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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2019

Cassazione n. 28852/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30846/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. FAA’ [OSCURATO:PERSONA] 69, presso AG Servizi e Consulenze legali, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, –intimato – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMPALA’ GIUSEPPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 481/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Il Tribunale di Messina, in accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e altri, tutti proprietari di appartamenti facenti parte d’un edificio condominiale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari d’un immobile posto a confine, dichiarò che gli immobili degli attori erano liberi da servitù di passaggio; condannò i convenuti a chiudere un cancello collocato sul confine, lungo lo spazio destinato al posteggio condominiale; condannò ancora i convenuti a demolire la parte del muro, pari a circa 10 cm. che sconfinava sul fondo attoreo.

Rigettò, infine, la domanda riconvenzionale, con la quale era stato chiesto, nel caso in cui fosse stata accertata l’inesistenza di una servitù di passaggio, la costituzione di una servitù coattiva, per essere il fondo dei convenuti intercluso (in relazione a tale pretesa, su istanza dei convenuti, erano stati chiamati in causa i proprietari dei terreni limitrofi), nonché la condanna degli attori a restituire la somma di € 6.000,00, corrisposta quale contributo per la sistemazione dell’area adibita a stradina di passaggio, nonché, infine, a risarcir loro il danno procurato, avendo effettuato lavori nel proprio immobile in previsione dell’utilizzo del passaggio.

2. La Corte d’appello di Messina rigettò l’impugnazione dei soccombenti convenuti.

Va ricordato che la Corte di merito, in sintesi, ha argomentato come appresso: - sulla base dei titoli non risultava essere mai stata costituita servitù di passaggio in favore dei convenuti; - il muro di confine, tenuto conto degli accertamenti effettuati dal c.t.u., risultava, per un fronte di 4,90 m., all’interno della proprietà attorea per la larghezza di circa 10 cm.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano sulla base di tre motivi; le controparti restavano intimate. [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur non contro ricorrendo, depositava atto costitutivo in vista di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

5. I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso.

6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2024.

7. Il ricorrente ha fatto successivamente pervenire rinuncia al ricorso.

8. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo l’intimato Marretta depositato controricorso, ma solo chiesto di eventualmente poter partecipare alla discussione orale (art. 370, co. 1, cod. proc. civ.

Discussione che, ovviamente, non si è tenuta essendo il ricorso stato definito in sede di adunanza camerale.

9. Non vi è luogo alla sanzione di cui al combinato disposto degli artt. 380 bis e 96, co. 2, cod. proc. civ., mancando la decisione nel merito.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30846/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. FAA’ [OSCURATO:PERSONA] 69, presso AG Servizi e Consulenze legali, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti, –intimato – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IMPALA’ GIUSEPPA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza n. 481/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 18/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il Tribunale di Messina, in accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e altri, tutti proprietari di appartamenti facenti parte d’un edificio condominiale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari d’un immobile posto a confine, dichiarò che gli immobili degli attori erano liberi da servitù di passaggio; condannò i convenuti a chiudere un cancello collocato sul confine, lungo lo spazio destinato al posteggio condominiale; condannò ancora i convenuti a demolire la parte del muro, pari a circa 10 cm. che sconfinava sul fondo attoreo. Rigettò, infine, la domanda riconvenzionale, con la quale era stato chiesto, nel caso in cui fosse stata accertata l’inesistenza di una servitù di passaggio, la costituzione di una servitù coattiva, per essere il fondo dei convenuti intercluso (in relazione a tale pretesa, su istanza dei convenuti, erano stati chiamati in causa i proprietari dei terreni limitrofi), nonché la condanna degli attori a restituire la somma di € 6.000,00, corrisposta quale contributo per la sistemazione dell’area adibita a stradina di passaggio, nonché, infine, a risarcir loro il danno procurato, avendo effettuato lavori nel proprio immobile in previsione dell’utilizzo del passaggio. 2. La Corte d’appello di Messina rigettò l’impugnazione dei soccombenti convenuti. Va ricordato che la Corte di merito, in sintesi, ha argomentato come appresso: - sulla base dei titoli non risultava essere mai stata costituita servitù di passaggio in favore dei convenuti; - il muro di confine, tenuto conto degli accertamenti effettuati dal c.t.u., risultava, per un fronte di 4,90 m., all’interno della proprietà attorea per la larghezza di circa 10 cm. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano sulla base di tre motivi; le controparti restavano intimate. [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur non contro ricorrendo, depositava atto costitutivo in vista di eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 4. Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. 5. I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto decidersi il ricorso. 6. Il processo è stato fissato per l’adunanza camerale del 9 ottobre 2024. 7. Il ricorrente ha fatto successivamente pervenire rinuncia al ricorso. 8. La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di cassazione. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo l’intimato Marretta depositato controricorso, ma solo chiesto di eventualmente poter partecipare alla discussione orale (art. 370, co. 1, cod. proc. civ. Discussione che, ovviamente, non si è tenuta essendo il ricorso stato definito in sede di adunanza camerale. 9. Non vi è luogo alla sanzione di cui al combinato disposto degli artt. 380 bis e 96, co. 2, cod. proc. civ., mancando la decisione nel merito. P.Q
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