CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15572/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Visti glì atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'impugnazione risulta essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone„ dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ritenuto, pertanto„ che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione denimpugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MMariarosaria [OSCURATO:PERSONA] rranti