CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Augusta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9. [OSCURATO:PERSONA], nata Lizzanello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 11. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aradeo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 aprile 2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi h), p), r), aa), ac), ad), ae), bh) e bi) con cleclaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di c:ui al capo g) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso per i restanti motivi; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), r), ae), ba), bi) e bz) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi d) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), r) e b) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi g) e dn) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi be), bh), bl) e cb), con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi m) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), ar) e cf) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo c) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo ba) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideterminazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo m) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi p), aa), ab), ac) e bq) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideternninazione della pena con riguardo ai reati di cui al capo n) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi; per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai capi s) e be) con declaratoria di estinzione dei relativi reati per intervenuta prescrizione, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rideternninazione della pena con riguardo ai reati di cui ai capi cq) e du) della rubrica e dichiarando inammissibile il ricorso nei restanti motivi; per [OSCURATO:PERSONA] l'annullamento con declaratoria di estinzione dei reati contestatigli per intervenuta prescrizione; di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato dello Stato, in difesa della parte civile Ministero dell'Interno, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del collega [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del collega [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, visti gli artt. 605 e 592 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 2 luglio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - riqualificati i fatti di cui ai capi DN), DO), DQ) e DS) nella contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i fatti sono estinti per prescrizione; - riqualificati nei riguardi di tutti gli imputati i fatti originariamente contestati ai sensi dell'art. 317 cod. pen. in quelli di cui all'art. 319 quater cod. pen., ha ridotto la pena a: - [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi undici di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi otto di reclusione;[OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi tre di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi sei di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi cinque di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi sei di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro, giorni quindici di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi sette di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre, mesi tre di reclusione. La Corte di appello ha, inoltre, dichiarato la nullità della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi U), CG) e CZ), disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce e ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite Ministero dell'Interno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione hanno presentato ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocal:o [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]:i nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi: a) la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare specificamente sulle censure dedotte nell'atto di appello; b) la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157, 158 e 161 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non ancora prescritti i delitti contestati al capo g) dell'imputazione.La sentenza impugnata, anche in tema di prescrizione, avrebbe, infatti, operato un giudizio generalizzato, valevole indistintamente per tutti gli imputati e avrebbe errato nel ritenere «la condotta più antica (di aprile 2009)» e, dunque, che «i reati di induzione indebita non si prescriveranno prima del febbraio 2022». La Corte di appello non avrebbe, tuttavia, considerato che al ricorrente sarebbero contestate al capo b) condotte risalenti persino al giorno di Natale del 1999 o del 2008. Alla data di pronuncia della sentenza impugnata (30 aprile 2021), dunque, sarebbe già maturata la prescrizione dei delitti contestati. c) la violazione degli artt. 319 quater e 319 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello, nel derubricare i fatti contestati in condotte di induzione indebita secondo i dettami delle Sezioni Unite Maldera (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258474 - 01), non avrebbe considerato che le richieste di danaro erano state accettate dai privati non per un abuso induttivo, per prevaricazione o intimidazione, ma per mera convenienza; le condotte accertate avrebbero, dunque, dovuto essere qualificate ai sensi dell'art.319 cod. pen., con conseguente annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. c) la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., in quanto la Corte di appello erroneamente non avrebbe ritenuto applicabile la circostanza del danno economico di speciale tenuità, pur a fronte di utilità illecitamente percepite che oscillavano tra i 25 e 50 euro. