per violazione della norma di cui all'art. 54 R.D. n. 148/1931, non risultando la prescritta deliberazione del Consiglio di Disciplina e che, in sede di opposizione, aveva ritenuto, invece, la violazione dell'art. 53 R.D. n. 148/1931, in difetto di eccezione di parte". Infine, proprio da quanto dedotto dall'attuale controricorrente (cfr. pagg. 21 e segg. del suo atto di costituzione) si trae conferma che egli, nel ricorso introduttivo del giudizio, non aveva fatto valere la nullità dell'irrogato licenziamento/destituzione sotto gli specifici profili, poi ritenuti dal Tribunale in sede d'opposizione, relativi a distinte previsioni dell'art. 53 del R.D. cit., mentre egli aveva puntato su violazioni relative al successivo art. 54 dello stesso R.D. 4. In definitiva, non essendo la pronuncia conforme ai principi riportati al § 3.1. di questa motivazione, essa dev'essere annullata, con rinvio alla medesima Corte territoriale, la quale, in differente composizione, dovrà decidere la causa ad essi attenendosi, oltre a regolare le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di
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