CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1992
Cassazione n. 35317/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16164/25 Album OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla formulazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il