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi: a) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. peri. e il vizio di motivazione sul punto in relazione ai capi d), p), q), r), ae), ba), bi),, bz) e du). La sentenza impugnata, anche in tema di prescrizione, avrebbe operato un giudizio generalizzato, valevole indistintamente per tutti gli imputati e avrebbe errato nel ritenere «la condotta più antica (di aprile 2009)» e, dunque, che «i reati di induzione indebita non si prescriveranno prima del febbraio 2022». La Corte di appello avrebbe, tuttavia, errato nel computo del decorso delle sospensioni (confondendo il 28 marzo 2014 c:on il 23 marzo 2014) e, dunque, la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere non ancora prescritti i delitti contestati al capo g) dell'imputazione. b) la violazione degli artt. 125, comma 3, 546 e 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto nell'atto ciii appello la difesa aveva contestato che il Tribunale si era limitato a trascrivere le dichiarazioni di vari testi, senza operare alcuna valutazione in ordine alle singole contestazioni mosse nei confronti di ciascun imputato e la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la specifica posizione dell'imputato. c) la violazione degli artt. 319, 157 e 161 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare sulle censure svolte nell'atto di appello volte a dimostrare che la condotta dell'imputato si era risolta nell'esercizio di una mera pressione ambientale. Le condotte accertate, dunque, avrebbero dovute essere ascritte alla fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen. ed essere dichiarate prescritte. d) la violazione degli artt. 323 bis e 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla concessione delle attenuanti generiche in ragione dell'esiguo valore delle somme e dei doni ricevuti (panettone e spumante). 5. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Fabio C:azzato, deduce tre motivi e, segnatamente: a) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157-161 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel determinare il tempus commissi delicti in relazione ai reati contestati all'imputato e il computo complessivo dei periodi di sospensione della prescrizione. La sentenza impugnata, peraltro, si sarebbe riportata integralmente alla sentenza di primo grado senza esaminare le specifiche censure svolte dalla difesa dell'imputato. b) la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale con riferimento al capo r) della rubrica, in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato sulla censura formulata nell'atto di appello in ordine al fatto che il Cazzato sarebbe stato condannato per le condotte poste in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] sia nella imputazione contestata al capo r) che in quella contestata al capo g); - c) la mancanza e la contraddittorietà della motivazione anche con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche, richieste sulla base della resipiscenza dell'imputato e delle sue "Note caratteristiche", e alla dosimetria della pena in concreto inflitta. 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce sei motivi: a) l'inosservanza degli artt. 125, comnna 3, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla verifica sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati all'imputato e in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, nonché la mancanza di motivazione e il travisamento della prova per l'omesso apprezzamento di elementi decisivi e di prove a discarico con riferimento a tutti i capi riferibili all'imputato; b) la violazione degli artt. 495, comma 2, e 190 cod. pro:. pen. per mancata assunzione di prove decisive, consistite nel riconoscimento dell'imputato; c) la violazione degli artt. 416 cod. peli, e 129 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato associativo; d) l'inosservanza degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., in materia di prescrizione dei reati; e) l'inosservanza degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., in ordine al computo dei periodi di sospensione della prescrizione e degli effetti dell'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle [OSCURATO:PERSONA] cui aveva aderito il difensore. 7. