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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08697/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso32872/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentantep.t., elettivamente domic iliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e dife so , con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- NICOLO’ PALMERI, elettivamente domiciliatopresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres entato e difeso , con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 1072/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 16/5/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decretocon cui il Tribunale di Firenze aveva ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]., di pagare in favore del Banco di [OSCURATO:PERSONA] spa, la somma di euro 813.804,98 oltre interessi, nonché ingiunto allo stesso Palmeri e ad altri tre soggetti il pagamento della somma di euro 500.000,00 ciascuno quali fideiussori della suddetta società resasi debitrice per scoperto di conto corrente.

Al riguardo, l’opponente allegò che la ricorrente aveva agito sull’erroneo presupposto dell’esistenza di quattro distinte fideiussioni a garanzia della stessa linea di credito, mentre in realtà i quattro garanti avevano inteso prestare un’unica fideiussione (rilevando che uno dei garanti aveva versato la somma di euro 500.000,00).

L’opponente chiedeva dunque la revoca del decreto oppostoper l’intervenuta escussione della garanzia e, in subordine, la riduzione della somma dovuta ad euro 200.000,00 dovendo egli rispondere solo nei limiti dell’affidamento garantito pari a euro 700.000,00.

Si costituì la banca eccependo che si trattava di fideiussione omnibus per cui la garanzia non era limitata come esposto dall’opponente, venendo altresì in rilievo plurime fideiussioni e non un unico atto di confideiussione.

Con sentenza del 14.6.12 Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo (escluso il capo sulle spese di giudizio), condannando il Palmeri a pagare alla banca la minor somma di euro 313.804,98 avendo conteggiat o la somma corrisposta da uno dei garanti, e rilevando l’infondatezza del la tesi relativa alla co-fideiussione, mancando il collegamento teleologico tra i vari contratti. [OSCURATO:PERSONA] propose appello;si costituì la banca di [OSCURATO:SOCIETA], quale incorporante la banca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza depositata il 16.5.18, la Corte territoriale di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, accertò che l’appellante nulla doveva alla banca in forza della fideiussione prestata il 20.1.04, osservando che: pur considerando distinte le quattro fideiussioni, le stesse recavano in dattiloscritto la stessa data (21 giugno), anche se poi di pugno proprio di due dei garanti era stata apposta la data del 20 giugno, e tutti avevano ricevuto il testo contrattuale nello stesso giorno; poteva dunque ritenersi l’unicità dell’operazione, elemento presuntivo della consapevolezza di ciascun garante del collegamento della propria obbligazione con quella degli altri; al riguardo, l’interesse degli stessi garanti era comune trattandosi dei quattro soci della società, debitore principale , che, in quel momento, aveva un’esposizione debitoria pari proprio ad euro 500,000,00; tali argomentierano sostenibili anche nel caso in cui le fideiussioni fossero state da considerare come omnibus; pertanto l’insieme di tali elementi (sostanziale contestualità; vincolo societario; unicità di debitore e di credito) dimostrava il collegamento tra le obbligazioni di garanzia assunte anche se nonne era stata fatta menzione nei singoli atti, specie considerando che in materia di fideiussione la manifestazione della volontà non deve necessariamente rivestire la forma scritta; ulteriore indice del suddetto collegamento era da ravvisare nella richiesta di due garanti, nell’agosto 2009, di un ulteriore affidamento per euro 700.000,00 fino al 30.9.09, nella quale era stato fatto riferimento anche agli altri garanti; in tale quadro probatorio complessivo non era significativa la clausola presente in ogni fideiussione secondo la quale la garanzia “aveva pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente o che fosse in seguito prestata”, trattandosi di clausola di stile destinata a disciplinare in generale i rapporti tra fideiussioni distinte, che non escludeva la possibilità di interpretare diversamente le varie fideiussioni in esame; non induceva a diversa conclusione il fatto che la banca avesse accordato negli anni successivi affidamenti fino ad oltre due milioni di euro, poiché ciò poteva essere correlato all’andamento della situazione economico-patrimoniale della società debitrice, considerando altresì che uno dei garanti aveva anche costituito un pegno su titoli avente valore di circa euro 820.000,00, garanzia aggiunta che non avrebbe avuto ragion d’essere se quelle personali fossero state complessivamente pari a due milioni; altri indici del suddetto collegamento tra le fideiussioni erano costituiti da un estratto dell’archivio della centrale-rischi della banca d’Italia riferito ad uno dei garanti dal quale si evinceva il riferimento a tutti i garanti quali cointestatari e all’importo garantito di euro 500.000,00, e da altra segnalazione della banca alla stessa centrale-rischi nella quale i garanti erano statidefiniti cointestatari con medesimo importo garantito; tale ingterpretazione era stat a affermato da a ltra sentenza della medesima Corte d’appello; pertanto, a seguito del pagamento effettuato da uno dei garanti nulla era dovuto dall’appellante.

Il banco di [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con due motivi.Palmeri resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.1946 cc, per averla Corte d’appello ritenuto che i quattro garanti erano coobbligati per aver prestato una medesima fideiussione a garanzia dello stesso credito, ritenendo prova ti l a consapevolezza di ciascun garante dell’altrui garanzia e il comune interesse.

Al riguardo, la ricorrente si duole che: la Corte territoriale abbia adottato tale interpretazione degli elementi probatori, pur in mancanza della prova che al momento della sottoscrizione delle garanzie ogni garante fosse stato consapevole delle altrui fideiussioni (come ritenuto in citate sentenze della stessa Corte e del Tribunale di Firenze); tale interpretazione era in sostanza fondata sul sillogismo tra l’identità del debito garantito, qualità dei soci, contestualità delle forme,e la comune consapevolezza.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cpc, 2702, 2721, 2727, 2729, 1362, cc, per aver la Corte d’appello ritenuto raggiunta la prova della stipula di un’unica co-fideiussione sulla base di alcuni elementi indiziari, pur in presenza di un contratto scritto che sanciva la piena efficacia della fideiussione “indipendentemente da qualunque garanzia già esistente o che fosse in seguito prestata a favore del Banco nell’interesse del debitore medesimo”, e senza considerare che le presunzioni semplici possono trovare applicazione nell’accertamento dei fatti storici, ma non nell’interpretazione degli accordi negoziali.

In particolare, la ricorrente assume che: l’intenzione della banca di costituire fideiussioni plurime fino alla concorrenza di euro 500.000,00 per ciascun garante era desumibile non solo dalla circostanza della sottoscrizione di quattro distinti atti di garanzia, ma anche dal fatto che gli affidamenti concessi alla società aumentarono nel tempo, incrementando, nel gennaio 2004, la suddetta somma inizialmente garantita e, quindi, nel marzo successivo sino ad euro 900.000,00 e nel giugno dello stesso anno sino ad euro 2.000.000,00; ciò dimostrava dunque un piano di finanziamento progressivo alla CBP Immobiliare, senza la richiesta d’integrazioni della garanzia del debito; al contrario la sentenza impugnata aveva erroneamenteaffermato che la richiesta di ulteriore affidamento di euro 700.000,00 era stata presentata da due fideiussori nell’agosto del 2009,anziché dalla [OSCURATO:SOCIETA]; infine l’estratto della segnalazione della centrale- rischi non costituiva un indizio presuntivo della sussistenza di una confideiussione da parte dei vari garanti.

Il primo motivo è inammissibile.

Al riguardo, va osservato che l'istituto della co-fideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l'intero (Cass., n. 3628/16).

Perchè ricorra la fattispecie della co-fideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché però esista un intento, comune a tutti i co-fideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., n. 18650/11).

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della co-fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte deifideiussori, la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 cod. civ. (Cass., n. 16561/10).

Ora, nella fattispecie, la Corte d’appelloha ritenuto dimostrato il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, attraverso vari elementi probatori di carattere presuntivo, esaminati nel loro complesso.

