CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 13208/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, con le quali si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le pronunce consequenziali. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Forlì, con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Nicola e GULLOTTA Margherita erano stati condannati per concorso in furto aggravato in abitazione e abusivo utilizzo di carte di pagamento, ai danni di EMILIANI Silvia, avvenuto mediante impossessamento, previa introduzione all'interno dei locali della ditta presso la quale la vittima lavorava, destinati anche a privata dimora, di una carta bancomat e di una carta di credito, sfilandole dal portafogli custodito nella borsa della vittima, carte poi utilizzate a più riprese, come descritto nel capo d'imputazione sub B (in Forlì il 13 febbraio 2006, per il capo A; il 13 e il 14 febbraio 2006 per il capo B); con la recidiva, il primo, specifica, reiterata e infra quinquennale; la seconda, infra quinquennale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] con difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha rilevato la prescrizione del reato prima della sentenza d'appello, deducendo violazione dell'art. 157, cod. pen., contestando il computo della recidiva, nel caso in esame, aggravante rispetto alla quale rileva il difetto dei relativi presupposti, essendosi la Corte limitata ad attestarne la contestazione senza una valutazione effettiva dei presupposti legali. 3. Il Procuratore generale, in persona dell'Avvocato generale Pasquale FIMIANI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le pronunce consequenziali. 4. Anche la difesa ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento di quelle rassegnate nel ricorso per le motivazioni tutte ivi espresse e riportandosi integralmente ad esse. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente ha articolato il motivo sul presupposto che i giudici del merito avessero ritenuto la recidiva senza operare un vaglio dei presupposti applicativi, né motivare in ordine alla sua sussistenza. Tuttavia, la mancata esclusione della recidiva è questione non devoluta al giudice d'appello, essendosi la parte appellante limitata a rilevare in quella sede l'eccessività dell'aumento operato a titolo di continuazione. Cosicché essa non può costituire oggetto di argomentazione difensiva in questa sede di legittimità (cfr., ex multis, sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Rv. 270316; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745; sez. 5, n. 111 del 10/9/2021; sez. 3, n. 2343 del 28/9/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.274346). Va, peraltro, precisato che il motivo di ricorso ha riguardato solo il reato di cui al capo A) dell'imputazione, nulla avendo la parte argomentato in ordine al diverso reato di cui al capo B). Evidente conferma di ciò si rinviene, oltre che dal tenore dell'atto di ricorso, soprattutto da quanto affermato nella parte conclusiva di esso, ove si fa specifico riferimento al solo reato di furto aggravato in abitazione. Né la eventuale prescrizione del reato di cui al capo B) può esser rilevata d'ufficio da questa Corte, ancorché in ipotesi essa sia maturata prima della sentenza impugnata: sul punto, infatti, soccorre il diritto vivente, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede (nella specie, si ribadisce, il motivo d'appello ha riguardato solo l'aumento per la continuazione) e neppure dedotta con i motivi di ricorso, come avvenuto nel caso in esame (cfr. Sez. unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 129, cod. proc. pen., non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente /- [OSCURATO:PERSONA]