CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 20tcomma 14,d. Igs. 30 del 2007; considerato che il ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dell'allontanamento immediato dello straniero ex art. 20 comma 14 d. Igs. 30 del 2007 sul presupposto che il Tudor fosse già stato allontanato in passato, elemento che tuttavia costituisce il presupposto della condotta incriminata, è manifestamento infondato; osservato in proposito che la Corte territoriale, rispondendo al corrispondente motivo di gravame sollevato in appello, ha evidenziato come l'imputato avesse commesso il fatto oggetto dell'imputazione (ovvero il rientro in territorio italiano), a meno di un anno di distanza dall'esecuzione del provvedimento di allontanamento avvenuto il 22/10/2018, ed ha sottolineato come il Tudor fosse gravato da numerosi precedenti, deducendo, nell'ambito del potere discrezionale, correttamente e motivatamente esercitato, concessogli dalla norma come fosse "incoercibile l'evidenza del dispregio allarmante da parte del prevenuto rispetto ai monito derivante sia dall'esecuzione dell'espulsione (vanificata nei suoi effetti in breve tempo) sia dal rischio (non sufficientemente deterrente) di incorrere in nuove sanzioni penali". rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de