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce cinque motivi: a) l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 157, 161 e 319 quater cod. pen. e all'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione sul punto. La Corte di appello avrebbe errato nel calcolo del termine della prescrizione, che sarebbe maturato già all'atto della pronuncia della sentenza in grado di appello (e, segnatamente, in data 28 aprile 2021), in quanto sarebbe errato il computo indicato in sentenza; in particolare, all'udienza del 20 dicembre 2013, il Tribunale aveva rinviato il processo per il seguito dell'attività istruttoria alla data del 28 marzo 2014 e non già a quella del 23 marzo 2014. b) la violazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. e la contraddittorietà della motivazione sul punto in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione ai delitti contestati ai capi c), p), ar)„ cf) e do). La Corte di appello, infatti, pur avendo prosciolto per prescrizione l'imputato dal delitto contestato al capo do), avrebbe operato l'aumento di pena per la prescrizione per quattro e non già per tre reati. c) la violazione degli artt. 125, comma :3, e 546 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe operato una disamina generalizzata e indifferenziata dei reati commessi da tutti gli imputati, omettendo ogni valutazione del singolo episodio contestato e l'esame delle censure formulate nell'atto di appello. d) la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., in relazione all'art. 319 cod. pen., e il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso la valutazione probatoria delle dichiarazioni rese in dibattimento, pur a fronte di specifiche deduzioni difensive.e) la violazione degli artt. 323 bis, 133, 81, 62 n. 4, 62 bis cod. pen. per mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello non avrebbe risposto alle censure relative alla mancata applicazione di tali attenuanti in ragione della particolare tenuità dei fatti e della scarsa entità del danno cagionato. 8. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce quattro motivi e, segnatannente: a) la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato. Il Tribunale avrebbe omesso di accertare in concreto la posizione del ricorrente, limitandosi ad operare una valutazione globale ed indifferenziata del materiale probatorio e la Corte di appello, ignorando le censure svolte, avrebbe reiterato il medesimo vizio della motivazione. b) la violazione degli artt. 129 cod. proc:. pen., 157, 158 e 161 cod. pen., in quanto la Corte di appello, operando una valutazione unitaria e indistinta quanto al tempus commissi delicti, avrebbe obliterato che alla data dell'emissione della sentenza impugnata era già decorso il termine di prescrizione per i reati contestati al Lanza. La Corte di appello avrebbe, infatti, errato nel computo del termine di sospensione e, comunque, anche indipendentemente da questo computo, le condotte più risalenti sarebbero state consumate negli anni che vanno dal 2006 al 2008; il termine di prescrizione sarebbe, dunque, maturato anche indipendentemente dal computo complessivo delle sospensioni del corso della prescrizione. c) la violazione degli artt. 319 e 319-quater cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe obliterato che in alcune occasioni sarebbero stati gli imprenditori a consegnare agli agenti della Polizia stradale somme di danaro o utilità, senza ricevere alcuna richiesta, pressione o prevaricazione abusiva da parte degli agenti. Si sarebbe, dunque, al cospetto di condotte di concussione ambientale, che, in assenza di atti di costrizione o di induzione, dovrebbe essere ascritta alla fattispecie di cui all'art. 319 cod. pen., essendosi in presenza di una libera contrattazione. I privati, per converso, si sarebbero determinati al pagamento e alle promesse per mero calcolo utilitaristico e in assenza di prevaricazione. d) violazione degli artt. 323 bis, 62 n. 4 e 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alle censure svolte sul punto nell'atto di appello.9. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce sei motivi di ricorso e, segnatamente: a) la violazione degli artt. 319 quater cod. pen, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto contestato al capo m). Si duole il ricorrente che la Corte di appello ha confermato l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il delitto contestato al capo m), pur riqualificato in quello di cui all'art. 319 quater cod. pen., limitandosi a riprendere la motivazione della sentenza di primo grado e senza alcuna argomentazione esplicativa in ordine alle censure formulate nell'atto di appello, con una motivazione indistintamente riferita a tutti gli imputati. Mancherebbe, dunque, l'accertamento e la motivazione di ciascuna condotta di induzione indebita contestata e, segnatamente, la valutazione dei singoli fatti e delle condotte addebitata a ciascun imputato e dei criteri di valutazione delle prove raccolte sul punto. Molte parti lese, inoltre, non avrebbero riconosciuto il ricorrente e, comunque, l'erogazione di regalie in favore della [OSCURATO:PERSONA] per le festività natalizie o pasquali avrebbe formato oggetto di una consuetudine ventennale. Il ricorrente avrebbe preso servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce solo del 2004 e, dunque, non potrebbero essere riferito allo stesso condotte anteriori a tale anno. b) la violazione degli artt. 319 quater cod. pen, 546, comma 1, lett. e), 125, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in ordine alla responsabilità per il delitto contestato al capo ba). La Corte di appello avrebbe omesso ogni valutazione degli elementi di prova acquisiti nel processo nei confronti del ricorrente e, dunque, difetterebbe la motivazione sul punto. c) la violazione degli artt. 158, 159 e 161 cod. pen. in ordine alla mancata declaratoria della prescrizione per i delitti di cui ai capi m) e ba), in quanto la Corte di appello avrebbe errato nell'individuare «la condotta più antica». Nel caso di specie le condotte più antiche contestate al ricorrente risalirebbero al Natale 2008 (capo m) e al 24 rebbraio 2009 quanto al capo ba). Le sospensioni del corso della prescrizione indicate dalla Corte di appello, inoltre, non sarebbero riferibili al ricorrente per la mancata astensione del difensore alle astensioni collettive dalle udienze penali; d) l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 416, 158 cod. pen. e degli artt. 129, comma 2, 546, comma 1, lett. e) e 125 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle censure mosse nell'atto di appello relativamente alla declaratoria della prescrizione del delitto contestato al capo a) nei confronti dell'imputato, ancorché difettasse la prova della sua partecipazione all'associazione a delinquere; e) la violazione e l'inosservanza degli artt. 62 bis, 132, 133 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche solo in modo generalizzato e unitario, senza considerare le circostanze soggettive o oggettive dedotte in favore dell'imputato nell'atto di appello, stante il suo ruolo marginale in ragione delle mansioni svolte di operatore radio. f) la violazione degli artt. 74, 76, 538,, comma 1, e 5:39, comnna 1, 546, comma 1, lett. e) e n. 3, cod. proc. pen. e l'inosservanza della legge penale in ordine all'omessa motivazione in punto di risarcimento in favore delle parti civili rispetto alle censure formulate nell'atto di appello. 10. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce cinque motivi e, segnatannente: a) il vizio di omessa motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi q) e cf), per i quali nei motivi di appello era stata invocata l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, in quanto la Corte di appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado, accorpando indistintamente tutti i capi di imputazioni e astenendosi dal vagliare la posizione di ciascun imputato; b) la mancanza della motivazione in ordine al motivo formulato nell'atto di appello in ordine alla violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione all'art.416 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato sulle censure volte a dimostrare l'insussistenza della condotta partecipativa dell'imputato. c) l'omissione di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti formulata nell'atto di appello, in ragione dell'ammontare esiguo (85 euro) delle somme che l'imputato avrebbe illecitamente percepito; d) l'omissione di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti formulata nell'atto di appello, in ragione dell'incensuratezza dell'imputato, del periodo di custodia cautelare patito e della durata degli arresti domiciliari subiti; e) l'omessa declaratoria della prescrizione per i reati di cui ai capi q), bq), cf) e cm) intervenuta già prima della prescrizione della sentenza di secondo grado, in ragione dell'errato computo dei termini di sospensione della prescrizione. 11. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce cinque motivi e, segnatamente:a) l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 319-quater cod. pen. in relazione all'art. 546, comnna 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sentenza impugnata avrebbe operato un acritico riferimento alla motivazione della decisione di primo grado senza esaminare le singole posizioni e le singole censure formulate nell'atto di appello; b) l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto la prescrizione dei reati in contestazione sarebbe maturata in data anteriore alla sentenza di appello, essendo stato il delitto di cui al capo o) contestato come commesso «sino all'aprile 2009», e quello di cui al capo du) contestato come commesso sino «alla Pasqua del 2009». c) l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 319 (nella formulazione anteriore alla riforma) e 319-quater cod. pen. in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato l'esclusione della qualificazione delle predette condotte in termini di corruzione, limitandosi ad affermazioni apodittiche; d) l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe risposto alle censure formulate sul punto, volte a dimostrare la concedibilità delle attenuanti generiche in ragione delle blande pressioni esercitate sui privati e dell'interrogatorio reso nel corso delle indagini; e) l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato l'aumento per la continuazione e, in particolare, in assenza di esplicazione, un singolo reato (quello contestato al capo du) avrebbe ricevuto il medesimo aumento di pena di quello inflitto per le condotte plurime contestate al capo o); f) l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 29 e 32 cod. pen. e il difetto di motivazione sul punto con riguardo alle pene accessorie. g) l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 1E35 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe stato motivato il risarcimento del danno disposto. 12. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Ugo R.izzello, deduce sei motivi e, segnatamente: a) l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e degli artt. 157-161 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto; b) la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta della motivazione in relazione al capo n).; c) la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), per mancanza assoluta della motivazione in relazione al capo p);d) la violazione degli artt. 125, comma 3, 192, COMMEI 1, 546, comma 1, lett. e), 125 cod. proc. pen. per mancanza assoluta della motivazione in relazione ai capi aa), ab) e ac); e) la violazione degli artt. 125, connma 3, 192, comma 1, 546, comma 1, lett. e), per mancanza assoluta della motivazione in relazione al capo bq); f) la violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla pena inflitta e agli aumenti di pena applicati per la continuazione. 13. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi e, segnatamente: a) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello, limitandosi a riprodurre la sentenza di primo grado, avrebbe motivato senza indicare elementi individualizzanti in ordine alla responsabilità dell'imputato e rispondere agli specifici motivi proposti nell'atto di appello; b) la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel non dichiarare la prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata. 14. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo deduce il vizio di motivazione mancante, contraddittoria o illogica. Deduce il ricorrente che al momento delle indagini lo stesso era già pensionato da tempo, e, dunque, era da tempo privo di capacità induttiva legata alla qualifica pubblica; le testimonianze raccolte in dibattimento, inoltre, per la loro genericità, non avrebbero consentito di individuare, neanche una volta, le circostanze di tempo nelle quali si sarebbe svolta la condotta c:ontestata. Proprio in ragione del pensionannento dell'imputato, le condotte contestate non potrebbero che essere anteriori al 1 giugno 2008 e, dunque, i reati accertati avrebbero già dovuto essere dichiarati prescritti. 15. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce sette motivi e, segnatamente: a) l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., con riferimento al reato contestato al capo cp), in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel computare il corso della sospensione della prescrizione; b) l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen., in relazione al delitto contestato al capo 12 cp), in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura difensiva volta a dimostrare che il Tarantino dal 24 novembre 2007 al 31 luglio 2009 sarebbe stato addetto solo a servizi interni e, quindi, come il tempus commissi delicti andasse riconsiderato sulla base di questo rilievo e fissato «a Natale 2007». Il reato, ad avviso del ricorrente, si sarebbe già prescritto in data 19 giugno 2019 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata. Deduce il difensore che la Corte di appello avrebbe disatteso le censure formulate nell'atto di appello, rilevando come anche l'imputato avesse partecipato alla spartizione dei pacchi dono ricevuti dall'intera sezione, ma l'imputazione di cui al capo cp) riguardava specificamente una condotta attiva di induzione posta in essere con il collega [OSCURATO:PERSONA]. c) l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e), 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato sulle censure svolte nell'atto di appello ed avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza alcuna specificazione della posizione dell'imputato, operando un apodittico riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado. d) la violazione degli artt. 319-quater cod. pen., 27 Cost, 553, 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la sentenza impugnata avrebbe operato un acritico riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado senza esaminare le singole censure formulate nell'atto di appello. e) l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 319, 157 e 161 cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe esaminato le specifiche censure svolte nell'atto di appello, volte a pervenire alla qualificazione dei fatti contestati come condotte di corruzione. f) l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 416 cod. pen., 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato sulla richiesta della difesa di far operare l'effetto estensivo dell'impugnazione con riferimento alla sentenza che aveva assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto associativo per insussistenza del fatto, sentenza non appellata dal Pubblico Ministero; g) l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 323 bis e 62, primo comma, n. 4 cod. pen., degli artt. 123-133, 81 e 62 bis cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato specificamente sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche e in punto di dosimetria della pena. h) l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 317 bis, 32, 32 quater, 32 quinquies cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe motivato specificamente sulle statuizioni accessorie in relazione alla posizione dell'imputato, che avrebbe lasciato il servizio in ragione del pensionamento dal primo agosto 2009. 16. In data 9 maggio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi, deducendo in relazione al primo motivo del ricorso, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen., e la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, in quanto il termine di prescrizione per tutti i reati contestati all'imputato sarebbe integralmente decorso ben prima della sentenza della Corte di appello di Lecce. 17. In data 16 maggio 2022 il Procuratore Generale ha depositato una memoria nella quale ha anticipato le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano. 2. Per esaminare adeguatamente i motivi di ricorso è necessario premettere che agli imputati, tutti agenti della [OSCURATO:PERSONA] in servizio alla Polstrada di Lecce, è contestato di essere stati partecipi di una associazione a delinquere, di cui agli artt. 416 e 61 n. 9 cod. pen., contestata al capo a), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al compimento di una serie indeterminata di reati di concussione, corruzione, falso in atto pubblic:o, rifiuto di atti di ufficio e porto di armi. Secondo l'ipotesi di accusa, gli imputati avrebbero assicurato a imprenditori e a utenti della strada, in cambio dell'erogazione di danaro, beni o altre utilità, l'esenzione da eventuali controlli e, comunque, dalle contestazioni di violazioni alle norme del codice della strada. Agli imputati è stata, inoltre, contestata la commissione di plurimi delitti scopo di falsità, di rifiuto di atti di ufficio, di concussione e di porto di armi. 2.1. La sentenza di primo grado ha condannato gli imputati solo per i delitti di porto d'armi e di concussione, dichiarando la prescrizione per il delitto associativo e per alcuni delitti scopo e assolvendo gli imputati per i residui delitti contestati. 2.2. La Corte di appello di Lecce ha riqualificato i delitti Ci porto d'armi nella contravvenzione di detenzione abusiva di armi di cui all'art. 697 cod. pen., dichiarando questi reati prescritti.La Corte di appello ha, inoltre, confermato le condanne per i delitti di concussione, previa riqualificazione degli stessi in ipotesi di induzione indebita. La sentenza impugnata rileva sul punto che «in buona sostanza tutti gli imprenditori e gli autotrasportatori (nominativamente indicati nella sentenza di primo grado, cui si rinvia).., hanno concordemente dichiarato di aver subito chiare, inequivocabili pressioni, più o meno esplicite, dagli agenti della Polstrada imputati, affinché versassero loro periodiche somme di danaro (o corrispondenti beni) per ottenere l'attenuazione o per evitare l'inasprimento dei controlli di polizia nei confronti dei loro automezzi commerciali... In ossequio ai chiari e condivisibili principi enucleati dalla Cassazione a Sezioni Unite, deve ritenersi che le descritte pressioni degli agenti della polizia stradale abbiano integrato una condotta di persuasione, di suggestione, di pressione morale condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario (rispetto alla vera violenza e minaccia); destinatario che, disponendo di maggiori margini decisionali, ha finito col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta solo perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale costituito dalla mancata elevazione della contravvenzione o, comunque, dalla garanzia dell'attenuazione, ove non la cessazione dei controlli stradali dei propri automezzi commerciali». La Corte di appello ha, inoltre, operato un calcolo unitario del termine di prescrizione dei reati contestati, ritenendo «la condotta più antica (di aprile 2019)» e, dunque, ha precisato che, in ragione del termine decennale di prescrizione e delle «numerosissime sospensioni dichiarate nel corso del giudizio di primo grado, nonché per il Covid...e nel corso del giudizio di appello», «i reati di induzione indebita non si prescriveranno prima del febbraio 2022». 3. Tutti i ricorrenti, con varietà di accenti ma con percorsi argomentativi comuni, hanno proposto motivi di ricorso relativi alla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. e hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di appello. 4. Preliminare è la trattazione del comune motivo di ricorso relativo alle carenze della motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti deducono di aver specificamente eccepito, a mezzo dei rispettivi atti di appello, la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Lecce avrebbe omesso di accertare le posizioni dei singoli ricorrenti, limitandosi ad effettuare una valutazione globale e indifferenziata del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio.Ad avviso degli appellanti, dunque, il Tribunale, omettendo di procedere ad un'analisi delle prove acquisite in relazione a ciascun singolo imputato e ad ogni singola imputazione, avrebbe violato il disposto degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. Rilevano, inoltre, i ricorrenti che la sentenza della Corte d'appello, lungi dall'emendare il vizio della sentenza di primo grado, lo avrebbe perpetuato sotto un duplice profilo. La Corte di appello di Lecce, infatti, non solo avrebbe omesso totalmente di motivare sulle censure di omessa motivazione formulate negli atti di appello, ma sarebbe anche incorsa nel medesimo vizio che aveva caratterizzato la sentenza di primo grado, ovvero quello di valutare globalmente le posizioni dei singoli appellanti senza alcuna valutazione critica del materiale probatorio acquisito in relazione e singoli imputati e a ciascun capo ciii imputazione contestato. La Corte di appello, infatti, avrebbe confermato la sentenza di primo grado, accorpando indistintamente tutti i capi di imputazioni ed astenendosi dal vagliare la posizione di ciascun imputato rispetto al singolo reato oggetto di addebito. Deducono, infatti, i ricorrenti che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione della responsabilità penale degli imputati per i delitti contestati, pur riqualificati in modo generalizzato in quello di cui all'art. 319 quater cod. pen., limitandosi a riprendere la motivazione della sentenza di primo grado e senza alcuna argomentazione esplicativa in ordine alle censure formulate nell'atto di appello, con una motivazione indistintamente riferita a tutti gli imputati. La sentenza impugnata, dunque, non consentirebbe di comprendere il percorso logico giuridico che ha condotto all'affermazione della responsabilità di ciascun imputato, in quanto la Corte di appello non avrebbe esaminato i singoli episodi ed avrebbe, invece, proceduto alla ricostruzione di mere «tipologie di condotte» generalizzate e unitarie. 5. I motivi di ricorso relativi all'omessa motivazione sulle censure svolte negli atti di appello sono fondati e il loro accoglimento assume efficacia assorbente rispetto a ogni altra questione dedotta. 6. La sentenza emessa dal Tribunale di Lecce all'esito del giudizio dibattinnentale di primo grado ha omesso di motivare in ordine a ciascuna specifica imputazione contestatagli imputati, in quanto si è limitata ad assemblare i verbali delle testimonianze assunte in dibattimento, senza operare alcuna valutazione degli stessi. Il Tribunale, infatti, dopo aver riportato integralmente la deposizione del principale teste dell'accusa, il [OSCURATO:PERSONA], ha sintetizzato le deposizioni di altri testi e, nella parte finale della sentenza (da pag. 237 a pag. 253), ha motivato sulla qualificazione dei reati contestati (associazione a delinquere, concussioni, falsi) in modo unitario e generalizzante, senza, tuttavia, esaminare gli specifici episodi contestati a ciascun imputato. La motivazione della sentenza di primo grado può, dunque, ritenersi omessa, in quanto difetta in radice della valutazione delle condotte addebitate a ciascun imputato. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, in tema di motivazione della sentenza, la previsione dell'art. 546, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nella parte in cui prescrive che siano esposti, in modo conciso, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione e che siano indicati i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati, impone al giudice di non limitarsi a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, ma di sintetizzarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile la base fattuale del proprio ragionamento (ex plurimis: Sez. 3, n. 38478 del 11/06/2019, Salomone, Rv. 276753 - 01). L'onere di valutazione dei mezzi istruttori e di esposizione dei passaggi logici che fondano il convincimento del giudice non è, infatti, soddisfatto dalla pedissequa trascrizione delle dichiarazioni testimoniali non acc:ompagnata da una riconsiderazione critica di esse (e multis: Se;:. 2, n. 43732 del 09/10/2007, Rv. 238805; Sez. 5, n. 53222 del 25/10/2018, non massimata). L'esplicito richiamo, nell'art. 546, comrna 1, lett. e), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comnna 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103, alla necessità di indicare non solo le prove, ma anche i risultati acquisiti e i criteri di valutazione, del resto, impone al giudice di non limitarsi ad una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo ma di esaminarne in modo critico i contenuti in modo da rendere comprensibile (ed ostensibile) la base fattuale del suo ragionamento. La tecnica di riportare per esteso nel contesto del provvedimento il contenuto delle deposizioni testimoniali, peraltro, non assolve, l'onore di valutazione dei mezzi istruttori e di esposizione dei passaggi logici a supporto del proprio convincimento circa le medesime prove, ove non sia ravvisabile nel contesto della motivazione una riconsiderazione critica delle stesse. Il giudice, infatti, non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico» della dichiarazione stessa (Sez. 5, n. 6766 del 18/11/2019, dep. 2020, non massimata). La motivazione della sentenza, nella propria valenza costituzionale, deve, infatti, consentire alle parti di comprendere il percorso logico-giuridico che lo ha condotto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato e nel caso di specie tale percorso non è stato in alcun modo illustrato nella sentenza. 7. Il vizio di radicale omissione della motivazione che affligge la sentenza di primo grado è, invero, ravvisabile anche in relazione alla senl:enza della Corte di appello di Lecce. Le difese di tutti gli imputati hanno, infatti, eccepito, nei rispettivi atti di appello, l'omissione della motivazione in relazione alle singole condotte contestate, ma la Corte di appello di Lecce non ha considerato tali censure, omettendo ogni risposta sul punto. La Corte di appello, a fronte di questo vizio, dedotto specificamente dagli imputati negli atti di appello, avrebbe, invero, dovuto surrogare la motivazione mancante, pronunciandosi sul merito delle singole imputazioni contestate. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Aprea, Rv. 24411.8 - 01, la Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa). L'art. 605 cod. proc. pen. dispone, infatti, che il giudice d'appello deve sempre pronunciare nel merito, confermando o riformando la sentenza impugnata, salvi i casi di annullamento previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. con riferimento a ipotesi di nullità assolute o a regime intermedio, sicché, integrando la mancanza di motivazione una nullità relativa, non può conseguirne l'annullamento della sentenza appellata. 8. A fronte delle specifiche censure formulate dalle difese nei propri atti di gravame, la Corte di appello di Lecce ha, invece, ritenuto di assolvere all'obbligo costituzionale di motivazione, affermando che il compendio probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado fosse idoneo a confermare le statuizioni della sentenza di primo grado, ancorché le condotte di concussione accertate dovessero tutte essere ascritte alla meno grave fattispecie di induzione indebita. 18 3e" In tal modo, tuttavia, la Corte di appello, richiamandosi in modo generalizzato alla sentenza di primo grado, non ha considerato le specifiche censure di omessa motivazione formulate dalle difese nei rispettivi atti di appello e, dunque, a sua volta, ha omesso la motivazione sul punto. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argonnentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dell'Agnola, Rv. 257967 - 01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 - 1)1). La sentenza di appello confernnativa della decisione di primo grado è, infatti, viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di innpugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233082 01). La Corte di appello di Lecce ha, dunque, omesso di motivare, in quanto, non ha sanato il difetto di accertamento specifico che connotava la sentenza di primo grado e ha adottato una motivazione "collettiva", che in nessun punto si spinge ad accertare la sussistenza o meno delle singole condotte contestate. Il ricorso alla motivazione comune o collettiva si è, dunque, risolto in una nuova radicale omissione della motivazione. 9. La giurisprudenza di legittimità ha, invero, ritenuto, soprattutto in materia cautelare, non viziata l'ordinanza del giudice che, nel respingere la richiesta presentata da più imputati di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari, dia una motivazione « collettiva » delle ragioni della decisione, in quanto tale tipo di motivazione non viola l'obbligo di individualizzazione delle decisioni nei casi in cui la sovrapponibilità delle situazioni consenta anche una sovrapponibilità delle argomentazioni (Sez. 2, n. 5566 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258273; Sez. 4, n. 12559 del 1/12 2004, dep. 2005, Polito, Rv. 231314). Anche recentemente questa Corte, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta crinninosa (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmeti, Rv. 282978 - 02). «L'integrale sovrapponibilità delle situazioni», che consente il ricorso alla motivazione c.d. collettiva, tuttavia, postula indefettibilnnente il previo accertamento delle condotte contestate e la verifica della loro identità e non può certo essere aprioristicamente inferita dalla reiterazione delle stesse, dalla loro commissione da parte di autori appartenenti alla medesima categoria professionale, senza alcuna concreta verifica della rispondenza delle condotte concretamente accertate alle contestazioni delineate nell'imputazione. 10. L'omesso accertamento, in entrambi i gradi di giudizio, della sussistenza o meno delle concrete condotte addebitate a ciascun imputato preclude, inoltre, in radice la possibilità per questa Corte di verificare la corretta qualificazione dei fatti contesti. Questa Corte ha, infatti, a più riprese rilevato che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'innpugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (ex plurimis: Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651-01; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730-01). Nel caso di specie, tuttavia, difettando in radice una compiuta ricostruzione degli episodi contestati, è preclusa in radice la possibilità di una corretta qualificazione degli stessi. 11. L'impossibilità, in assenza di un previo accertamento del fatto, di stabilire la corretta qualificazione di ciascuno dei reati contestati preclude anche alla Corte di stabilire se si sia o meno perfezionata la prescrizione degli stessi (e che, invero, non sarebbe intervenuta per numerosi episodi contestati, ove gli stessi siano qualificati in termini di concussione). Le Sezioni unite di questa Corte, del resto, hanno affermato che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art.129 cod. proc. pen. impone che nel giudiz io di cassazione,, qualora ricorrano contestualnnente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiucliziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 - 01; conf. Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008, Pedrazzini, Rv. 240066 - 01; Sez. 3, n. :1550 del 01/12/2010, dep. 2011, Gazzerotti, Rv. 249428 -01, fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo di non poter dichiarare la prescrizione, in quanto la decisione era risultata del tutto priva di motivazione, in violazio