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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 34789/2026

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orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con sentenza del 31 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoliha confermato la sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato,che aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n.4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019;che, avverso la sentenza, l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorsoper cassazione, denunciando: 1) la violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.,nonché vizi della motivazione, non essendosi considerato, né il fatto che ladisciplina del reddito di cittadinanza, comprensiva delle sanzioni penali, è stataabrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024, né che la condotta dell’imputata eraal più colposa, essendo consistita nell’omessa indicazione nella domanda dellacondanna penale del marito, per una svista; 2) la violazione degli artt. 62-bis e81, secondo comma, cod. pen. e vizi della motivazione quanto alle circostanze eal trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte d’appello correttamenteapprezzato la scelta processuale di serbare il silenzio quale segno di resipiscenza,la condizione reddituale della famiglia, la positiva personalità dell’imputata,senza alcuna considerazione se il reddito di questa legittimasse meno il dirittoalla concessione del sussidio.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto asollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura difatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntualecon le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;che l’affermazione difensiva secondo cui la fattispecie penale sarebbeinapplicabile è manifestamente infondata, perché l'abrogazione, a far data dal 1°gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art.1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazionedelle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al terminefinale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività dellalex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen.; ma talederoga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profilidi irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione delreddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di dettobeneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamentecon la nuova incriminazione di cui all'art. 8 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita aglianaloghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza(ex plurimis, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964);che sono prive di specificità le prospettazioni difensive circa la pretesamancanza del dolo, essendo assolutamente chiari all’imputata sia la portata delladisciplina penale e il contenuto della domanda che presentava, sia la situazionein cui versava il marito, come ben evidenziato dai giudici di primo e secondogrado;che analoghe considerazioni valgono quanto al motivo relativo allecircostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, formulato in via deltutto generica anche in grado di appello, e basato sull’assunto, manifestamenteinfondato, secondo cui la linea difensiva del silenzio sarebbe sintomo diresipiscenza, anziché assumere una valenza neutra;che, in particolare, la Corte d’appello valorizza in senso negativo, incontinuità con il giudice di primo grado, la biografia criminale dell’imputata el’entità dell’ingiusto profitto;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con sentenza del 31 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoliha confermato la sentenza di primo grado, resa all’esito di giudizio abbreviato,che aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n.4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019;che, avverso la sentenza, l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorsoper cassazione, denunciando: 1) la violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.,nonché vizi della motivazione, non essendosi considerato, né il fatto che ladisciplina del reddito di cittadinanza, comprensiva delle sanzioni penali, è stataabrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024, né che la condotta dell’imputata eraal più colposa, essendo consistita nell’omessa indicazione nella domanda dellacondanna penale del marito, per una svista; 2) la violazione degli artt. 62-bis e81, secondo comma, cod. pen. e vizi della motivazione quanto alle circostanze eal trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte d’appello correttamenteapprezzato la scelta processuale di serbare il silenzio quale segno di resipiscenza,la condizione reddituale della famiglia, la positiva personalità dell’imputata,senza alcuna considerazione se il reddito di questa legittimasse meno il dirittoalla concessione del sussidio.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto asollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura difatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntualecon le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;che l’affermazione difensiva secondo cui la fattispecie penale sarebbeinapplicabile è manifestamente infondata, perché l'abrogazione, a far data dal 1°gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art.1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazionedelle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al terminefinale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività dellalex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen.; ma talederoga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profilidi irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione delreddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di dettobeneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamentecon la nuova incriminazione di cui all'art. 8 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita aglianaloghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza(ex plurimis, Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964);che sono prive di specificità le prospettazioni difensive circa la pretesamancanza del dolo, essendo assolutamente chiari all’imputata sia la portata delladisciplina penale e il contenuto della domanda che presentava, sia la situazionein cui versava il marito, come ben evidenziato dai giudici di primo e secondogrado;che analoghe considerazioni valgono quanto al motivo relativo allecircostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, formulato in via deltutto generica anche in grado di appello, e basato sull’assunto, manifestamenteinfondato, secondo cui la linea difensiva del silenzio sarebbe sintomo diresipiscenza, anziché assumere una valenza neutra;che, in particolare, la Corte d’appello valorizza in senso negativo, incontinuità con il giudice di primo grado, la biografia criminale dell’imputata el’entità dell’ingiusto profitto;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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