Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 520/1990
ECLI:IT:COST:1990:520
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 15 dicembre 1989 il Pretore di Parma, nel
procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e I.N.A.D.E.L., ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della
legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per
il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che
siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i
periodi relativi ai corsi per il conseguimento dei diplomi di
infermiera professionale e di ostetrica.
Premette l'ordinanza che, ai sensi del detto art. 12, per la
riscattabilità dei periodi di studio, è necessaria l'esistenza di
un duplice presupposto: che il corso sia universitario o speciale di
perfezionamento e che la sua durata legale sia valutabile ai fini del
trattamento di quiescenza.
Data per scontata l'esistenza di questo secondo requisito, in
riferimento, da un lato, all'art. 24 della legge 22 novembre 1962 n.
1646 e, dall'altro, in ragione della decisione della Corte
costituzionale n. 163 del 29 marzo 1989, il giudice remittente
ritiene che allo stato non sussista invece il primo requisito,
dovendosi escludere che i due corsi (per il conseguimento del diploma
di infermiera l'uno, ovvero di ostetrica l'altro) possano essere
considerati quali "speciali di perfezionamento".
È da dubitare, pertanto, della legittimità costituzionale
dell'art. 12 citato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non
rispondendo al principio di ragionevolezza poiché la particolare
preparazione specifica resta conseguibile solo attraverso la
frequenza dei richiamati corsi di studio, indispensabili per la
copertura del posto occupato.
Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che sia dichiarata la
illegittimità della norma impugnata.
1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà
facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi
speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme
vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di
quiescenza.
2. - Si renderebbe così applicabile al caso di specie, nei
riguardi degli studi per conseguire il diploma di ostetrica, l'art.
69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali).
Va considerato, infatti, che la Corte ha reiteratamente posto in
rilievo come la legislazione specifica in tema di riscatti tenda a
concedere alla preparazione professionale, acquisita anteriormente
all'immissione in servizio, ogni migliore considerazione quando il
titolo conseguito risulti necessario - come in fattispecie - per le
mansioni effettivamente esercitate.
Il giudice remittente, tuttavia, ha disatteso le richieste attrici
fondate sulla irrazionalità (ex art. 3 Cost.) dell'art. 69 r.d.l. n.
680 del 1938, restringendo la censura all'art. 12 della legge n. 152,
disposizione - s'è detto - di mero rinvio all'altra, unica
conferente sul piano sostanziale. Talché la dedotta questione sul
riconoscimento degli studi per il conseguimento del diploma di
ostetrica, così posta, è inammissibile.
3. - L'ordinanza dubita ulteriormente della legittimità dell'art.
12 della legge n. 152: l'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.
1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro) contiene, invero, la previsione di riscatto
a fini di quiescenza del periodo di studi per il conseguimento del
diploma di infermiera professionale, ma il beneficio non risulta
senz'altro attribuibile per la liquidazione dell'indennità premio di
servizio.
A ciò osta, riduttivamente, la lettera della norma, limitativa
della concessione ai soli periodi di durata dei corsi speciali di
perfezionamento (e non anche, dunque, dei normali corsi di studio
infermieristici).
La questione non è fondata.
La Corte ha riconosciuto ampiamente la facoltà di riscattare i
periodi di studio contemplati dal richiamato art. 24 della legge n.
1646 del 1962 (sent. n. 163 del 1989), ma sempre che i relativi
diplomi conseguiti siano "condizione necessaria per accedere a uno
dei posti occupati durante la carriera".
Nell'odierna ipotesi, all'incontro, s'intenderebbe far valere il
corso di studi infermieristici, non per una diretta sua
utilizzazione, cioè con riferimento al posto occupato in carriera
come riconosce il remittente medesimo, bensì allo scopo, mediato,
della iscrizione successiva alla scuola di ostetricia: fine, adunque,
soltanto strumentale - peraltro non l'unico per l'accesso alla scuola
- che resta, perciò, estraneo al sistema normativo dei riscatti,
volto ad apprezzare gli studi immediatamente rivolti alla
qualificazione professionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), per la parte in
cui non consente il riscatto dei periodi di studio relativi al
conseguimento del diploma di ostetrica, sollevata dal Pretore di
Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza
in epigrafe.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per la parte
in cui non consente il riscatto dei periodi di studio per il
conseguimento del diploma di infermiera professionale ai fini di
successiva iscrizione alla scuola di ostetricia, sollevata dal
Pretore di Parma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1990.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI