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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 11190/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 34989/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza in data 1 Luglio 2020, ha dichiarato la inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal!' imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trieste in data 25 marzo 2019.

2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] assumendo che l' appello era stato tempestivamente proposto.

3. Il ricorso è inammissibile.

Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è immune da censure in quanto come correttamente indicato dai giudici di merito - le cui argomentazioni non vengono, peraltro, in alcun modo contestate - ai sensi degli artt. 591 comma 1 lett. c) e 585 c.p.p. il termine per appellare scadeva in data 9 maggio 2019 mentre l'appello, secondo quanto è incontestato, è stato depositato il successivo 13 giugno 2019.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i gravi profili di colpa emergenti dal ricorso (ove a fronte di un appello palesemente tardivo viene censurato il provvedimento che ha dichiarato la inammissibilità, per intempestività, dello stesso senza nulla dire in ordine all' erroneità del ragionamento dei giudici di merito), si determina equitativamente in quattromila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 34989/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Trieste, con ordinanza in data 1 Luglio 2020, ha dichiarato la inammissibilità per tardività dell'appello proposto dal!' imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trieste in data 25 marzo 2019. 2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] assumendo che l' appello era stato tempestivamente proposto. 3. Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato è immune da censure in quanto come correttamente indicato dai giudici di merito - le cui argomentazioni non vengono, peraltro, in alcun modo contestate - ai sensi degli artt. 591 comma 1 lett. c) e 585 c.p.p. il termine per appellare scadeva in data 9 maggio 2019 mentre l'appello, secondo quanto è incontestato, è stato depositato il successivo 13 giugno 2019. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i gravi profili di colpa emergenti dal ricorso (ove a fronte di un appello palesemente tardivo viene censurato il provvedimento che ha dichiarato la inammissibilità, per intempestività, dello stesso senza nulla dire in ordine all' erroneità del ragionamento dei giudici di merito), si determina equitativamente in quattromila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021.
Sentenza Cassazione n. 11190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris