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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04828/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie consumata di riciclaggio in luogo di quella tentata, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, un'alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla condotta dell'imputato al momento dell'intervento degli operanti e sulla sovrapposizione del numero del telaio e la sostituzione della targa che ostacolavano già l'identificazione della provenienza del ciclomotore, integrando la fattispecie consumata di reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie consumata di riciclaggio in luogo di quella tentata, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto fatto già proposte e puntualmente respinte in appello, un'alternativa rilettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sulla condotta dell'imputato al momento dell'intervento degli operanti e sulla sovrapposizione del numero del telaio e la sostituzione della targa che ostacolavano già l'identificazione della provenienza del ciclomotore, integrando la fattispecie consumata di reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04828/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris