Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03494/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa in data 20/2/2019 dal Tribunale di Trapani , che - tra l'altro - ha dichiarato l' Oliveri responsabile del reato di cui alli art. 75, comma 1, d. leg.vo n. 159/2011 e il Piazza di quello di cui all'art. 385 c.p., condannandoli a pena di giustizia.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 75, comma 1, d. leg.

Vo 159/2011 in relazione all'elemento soggettivo del reato mancando la preordinazione del condotta finalizzata ad una sola esigenza alimentare del ricorrente e senza influire sui controlli.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per l'adesione acritica alla prima decisione ed alla esclusione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131bis c.p. in assenza della complessiva valutazione del fatto.

I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso dell'Oliveri é genericamente proposto in fatto rispetto alle incensurabili ragioni della responsabilità fondata sulla consapevole violazione del divieto di uscita dopo le ore 21,00.

Il ricorso del Piazza è generica censura rispetto al solo motivo devoluto - riguardante l'applicazione della causa di non punibilità - motivo al quale la Corte ha dato incensurabile risposta sulla base degli indici fattuali richiamati in sentenza (v. pg. 3 e ss.).

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato quella emessa in data 20/2/2019 dal Tribunale di Trapani , che - tra l'altro - ha dichiarato l' Oliveri responsabile del reato di cui alli art. 75, comma 1, d. leg.vo n. 159/2011 e il Piazza di quello di cui all'art. 385 c.p., condannandoli a pena di giustizia. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione dell'art. 75, comma 1, d. leg. Vo 159/2011 in relazione all'elemento soggettivo del reato mancando la preordinazione del condotta finalizzata ad una sola esigenza alimentare del ricorrente e senza influire sui controlli. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per l'adesione acritica alla prima decisione ed alla esclusione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131bis c.p. in assenza della complessiva valutazione del fatto. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso dell'Oliveri é genericamente proposto in fatto rispetto alle incensurabili ragioni della responsabilità fondata sulla consapevole violazione del divieto di uscita dopo le ore 21,00. Il ricorso del Piazza è generica censura rispetto al solo motivo devoluto - riguardante l'applicazione della causa di non punibilità - motivo al quale la Corte ha dato incensurabile risposta sulla base degli indici fattuali richiamati in sentenza (v. pg. 3 e ss.). All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 03494/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris