CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 febbraio 2020 (dep. il 5 maggio 2021) la Corte di appello di Bari - in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia il giorno 8 giugno 2017 - ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n. 2) cod. pen.) in relazione al delitto di tentato furto in abitazione (artt. 56 e 624-bis cod. pen.) ascritto in concorso ad Angelo ANDRETTI e Filippo STARACE, e - riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla residua aggravante di avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61 n. 5 cod. pen.) ha rideterminato in mitius le pene loro irrogate, confermando nel resto la sentenza gravata. 2. Avverso la sentenza di appello, nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione con un unico atto, con il quale sono stati formulati due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 624-bis cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), deducendo che il fatto ascritto agli imputati sarebbe stato erroneamente qualificato come tentato furto in abitazione e non anche come tentato furto ex art. 56 e 624 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen, e l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con il primo motivo i ricorrente hanno censurato la decisione impugnata a cagione della mancata qualificazione del fatto, sussunto nell'ipotesi di tentato furto in abitazione, come tentato furto; in particolare, la difesa ha contestato la riconducibilità del luogo violato alla nozione di privata dimora contemplata dall'art. 624-bis cod. pen. 1.1. La censura è inammissibile poiché inedita giacché non era stata avanzata con il gravame nell'interesse di nessuno dei due imputati. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso perché «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.). 2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - si è censurata la sentenza impugnata per aver ravvisato i presupposti della circostanza aggravante della minorata difesa. Al riguardo si è addotto che la Corte territoriale 2 6/Tf:' si sarebbe limitata a rilevare che gli imputati si sono introdotti nell'immobile «approfittando della lontananza della proprietaria»; tuttavia, tale dato non consentirebbe automaticamente il riconoscimento dell'aggravante, che richiede invece la valutazione complessiva di tutte le condizioni di cui avrebbero approfittato gli agenti; e nel caso in esame non sarebbe stato acclarato in che modo «lo stato di abbandono dell'immobile» possa aver agevolato l'azione degli imputati e non si sarebbe dato conto delle ragioni per cui si è pervenuti a tale conclusione. 2.1. Anche il motivo in esame è inammissibile poiché manifestamente infondato e, quanto all'ANDRETTI, anche alla luce dell'inammissibilità dell'appello sul punto. I Giudici di merito hanno dato conto del fatto che l'azione criminosa abbia avuto luogo in orario notturno, senza illuminazione ed approfittando dell'assenza della proprietaria. In tal modo, contrariamente a quanto qui dedotto, hanno chiarito le ragioni per cui hanno ravvisato nella specie circostanze idonee ad ingenerare una situazione di ostacolo alla difesa, la produzione in concreto di detto ostacolo e l'approfittamento di esse da parte degli agenti, argomentando conformemente al diritto (cfr. Sez. U, n. 40275/2021, cit.) e in maniera esaustiva rispetto a quanto prospettato con il gravame, atteso che l'atto di appello presentato nell'interesse dell'ANDRETTI aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante in discorso in maniera del tutto apodittica (e, dunque, in parte qua era inammissibile: cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.) e quello presentato nell'interesse dello STARACE si era limitato sul punto a richiamare il «totale disinteresse» per l'immobile da parte della persona offesa. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen