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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09411/2026

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aPARODI DANIELA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente successivo –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Parrelli e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente ad ambedue i ricorsi–avverso la sentenza n. 1001/2022 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 10 ottobre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 02dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/20261.

Con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] giudizialmente declaratoria di risoluzione di un contratto dicomodato avente ad oggetto un immobile (in Laigueglia, piazza Libertàn.11) concesso in godimento alla figlia [OSCURATO:PERSONA] ed al suo nucleofamiliare, composto dal convivente [OSCURATO:PERSONA].A suffragio dell’azione, rappresentò, in fatti, di aver stipulato ilcontratto per una durata annuale (pari al tempo stimato occorrente allacomodataria a perfezionare l’acquisto di un immobile in una proceduradi espropriazione forzata) tacitamente rinnovabile e di aver formulatotempestiva disdetta con missiva in ogni caso da considerarsi comerecesso ad nutum dal contratto ai sensi dell’art. 1810 cod. civ.Il ricorso venne notificato alla Parodi e avviato per la notifica(tuttavia non perfezionata) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Nel costituirsi in lite, [OSCURATO:PERSONA] chiese disporsi integrazione delcontradditorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Alla prima udienza, parte ricorrente, riscontrata la irreperibilità diRiccardo [OSCURATO:PERSONA] nel luogo di notifica dell’atto introduttivo, rinunciò alladomanda nei suoi riguardi rivolta.2.

A definizione del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale diSavona, con sentenza n. 616/2021, dichiarò risolto per recesso adnutum della comodante il comodato e condannò [OSCURATO:PERSONA] alrilascio dell’immobile.3.

Avverso la sentenza interpose appello [OSCURATO:PERSONA], notificandol’atto anche a [OSCURATO:PERSONA].Questi depositò atto di costituzione in giudizio con cui: dedusse lanullità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado (poiché noneseguita con il rispetto delle formalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ.);rivendicò la propria qualità di litisconsorte necessario rispetto alladomanda della [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì la nullità della sentenza di primor.g. n. 28789/2022 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026grado, siccome resa a contraddittorio non integro; invocò la rimessionedella causa al giudice di primo grado.All’appello ed alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] oppose attivaresistenza [OSCURATO:PERSONA].4.

La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibili ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e disatteso l’appello dispiegatoda [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora d’interesse, la Corte ligure:(i) quanto alle difese del [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che la sentenza diprimo grado non era stata emessa nei suoi confronti e, ancor prima,che nessuna domanda verso di lui era stata rivolta; ha altresì negatol’esistenza di un litisconsorzio necessario, sul rilievo che la controversiariguardava «l’esistenza, validità e risoluzione di un contratto dicomodato di cui non vi è prova che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato parte»;(ii) circa le difese della Parodi, ha considerato mancante la provadella conclusione di un contratto di comodato senza termine condestinazione del bene ad uso familiare.5.

Propongono impugnazione di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e, conricorso successivo, [OSCURATO:PERSONA], ambedue articolando tre motivi.Ai due ricorsi resiste, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con atto depositato prima della adunanza in camera di consigliofissata per la trattazione della causa e sottoscritto personalmente dallaparte, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha formulato rinuncia al ricorso concompensazione delle spese.r.g. n. 28789/2022 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026La rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente, conadesione sottoscritta altresì dal suo difensore in ordine alle spese.Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod.proc. civ., va dunque dichiarato estinto il giudizio, limitatamente alrapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra le quali non vi èluogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, a mente deldisposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ..Il tenore della pronunzia, che è di estinzione, esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, percui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, daparte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.2.

Va invece scrutinato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],affidato a tre motivi.2.1.

Il primo motivo reca due distinte censure.Innanzitutto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e143 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta la gravata sentenza làdove ha ritenuto la decisione di primo grado non pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].

Adduce, in contrario, la propria legittimazionepassiva, quale litisconsorte necessario, rispetto alla domanda dellaLucchese poiché parte del contratto di comodato destinato ad usofamiliare; espone che la notificazione del ricorso di prime cure nonrecava l’attestazione di irreperibilità dell’ufficiale giudiziario, comeprescritto dall’art. 143 del codice di rito; rileva ancora che la rinunciaalla domanda formulata in primo grado doveva essere accettata daRavelli o comunque allo stesso notificata, circostanza mai accaduta.In secondo luogo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente deduce che i giudici di meritohanno posto a base del loro convincimento un (non meglio precisato)r.g. n. 28789/2022 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026“documento” artatamente creato dalla [OSCURATO:PERSONA] a suffragio delladomanda di risoluzione del comodato.2.2.

Il secondo motivo prospetta nullità della sentenza e delprocedimento.Eccepisce la nullità della notifica dell’atto introduttivo poiché ladichiarazione di irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta senza le formalitàprescritte dall’art. 143 cod. proc. civ. e il giudice di primo grado, sullarinuncia formulata dal difensore della [OSCURATO:PERSONA], aveva de facto esclusoRavelli dal processo, così determinando violazione dell’art. 102 cod.proc. civ. e conseguente nullità della sentenza di secondo grado.Assume poi che la Corte d’appello ha pronunciato ultra petitadichiarando il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], sebbenealcuna eccezione al riguardo fosse stata sollevata.2.3.

Il terzo motivo denuncia omesso esame «su un punto decisivodel giudizio, oggetto di discussione».Secondo l’impugnante, la Corte di appello ha omesso di «verificaree provvedere sulla nullità della notifica e sulla necessità che l’attointroduttivo dovesse essere rinotificato ai sensi dell’art. 143 cod. proc.civ. in capo al [OSCURATO:PERSONA], per ritenere lo stesso formalmente irreperibile,per dichiararne la contumacia ovvero per estrometterlo dal giudizio aseguito di rinuncia da parte della parte ricorrente».3.

I motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinsecaconnessione che li avvince – sono inammissibili.Onde dar conto della enunciata conclusione, è opportuno far cennoagli sviluppi salienti della (a dir poco singolare) vicenda processuale.3.1.

Come accennato in parte narrativa, costituendosi nel giudiziodi appello [OSCURATO:PERSONA]: dedusse la nullità della notifica del ricorsointroduttivo del primo grado (poiché non eseguita con il rispetto delleformalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ.); rivendicò la propria qualitàdi comodatario, quindi litisconsorte necessario rispetto alla domanda dir.g. n. 28789/2022 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026risoluzione del contratto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]; chiese che lasentenza di primo grado venisse dichiarata inutiliter data, siccome resaa contraddittorio non integro, con rimessione della causa al giudice diprimo grado ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ..Muovendo all’inquadramento giuridico dell’attività difensiva cosìesplicata, è dirimente osservare come nel giudizio di prime cureRiccardo [OSCURATO:PERSONA] non assunse mai la qualità di parte.Depongono concordemente in tal senso le seguenti notazioni:(i) l’originario atto introduttivo avviato per la notifica nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta non venne consegnato dall’ufficiale postale per«irreperibilità», cioè a dire per mancato rinvenimento in loco deldestinatario: a quest’attestazione dell’ufficiale notificante non seguìalcuna altra attività diretta alla notificazione del ricorso; una notificadel genere – quale ne sia la corretta qualificazione, in termini di nullitào inesistenza, non rileva ai fini del decidere – era sicuramente inidoneaa costituire il rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], a far diventare questi«parte», cioè soggetto nei cui confronti è proposta la domanda;(ii) alla prima udienza del processo, prima che il giudice disponessela rinnovazione della notifica, la parte attrice rinunciò alla domanda nelricorso introduttivo formulata verso [OSCURATO:PERSONA]; detta rinuncia (legittimaestrinsecazione dei poteri del difensore della parte: Cass. 16/05/2024,n. 13636) non doveva essere notificata (né tampoco accettata) daRavelli, proprio perché questi non aveva assunto la veste di parte;(iii) la sentenza conclusiva del primo grado non conteneva nessunastatuizione o pronuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (tra l’altro, nemmenoindicato nell’epigrafe come parte in causa), del quale espressamente sipremurava di escludere la natura di contraddittore necessario, poichéritenuto non «parte formale» del contratto di comodato.Rispetto al giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era dunque un terzo.r.g. n. 28789/2022 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026L’attività svolta con la costituzione nel giudizio di secondo grado vapertanto qualificata come intervento di un terzo in appello e valutatasecondo la regola posta dall’art. 344 del codice di rito.3.2.

Ciò puntualizzato, se in linea astratta e generale non è dubbial’ammissibilità in appello dell’intervento di un terzo che alleghi di esserestato ingiustamente pretermesso nel giudizio di primo grado ed invochila declaratoria di nullità della sentenza resa senza la sua partecipazione(così Cass. 14/05/2005, n. 10130; Cass. 23/05/2002, n. 6341), nellaspecie la Corte territoriale ha dichiarato la inammissibilità delledomande formulate da [OSCURATO:PERSONA] in quanto non emergeva dalle risultanzedi causa la prova che egli fosse parte del contratto di comodato.La dichiarata inammissibilità riposa, quindi, su un apprezzamentodi fatto, sulla valutazione delle emergenze del compendio istruttorio,Ma l’apprezzamento così compiuto non è criticamente attinto con imotivi del ricorso in esame.Parte impugnante si limita ad affermare, in maniera apoditticaancor prima che del tutto generica, di essere «parte certamente delcomodato dell’immobile», senza tuttavia null’altro di più circostanziatoallegare; articola invece le sue doglianze sulla base di elementi noncontestati (il mancato perfezionamento della notifica dell’atto diingresso della lite) e di argomenti erronei o non conferenti (la necessitàdella accettazione o della notifica della rinuncia alla domanda).In sostanza, quindi, le doglianze non rispettano l’onere di specificitàprescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. qualerequisito di contenuto del ricorso per cassazione, non rivolgendo unacensura precisa, puntuale e pertinente alla ratio decidendi della gravatasentenza, peraltro conforme a diritto nel vagliare le istanze avanzatein appello da [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva e secondo i canoni stabilitidall’art. 344 del codice di rito.r.g. n. 28789/2022 7Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/20264.

In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile.5.

Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità tra RiccardoRavelli e [OSCURATO:PERSONA] segue il principio della soccombenza.6.

Atteso l’esito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va dato atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte ditale ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 2 dicembre 2025.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 28789/2022 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aPARODI DANIELA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente successivo –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Parrelli e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente ad ambedue i ricorsi–avverso la sentenza n. 1001/2022 della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 10 ottobre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 02dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/20261. Con ricorso ex art. 447-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] giudizialmente declaratoria di risoluzione di un contratto dicomodato avente ad oggetto un immobile (in Laigueglia, piazza Libertàn.11) concesso in godimento alla figlia [OSCURATO:PERSONA] ed al suo nucleofamiliare, composto dal convivente [OSCURATO:PERSONA].A suffragio dell’azione, rappresentò, in fatti, di aver stipulato ilcontratto per una durata annuale (pari al tempo stimato occorrente allacomodataria a perfezionare l’acquisto di un immobile in una proceduradi espropriazione forzata) tacitamente rinnovabile e di aver formulatotempestiva disdetta con missiva in ogni caso da considerarsi comerecesso ad nutum dal contratto ai sensi dell’art. 1810 cod. civ.Il ricorso venne notificato alla Parodi e avviato per la notifica(tuttavia non perfezionata) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Nel costituirsi in lite, [OSCURATO:PERSONA] chiese disporsi integrazione delcontradditorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Alla prima udienza, parte ricorrente, riscontrata la irreperibilità diRiccardo [OSCURATO:PERSONA] nel luogo di notifica dell’atto introduttivo, rinunciò alladomanda nei suoi riguardi rivolta.2. A definizione del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale diSavona, con sentenza n. 616/2021, dichiarò risolto per recesso adnutum della comodante il comodato e condannò [OSCURATO:PERSONA] alrilascio dell’immobile.3. Avverso la sentenza interpose appello [OSCURATO:PERSONA], notificandol’atto anche a [OSCURATO:PERSONA].Questi depositò atto di costituzione in giudizio con cui: dedusse lanullità della notifica del ricorso introduttivo del primo grado (poiché noneseguita con il rispetto delle formalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ.);rivendicò la propria qualità di litisconsorte necessario rispetto alladomanda della [OSCURATO:PERSONA] ed eccepì la nullità della sentenza di primor.g. n. 28789/2022 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026grado, siccome resa a contraddittorio non integro; invocò la rimessionedella causa al giudice di primo grado.All’appello ed alla costituzione di [OSCURATO:PERSONA] oppose attivaresistenza [OSCURATO:PERSONA].4. La decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inammissibili ledomande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e disatteso l’appello dispiegatoda [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora d’interesse, la Corte ligure:(i) quanto alle difese del [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che la sentenza diprimo grado non era stata emessa nei suoi confronti e, ancor prima,che nessuna domanda verso di lui era stata rivolta; ha altresì negatol’esistenza di un litisconsorzio necessario, sul rilievo che la controversiariguardava «l’esistenza, validità e risoluzione di un contratto dicomodato di cui non vi è prova che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato parte»;(ii) circa le difese della Parodi, ha considerato mancante la provadella conclusione di un contratto di comodato senza termine condestinazione del bene ad uso familiare.5. Propongono impugnazione di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e, conricorso successivo, [OSCURATO:PERSONA], ambedue articolando tre motivi.Ai due ricorsi resiste, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con atto depositato prima della adunanza in camera di consigliofissata per la trattazione della causa e sottoscritto personalmente dallaparte, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha formulato rinuncia al ricorso concompensazione delle spese.r.g. n. 28789/2022 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026La rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente, conadesione sottoscritta altresì dal suo difensore in ordine alle spese.Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod.proc. civ., va dunque dichiarato estinto il giudizio, limitatamente alrapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra le quali non vi èluogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, a mente deldisposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ..Il tenore della pronunzia, che è di estinzione, esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, percui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, daparte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.2. Va invece scrutinato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],affidato a tre motivi.2.1. Il primo motivo reca due distinte censure.Innanzitutto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e143 cod. proc. civ., parte ricorrente contesta la gravata sentenza làdove ha ritenuto la decisione di primo grado non pronunciata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]. Adduce, in contrario, la propria legittimazionepassiva, quale litisconsorte necessario, rispetto alla domanda dellaLucchese poiché parte del contratto di comodato destinato ad usofamiliare; espone che la notificazione del ricorso di prime cure nonrecava l’attestazione di irreperibilità dell’ufficiale giudiziario, comeprescritto dall’art. 143 del codice di rito; rileva ancora che la rinunciaalla domanda formulata in primo grado doveva essere accettata daRavelli o comunque allo stesso notificata, circostanza mai accaduta.In secondo luogo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 cod. proc. civ., il ricorrente deduce che i giudici di meritohanno posto a base del loro convincimento un (non meglio precisato)r.g. n. 28789/2022 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026“documento” artatamente creato dalla [OSCURATO:PERSONA] a suffragio delladomanda di risoluzione del comodato.2.2. Il secondo motivo prospetta nullità della sentenza e delprocedimento.Eccepisce la nullità della notifica dell’atto introduttivo poiché ladichiarazione di irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta senza le formalitàprescritte dall’art. 143 cod. proc. civ. e il giudice di primo grado, sullarinuncia formulata dal difensore della [OSCURATO:PERSONA], aveva de facto esclusoRavelli dal processo, così determinando violazione dell’art. 102 cod.proc. civ. e conseguente nullità della sentenza di secondo grado.Assume poi che la Corte d’appello ha pronunciato ultra petitadichiarando il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], sebbenealcuna eccezione al riguardo fosse stata sollevata.2.3. Il terzo motivo denuncia omesso esame «su un punto decisivodel giudizio, oggetto di discussione».Secondo l’impugnante, la Corte di appello ha omesso di «verificaree provvedere sulla nullità della notifica e sulla necessità che l’attointroduttivo dovesse essere rinotificato ai sensi dell’art. 143 cod. proc.civ. in capo al [OSCURATO:PERSONA], per ritenere lo stesso formalmente irreperibile,per dichiararne la contumacia ovvero per estrometterlo dal giudizio aseguito di rinuncia da parte della parte ricorrente».3. I motivi – da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinsecaconnessione che li avvince – sono inammissibili.Onde dar conto della enunciata conclusione, è opportuno far cennoagli sviluppi salienti della (a dir poco singolare) vicenda processuale.3.1. Come accennato in parte narrativa, costituendosi nel giudiziodi appello [OSCURATO:PERSONA]: dedusse la nullità della notifica del ricorsointroduttivo del primo grado (poiché non eseguita con il rispetto delleformalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ.); rivendicò la propria qualitàdi comodatario, quindi litisconsorte necessario rispetto alla domanda dir.g. n. 28789/2022 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026risoluzione del contratto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]; chiese che lasentenza di primo grado venisse dichiarata inutiliter data, siccome resaa contraddittorio non integro, con rimessione della causa al giudice diprimo grado ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ..Muovendo all’inquadramento giuridico dell’attività difensiva cosìesplicata, è dirimente osservare come nel giudizio di prime cureRiccardo [OSCURATO:PERSONA] non assunse mai la qualità di parte.Depongono concordemente in tal senso le seguenti notazioni:(i) l’originario atto introduttivo avviato per la notifica nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] a mezzo posta non venne consegnato dall’ufficiale postale per«irreperibilità», cioè a dire per mancato rinvenimento in loco deldestinatario: a quest’attestazione dell’ufficiale notificante non seguìalcuna altra attività diretta alla notificazione del ricorso; una notificadel genere – quale ne sia la corretta qualificazione, in termini di nullitào inesistenza, non rileva ai fini del decidere – era sicuramente inidoneaa costituire il rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], a far diventare questi«parte», cioè soggetto nei cui confronti è proposta la domanda;(ii) alla prima udienza del processo, prima che il giudice disponessela rinnovazione della notifica, la parte attrice rinunciò alla domanda nelricorso introduttivo formulata verso [OSCURATO:PERSONA]; detta rinuncia (legittimaestrinsecazione dei poteri del difensore della parte: Cass. 16/05/2024,n. 13636) non doveva essere notificata (né tampoco accettata) daRavelli, proprio perché questi non aveva assunto la veste di parte;(iii) la sentenza conclusiva del primo grado non conteneva nessunastatuizione o pronuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (tra l’altro, nemmenoindicato nell’epigrafe come parte in causa), del quale espressamente sipremurava di escludere la natura di contraddittore necessario, poichéritenuto non «parte formale» del contratto di comodato.Rispetto al giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era dunque un terzo.r.g. n. 28789/2022 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/2026L’attività svolta con la costituzione nel giudizio di secondo grado vapertanto qualificata come intervento di un terzo in appello e valutatasecondo la regola posta dall’art. 344 del codice di rito.3.2. Ciò puntualizzato, se in linea astratta e generale non è dubbial’ammissibilità in appello dell’intervento di un terzo che alleghi di esserestato ingiustamente pretermesso nel giudizio di primo grado ed invochila declaratoria di nullità della sentenza resa senza la sua partecipazione(così Cass. 14/05/2005, n. 10130; Cass. 23/05/2002, n. 6341), nellaspecie la Corte territoriale ha dichiarato la inammissibilità delledomande formulate da [OSCURATO:PERSONA] in quanto non emergeva dalle risultanzedi causa la prova che egli fosse parte del contratto di comodato.La dichiarata inammissibilità riposa, quindi, su un apprezzamentodi fatto, sulla valutazione delle emergenze del compendio istruttorio,Ma l’apprezzamento così compiuto non è criticamente attinto con imotivi del ricorso in esame.Parte impugnante si limita ad affermare, in maniera apoditticaancor prima che del tutto generica, di essere «parte certamente delcomodato dell’immobile», senza tuttavia null’altro di più circostanziatoallegare; articola invece le sue doglianze sulla base di elementi noncontestati (il mancato perfezionamento della notifica dell’atto diingresso della lite) e di argomenti erronei o non conferenti (la necessitàdella accettazione o della notifica della rinuncia alla domanda).In sostanza, quindi, le doglianze non rispettano l’onere di specificitàprescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. qualerequisito di contenuto del ricorso per cassazione, non rivolgendo unacensura precisa, puntuale e pertinente alla ratio decidendi della gravatasentenza, peraltro conforme a diritto nel vagliare le istanze avanzatein appello da [OSCURATO:PERSONA] nella prospettiva e secondo i canoni stabilitidall’art. 344 del codice di rito.r.g. n. 28789/2022 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 28789/2022Numero sezionale 4643/2025Numero di raccolta generale 9411/2026Data pubblicazione 14/04/20264. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile.5. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità tra RiccardoRavelli e [OSCURATO:PERSONA] segue il principio della soccombenza.6. Atteso l’esito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va dato atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte ditale ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MDichiara estinto il giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla refusione in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 2 dicembre 2025.Il PresidenteLina Rubinor.g. n. 28789/2022 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09411/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris