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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24171/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Salerno sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello cautelare, di conferma dell'ordinanza emessa dal GIP, di rigetto dell'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti del ricorrente per decorso dei termini di fase.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 3, 127, 310, 311, 308 e 722 cod. proc. pen., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost. con il quale evidenzia mancanza ovvero mera apparenza della motivazione e l'omessa risposta ai motivi di appello cautelare: in particolare, si censura il provvedimento impugnato poiché non avrebbe adeguatamente valutato il contenuto della misura disposta dall'autorità straniera nelle more della consegna estradizionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 722, 303 e 308 cod. proc. pen., dell'art. 12 del Trattato di estradizione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] nonché degli artt. 15, 16 e 28 della legge federale emiratina n. 39 del 2006, "l'improprio uso della giurisprudenza MAE/Corte di giustizia", e l'erronea trasformazione di una lacuna normativa in pretesa scelta legislativa, avuto riguardo alla affermazione del Tribunale secondo la quale il legislatore avrebbe operato una scelta (quella di calcolare, ai fini del computo dei termini ex art. 303 cod. proc. pen., solo la custodia cautelare sofferta all'estero e di non computare le misure coercitive non custodiali), il cui contenuto non sarebbe invece desumibile né dal testo dell'art. 722 cod. proc. pen., né dal sistema convenzionale.

Si evidenzia, infine, che la difesa aveva anche chiesto di computare il periodo sofferto ai fini sia dell'art. 303 cod. proc. pen., che dell'art. 308 del codice rito (misure coercitive non custodiali).

3. Il terzo motivo deduce l'erroneo rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente il computo delle misure coercitive non custodiali subite all'estero in conseguenza della domanda di estradizione presentata dallo Stato.

La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito esposte con specifico riferimento ai singoli motivi di ricorso, come sopra riepilogati. 1.1 Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, alla luce del teno della drposizione di cui all'art. 722 cod. proc. pen. e della prospettazione che 2stesso ricorrente compie in punto di contenuto prescrizionale della misura applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], all'esito della scarcerazione su cauzione, dall'Autorità straniera.

Si osserva, sul punto, che l'attuale testo dell'art. 722 cod. proc. pen., prevede espressamente che si tenga conto della "custodia cautelare all'estro in conseguenza di una domanda di estradizione", ai fini del computo del termine di cui all'art. 303 del codice di rito (sia, quindi, del termine massimo che di quello di fase).

Come argomentato dal Tribunale di Salerno nel provvedimento impugnato, il computo ai fini del termine (in questo caso, del termine di fase) presuppone quindi che vi sia omogeneità di contenuti tra la custodia cautelare prevista dal codice di rito e la misura applicata nello stato estero per il titolo per il quale è stata chiesta l'estradizione dall'estero.

Sotto tale profilo, il ricorrente, anche nel ricorso per cassazione, enumera le prescrizioni disposte dall'Autorità straniera, e, in particolare, il divieto di espatrio, l'obbligo di "accountability" verso la polizia e le competenti autorità, l'obbligo di comunicare indirizzo e recapiti, la permanenza presso il domicilio dichiarato, tutte prescrizioni, si osserva, che in tanto svolgono una concreta finalità limitativa in quanto sia escluso uno status detentivo quale quello della custodia cautelare.

Quanto alla apparenza di motivazione, dedotta con riferimento alla valutazione operata sul punto dal Tribunale di Salerno, si osserva che la censura oblitera la motivazione espressamente svolta sul punto (quarta pagina del provvedimento impugnato) che, parimenti, evidenzia come la misura disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], all'esito della scarcerazione disposta su cauzione, sia del tutto sconosciuta al nostro ordinamento, valutando le limitazioni indicate (tra le quali il ritiro del passaporto ed il divieto di espatrio) come neppure riconducibili non solo all'alveo della misura custodiale, ma neppure a quello delle misure del divieto di espatrio, dell'obbligo di dimora ovvero degli arresti domiciliari.

Alla luce delle esposte considerazioni e del tenore della disposizione dell'art. 722 cod. proc. pen., il primo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato, in parte generico. 2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il tenore letterale dell'art. 722 cod. proc. pen. corrisponde ad una chiara "voluntas legis", correttamente individuata dal Tribunale nel provvedimento impugnato, ovvero quella di prevedere che ai fini del computo dei termini ex art. 303 cod. proc. pen., si tenga conto della sola custodia cautelare.

Sotto altro profilo, si osserva che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il ricorrente sia attualmente sottoposto a misura custodiale (né risulta diversamente dal ricorso), sicché a rigore è carente l'interesse del ricorrente in punto di omessa decurtazione o comunque computo (in astratto) del periodo sofferto in costanza di misure coercitive non custodiali che ad oggi non risultano applicate nei suoi confr 3dall'autorità interna, ferma restando V assoluta estraneità, al sistema interno, dell'istituto della "scarcerazione su cauzione", peraltro evidenziata, come si è detto, nel provvedimento impugnato.

3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta questione di legittimità costituzionale, non può trovare accoglimento: a fronte del tenore testuale della disposizione dell'art. 722 cod. proc. pen. e del regime previsto per la speculare situazione dell'estradizione verso l'estero dagli artt. 714 e 718 cod. proc. pen., la diversità di disciplina sia del computo delle misure custodiali rispetto a quelle coercitive non custodiali, sia della previsione di termini per le misure non custodiali applicate nelle more dell'estradizione per l'estero (art. 714 cod. proc. pen.), deve essere interpretata come consapevole scelta normativa che, in ragione della diversità delle situazioni sottostanti (misure custodiali e non custodiali, estradizione da e per l'estero) non risulta censurabile alla stregua del principio di uguaglianza.

Tale principio, infatti, può essere invocato quale parametro di verifica della costituzionalità, in relazione all'art. 3 Cost., di una disposizione, a condizione che, a fronte di situazioni tra loro omogenee o identiche, la stessa detti disposizioni ingiustificatamente differenziate, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, poiché la diversità dei regime del computo delle misure custodiali rispetto a quelle non custodiali e delle non custodiali ai fini dei termini di fase per il caso di estradizione da e per l'estero, si fonda sulla diversità delle situazioni sottostanti, argomento che consente di escludere l'irragionevolezza della diversa disciplina, come peraltro correttamente esplicitato dal Tribunale nel provvedimento impugnato.

In ragione di tali considerazioni, la questione di legittimità costituzionale dedotta deve ritenersi manifestamente infondata, fermo restando, peraltro, la non rilevanza della medesima nel procedimento a quo atteso che il ricorrente, come detto, non risulta (né deduce di essere) . ad oggi sottoposto a misura coercitiva non custodiate rispetto alla quale, sebbene in via astratta, potrebbe avere interesse al computo di periodi di sottoposizione all'estero a misura non custodiate.

Manifestament infondati e comunque non rilevanti anche gli ulteriori profili di censura costituzionale addotti, peraltro con mera indicazione dei parametri violati, con riferimento agli artt. 13, 24 e 111 Cost.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della ausa di 4t inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Salerno sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, quale giudice dell'appello cautelare, di conferma dell'ordinanza emessa dal GIP, di rigetto dell'istanza di declaratoria di perdita di efficacia della misura custodiale disposta nei confronti del ricorrente per decorso dei termini di fase. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 3, 127, 310, 311, 308 e 722 cod. proc. pen., nonché dell'art. 111, comma 6, Cost. con il quale evidenzia mancanza ovvero mera apparenza della motivazione e l'omessa risposta ai motivi di appello cautelare: in particolare, si censura il provvedimento impugnato poiché non avrebbe adeguatamente valutato il contenuto della misura disposta dall'autorità straniera nelle more della consegna estradizionale. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 722, 303 e 308 cod. proc. pen., dell'art. 12 del Trattato di estradizione tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] nonché degli artt. 15, 16 e 28 della legge federale emiratina n. 39 del 2006, "l'improprio uso della giurisprudenza MAE/Corte di giustizia", e l'erronea trasformazione di una lacuna normativa in pretesa scelta legislativa, avuto riguardo alla affermazione del Tribunale secondo la quale il legislatore avrebbe operato una scelta (quella di calcolare, ai fini del computo dei termini ex art. 303 cod. proc. pen., solo la custodia cautelare sofferta all'estero e di non computare le misure coercitive non custodiali), il cui contenuto non sarebbe invece desumibile né dal testo dell'art. 722 cod. proc. pen., né dal sistema convenzionale. Si evidenzia, infine, che la difesa aveva anche chiesto di computare il periodo sofferto ai fini sia dell'art. 303 cod. proc. pen., che dell'art. 308 del codice rito (misure coercitive non custodiali). 3. Il terzo motivo deduce l'erroneo rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente il computo delle misure coercitive non custodiali subite all'estero in conseguenza della domanda di estradizione presentata dallo Stato. La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito esposte con specifico riferimento ai singoli motivi di ricorso, come sopra riepilogati. 1.1 Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, alla luce del teno della drposizione di cui all'art. 722 cod. proc. pen. e della prospettazione che 2stesso ricorrente compie in punto di contenuto prescrizionale della misura applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], all'esito della scarcerazione su cauzione, dall'Autorità straniera. Si osserva, sul punto, che l'attuale testo dell'art. 722 cod. proc. pen., prevede espressamente che si tenga conto della "custodia cautelare all'estro in conseguenza di una domanda di estradizione", ai fini del computo del termine di cui all'art. 303 del codice di rito (sia, quindi, del termine massimo che di quello di fase). Come argomentato dal Tribunale di Salerno nel provvedimento impugnato, il computo ai fini del termine (in questo caso, del termine di fase) presuppone quindi che vi sia omogeneità di contenuti tra la custodia cautelare prevista dal codice di rito e la misura applicata nello stato estero per il titolo per il quale è stata chiesta l'estradizione dall'estero. Sotto tale profilo, il ricorrente, anche nel ricorso per cassazione, enumera le prescrizioni disposte dall'Autorità straniera, e, in particolare, il divieto di espatrio, l'obbligo di "accountability" verso la polizia e le competenti autorità, l'obbligo di comunicare indirizzo e recapiti, la permanenza presso il domicilio dichiarato, tutte prescrizioni, si osserva, che in tanto svolgono una concreta finalità limitativa in quanto sia escluso uno status detentivo quale quello della custodia cautelare. Quanto alla apparenza di motivazione, dedotta con riferimento alla valutazione operata sul punto dal Tribunale di Salerno, si osserva che la censura oblitera la motivazione espressamente svolta sul punto (quarta pagina del provvedimento impugnato) che, parimenti, evidenzia come la misura disposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], all'esito della scarcerazione disposta su cauzione, sia del tutto sconosciuta al nostro ordinamento, valutando le limitazioni indicate (tra le quali il ritiro del passaporto ed il divieto di espatrio) come neppure riconducibili non solo all'alveo della misura custodiale, ma neppure a quello delle misure del divieto di espatrio, dell'obbligo di dimora ovvero degli arresti domiciliari. Alla luce delle esposte considerazioni e del tenore della disposizione dell'art. 722 cod. proc. pen., il primo motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato, in parte generico. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il tenore letterale dell'art. 722 cod. proc. pen. corrisponde ad una chiara "voluntas legis", correttamente individuata dal Tribunale nel provvedimento impugnato, ovvero quella di prevedere che ai fini del computo dei termini ex art. 303 cod. proc. pen., si tenga conto della sola custodia cautelare. Sotto altro profilo, si osserva che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il ricorrente sia attualmente sottoposto a misura custodiale (né risulta diversamente dal ricorso), sicché a rigore è carente l'interesse del ricorrente in punto di omessa decurtazione o comunque computo (in astratto) del periodo sofferto in costanza di misure coercitive non custodiali che ad oggi non risultano applicate nei suoi confr 3dall'autorità interna, ferma restando V assoluta estraneità, al sistema interno, dell'istituto della "scarcerazione su cauzione", peraltro evidenziata, come si è detto, nel provvedimento impugnato. 3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla dedotta questione di legittimità costituzionale, non può trovare accoglimento: a fronte del tenore testuale della disposizione dell'art. 722 cod. proc. pen. e del regime previsto per la speculare situazione dell'estradizione verso l'estero dagli artt. 714 e 718 cod. proc. pen., la diversità di disciplina sia del computo delle misure custodiali rispetto a quelle coercitive non custodiali, sia della previsione di termini per le misure non custodiali applicate nelle more dell'estradizione per l'estero (art. 714 cod. proc. pen.), deve essere interpretata come consapevole scelta normativa che, in ragione della diversità delle situazioni sottostanti (misure custodiali e non custodiali, estradizione da e per l'estero) non risulta censurabile alla stregua del principio di uguaglianza. Tale principio, infatti, può essere invocato quale parametro di verifica della costituzionalità, in relazione all'art. 3 Cost., di una disposizione, a condizione che, a fronte di situazioni tra loro omogenee o identiche, la stessa detti disposizioni ingiustificatamente differenziate, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, poiché la diversità dei regime del computo delle misure custodiali rispetto a quelle non custodiali e delle non custodiali ai fini dei termini di fase per il caso di estradizione da e per l'estero, si fonda sulla diversità delle situazioni sottostanti, argomento che consente di escludere l'irragionevolezza della diversa disciplina, come peraltro correttamente esplicitato dal Tribunale nel provvedimento impugnato. In ragione di tali considerazioni, la questione di legittimità costituzionale dedotta deve ritenersi manifestamente infondata, fermo restando, peraltro, la non rilevanza della medesima nel procedimento a quo atteso che il ricorrente, come detto, non risulta (né deduce di essere) . ad oggi sottoposto a misura coercitiva non custodiate rispetto alla quale, sebbene in via astratta, potrebbe avere interesse al computo di periodi di sottoposizione all'estero a misura non custodiate. Manifestament infondati e comunque non rilevanti anche gli ulteriori profili di censura costituzionale addotti, peraltro con mera indicazione dei parametri violati, con riferimento agli artt. 13, 24 e 111 Cost. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della ausa di 4t inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M
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