La ricorrente si duole, in sostanza, di un’erronea interpretazione dell’art. 1946 c.c., matende in sostanza ad un riesame dei fatti, atteso che la ritenuta configurabilità di una co-fideiussione tra i quattro garanti è frutto di una valutazione complessiva delle prove assunte, mentre non è emersa un’erronea ricog nizione della norma codicistica.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Quanto ai limiti della prova presuntiva, ex art. 2721 c.c., va osservato che il giudice può comunque farne applicazione, come per la prova testimoniale, tenuto conto del tipo di contratto; infatti, il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. –valevole anche per le presunzioni in virtù del richiamo dell’art. 2729, c.2, cc- per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass., n. 21411/22).

Non sono invece applicabili i limiti probatori relativi alla forma scritta del contratto, poiché la fideiussione è un contratto a forma libera.

Nella specie, la Corte d’appello, come detto, ha correttamente utilizzato vari elementi probatori presuntivi, o indiziari, afferenti alla condotta complessiva delle parti, al fine di ritenere che le parti abbiano stipulato una co-fideiussione, escludendo dunque la stipula di una pluralità di contratti di fideiussione.

Parimenti inammissibile è la doglianza relativa all’applicazione dei principi ermeneutici.

Invero, nell'int erpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass., n. 24699/21; n. 2173/22).Inoltre, p osto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/21).

Nelcaso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto, anzitutto, che la manifestazione letterale della volontà delle parti non sia decisiva, avendo qualificato “di stile” la suddetta clausola contrattuale circa il pieno effetto del contratto indipendentemente da altre garanzie, per poi effettuare un’interpretazione complessiva e sistematica degli elementi probatori acquisiti, noncensurabile in questa sede .

L a critica in questionenon declina argomentazioni illogiche o contraddittorie contenute nella sentenza impugnata, ma è piuttosto sostanzialmente diretta al riesame dell’interpretazione della Corte territoriale che ha valutato sia l’invocata clausola contrattuale, sia gli altri documenti ritenendo che essi, complessivamente ed unitariamente valutati, dep onessero a favore della configurabilità di un’unicaco-fideiussione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 14.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%quale rimborso forfettario delle spese generalied accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso32872/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentantep.t., elettivamente domic iliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e dife so , con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- NICOLO’ PALMERI, elettivamente domiciliatopresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres entato e difeso , con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 1072/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 16/5/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decretocon cui il Tribunale di Firenze aveva ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]., di pagare in favore del Banco di [OSCURATO:PERSONA] spa, la somma di euro 813.804,98 oltre interessi, nonché ingiunto allo stesso Palmeri e ad altri tre soggetti il pagamento della somma di euro 500.000,00 ciascuno quali fideiussori della suddetta società resasi debitrice per scoperto di conto corrente. Al riguardo, l’opponente allegò che la ricorrente aveva agito sull’erroneo presupposto dell’esistenza di quattro distinte fideiussioni a garanzia della stessa linea di credito, mentre in realtà i quattro garanti avevano inteso prestare un’unica fideiussione (rilevando che uno dei garanti aveva versato la somma di euro 500.000,00). L’opponente chiedeva dunque la revoca del decreto oppostoper l’intervenuta escussione della garanzia e, in subordine, la riduzione della somma dovuta ad euro 200.000,00 dovendo egli rispondere solo nei limiti dell’affidamento garantito pari a euro 700.000,00. Si costituì la banca eccependo che si trattava di fideiussione omnibus per cui la garanzia non era limitata come esposto dall’opponente, venendo altresì in rilievo plurime fideiussioni e non un unico atto di confideiussione. Con sentenza del 14.6.12 Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo (escluso il capo sulle spese di giudizio), condannando il Palmeri a pagare alla banca la minor somma di euro 313.804,98 avendo conteggiat o la somma corrisposta da uno dei garanti, e rilevando l’infondatezza del la tesi relativa alla co-fideiussione, mancando il collegamento teleologico tra i vari contratti. [OSCURATO:PERSONA] propose appello;si costituì la banca di [OSCURATO:SOCIETA], quale incorporante la banca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sentenza depositata il 16.5.18, la Corte territoriale di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, accertò che l’appellante nulla doveva alla banca in forza della fideiussione prestata il 20.1.04, osservando che: pur considerando distinte le quattro fideiussioni, le stesse recavano in dattiloscritto la stessa data (21 giugno), anche se poi di pugno proprio di due dei garanti era stata apposta la data del 20 giugno, e tutti avevano ricevuto il testo contrattuale nello stesso giorno; poteva dunque ritenersi l’unicità dell’operazione, elemento presuntivo della consapevolezza di ciascun garante del collegamento della propria obbligazione con quella degli altri; al riguardo, l’interesse degli stessi garanti era comune trattandosi dei quattro soci della società, debitore principale , che, in quel momento, aveva un’esposizione debitoria pari proprio ad euro 500,000,00; tali argomentierano sostenibili anche nel caso in cui le fideiussioni fossero state da considerare come omnibus; pertanto l’insieme di tali elementi (sostanziale contestualità; vincolo societario; unicità di debitore e di credito) dimostrava il collegamento tra le obbligazioni di garanzia assunte anche se nonne era stata fatta menzione nei singoli atti, specie considerando che in materia di fideiussione la manifestazione della volontà non deve necessariamente rivestire la forma scritta; ulteriore indice del suddetto collegamento era da ravvisare nella richiesta di due garanti, nell’agosto 2009, di un ulteriore affidamento per euro 700.000,00 fino al 30.9.09, nella quale era stato fatto riferimento anche agli altri garanti; in tale quadro probatorio complessivo non era significativa la clausola presente in ogni fideiussione secondo la quale la garanzia “aveva pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente o che fosse in seguito prestata”, trattandosi di clausola di stile destinata a disciplinare in generale i rapporti tra fideiussioni distinte, che non escludeva la possibilità di interpretare diversamente le varie fideiussioni in esame; non induceva a diversa conclusione il fatto che la banca avesse accordato negli anni successivi affidamenti fino ad oltre due milioni di euro, poiché ciò poteva essere correlato all’andamento della situazione economico-patrimoniale della società debitrice, considerando altresì che uno dei garanti aveva anche costituito un pegno su titoli avente valore di circa euro 820.000,00, garanzia aggiunta che non avrebbe avuto ragion d’essere se quelle personali fossero state complessivamente pari a due milioni; altri indici del suddetto collegamento tra le fideiussioni erano costituiti da un estratto dell’archivio della centrale-rischi della banca d’Italia riferito ad uno dei garanti dal quale si evinceva il riferimento a tutti i garanti quali cointestatari e all’importo garantito di euro 500.000,00, e da altra segnalazione della banca alla stessa centrale-rischi nella quale i garanti erano statidefiniti cointestatari con medesimo importo garantito; tale ingterpretazione era stat a affermato da a ltra sentenza della medesima Corte d’appello; pertanto, a seguito del pagamento effettuato da uno dei garanti nulla era dovuto dall’appellante. Il banco di [OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con due motivi.Palmeri resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.1946 cc, per averla Corte d’appello ritenuto che i quattro garanti erano coobbligati per aver prestato una medesima fideiussione a garanzia dello stesso credito, ritenendo prova ti l a consapevolezza di ciascun garante dell’altrui garanzia e il comune interesse. Al riguardo, la ricorrente si duole che: la Corte territoriale abbia adottato tale interpretazione degli elementi probatori, pur in mancanza della prova che al momento della sottoscrizione delle garanzie ogni garante fosse stato consapevole delle altrui fideiussioni (come ritenuto in citate sentenze della stessa Corte e del Tribunale di Firenze); tale interpretazione era in sostanza fondata sul sillogismo tra l’identità del debito garantito, qualità dei soci, contestualità delle forme,e la comune consapevolezza. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cpc, 2702, 2721, 2727, 2729, 1362, cc, per aver la Corte d’appello ritenuto raggiunta la prova della stipula di un’unica co-fideiussione sulla base di alcuni elementi indiziari, pur in presenza di un contratto scritto che sanciva la piena efficacia della fideiussione “indipendentemente da qualunque garanzia già esistente o che fosse in seguito prestata a favore del Banco nell’interesse del debitore medesimo”, e senza considerare che le presunzioni semplici possono trovare applicazione nell’accertamento dei fatti storici, ma non nell’interpretazione degli accordi negoziali. In particolare, la ricorrente assume che: l’intenzione della banca di costituire fideiussioni plurime fino alla concorrenza di euro 500.000,00 per ciascun garante era desumibile non solo dalla circostanza della sottoscrizione di quattro distinti atti di garanzia, ma anche dal fatto che gli affidamenti concessi alla società aumentarono nel tempo, incrementando, nel gennaio 2004, la suddetta somma inizialmente garantita e, quindi, nel marzo successivo sino ad euro 900.000,00 e nel giugno dello stesso anno sino ad euro 2.000.000,00; ciò dimostrava dunque un piano di finanziamento progressivo alla CBP Immobiliare, senza la richiesta d’integrazioni della garanzia del debito; al contrario la sentenza impugnata aveva erroneamenteaffermato che la richiesta di ulteriore affidamento di euro 700.000,00 era stata presentata da due fideiussori nell’agosto del 2009,anziché dalla [OSCURATO:SOCIETA]; infine l’estratto della segnalazione della centrale- rischi non costituiva un indizio presuntivo della sussistenza di una confideiussione da parte dei vari garanti. Il primo motivo è inammissibile. Al riguardo, va osservato che l'istituto della co-fideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., è caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell'obbligazione nei rapporti interni in virtù del diritto di regresso, che, ex art. 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l'intero (Cass., n. 3628/16). Perchè ricorra la fattispecie della co-fideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che più persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualità di manifestazione di volontà, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché però esista un intento, comune a tutti i co-fideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., n. 18650/11). In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1304 cod. civ. può essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della co-fideiussione; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte deifideiussori, la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 cod. civ. (Cass., n. 16561/10). Ora, nella fattispecie, la Corte d’appelloha ritenuto dimostrato il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, attraverso vari elementi probatori di carattere presuntivo, esaminati nel loro complesso. La ricorrente si duole, in sostanza, di un’erronea interpretazione dell’art. 1946 c.c., matende in sostanza ad un riesame dei fatti, atteso che la ritenuta configurabilità di una co-fideiussione tra i quattro garanti è frutto di una valutazione complessiva delle prove assunte, mentre non è emersa un’erronea ricog nizione della norma codicistica. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Quanto ai limiti della prova presuntiva, ex art. 2721 c.c., va osservato che il giudice può comunque farne applicazione, come per la prova testimoniale, tenuto conto del tipo di contratto; infatti, il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. –valevole anche per le presunzioni in virtù del richiamo dell’art. 2729, c.2, cc- per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass., n. 21411/22). Non sono invece applicabili i limiti probatori relativi alla forma scritta del contratto, poiché la fideiussione è un contratto a forma libera. Nella specie, la Corte d’appello, come detto, ha correttamente utilizzato vari elementi probatori presuntivi, o indiziari, afferenti alla condotta complessiva delle parti, al fine di ritenere che le parti abbiano stipulato una co-fideiussione, escludendo dunque la stipula di una pluralità di contratti di fideiussione. Parimenti inammissibile è la doglianza relativa all’applicazione dei principi ermeneutici. Invero, nell'int erpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass., n. 24699/21; n. 2173/22).Inoltre, p osto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/21). Nelcaso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto, anzitutto, che la manifestazione letterale della volontà delle parti non sia decisiva, avendo qualificato “di stile” la suddetta clausola contrattuale circa il pieno effetto del contratto indipendentemente da altre garanzie, per poi effettuare un’interpretazione complessiva e sistematica degli elementi probatori acquisiti, noncensurabile in questa sede . L a critica in questionenon declina argomentazioni illogiche o contraddittorie contenute nella sentenza impugnata, ma è piuttosto sostanzialmente diretta al riesame dell’interpretazione della Corte territoriale che ha valutato sia l’invocata clausola contrattuale, sia gli altri documenti ritenendo che essi, complessivamente ed unitariamente valutati, dep onessero a favore della configurabilità di un’unicaco-fideiussione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 14.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%quale rimborso forfettario delle spese generalied accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per
Sentenza Cassazione n. 08697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris