CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 21244/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26 maggio 2022, la quale ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Verona in composizione monocratica del 26 aprile 2021 per il reato di furto aggravato (artt.624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.). -Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto è generico, mancando della illustrazione dei motivi di censura della impugnata sentenza, solo assertivamente elencati. A tale riguardo deve ribadirsi che il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico (Sez. 1, n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951). -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]