CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 08339/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24279/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] 88 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Omarino. ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezian. 478/2023 pubblicata in data 28/09/2023, n.r.g. 495/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe Camas 88 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso. Le parti hanno poi depositato reciproche rinunzie, corredate da reciproche accettazioni, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del OGGETTO:contendere anche con riguardo alle spese processuali. In tal senso occorre provvedere, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro,