Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35631/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei proprio difensori, impugna la sentenza in data 18/10/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 01/07/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648-ter cod.pen..

Deduce:

1.1. Vizio di motivazione apparente in ordine agli elementi ritenuti sintomatici della consapevolezza dell'illecita provenienza dei fondi di cui al capo 2) della rubrica.Il primo motivo affronta il tema della consapevolezza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] della provenienza illecita del denaro erogato dalla società [OSCURATO:PERSONA] AG alla partecipata totalitaria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], e da questa utilizzato per le due macro-operazioni poste a base dei capi di imputazione.

A tal proposito si sostiene che la Corte di appello ha dato una risposta carente e autoreferenziale alle doglianze esposte dalla difesa con l'atto di appello.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata si è discostata dalla nozione di dolo eventuale nei reati di ricettazione -valevole anche per i reati di riciclaggio e reimpiego- così come delineata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12433 del 26.11.2009 (dep. 2010, Nocera, Rv. 246323), che ha chiarito che per la sua configurazione si richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto.

Vengono altresì richiamati i principi espressi dalla sentenza "Thyssenkrupp" (Sez.

U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106 — 01) e dalla sentenza n. 43969 del 19/10/2022.

Secondo il ricorrente il tribunale ha ritenuto la consapevolezza della provenienza illecita del denaro violando i canoni a tal fine espressi dalla Corte di legittimità, sulla base di un mero sospetto o -al più- di un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse.

A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate le emergenze processuali, sottolineandosi come [OSCURATO:PERSONA] non potesse neppure ipotizzare che le somme destinate all'investimento immobiliare sarebbero state oggetto di "scudo fiscale" e che, dunque, provenissero da una precedente evasione fiscale.

Il ricorrente aggiunge che non è stata raggiunta la prova della riferibilità delle somme di denaro agli anni d'imposta per i quali il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una dichiarazione infedele, così mancando la prova dell'esistenza del reato presupposto.

1.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in ordine alla confisca disposta sugli immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente: all'attribuzione all'imputato di un reato non previsto dalla legge all'epoca dei fatti contestati; all'attribuzione ex novo all'imputato di un fatto totalmente diverso da quello originariamente contestato; all'inosservanza dei presupposti applicativi della confisca per equivalente di beni societari.

A tale riguardo il ricorrente premette che «il presente motivo nasce dalla necessità di poter dedurre soltanto in questa sede censure che non sarebbe stato possibile eccepire in precedenza, in considerazione del carattere inedito della statuizione emessa dalla Corte distrettuale di Milano, che, seppur ai soli fini della confisca, attribuisce direttamente all'imputato in persona un fatto-reato diverso da quello contestato e, all'epoca, non previsto dall'ordinamento positivo».

Osserva, dunque, che la confisca sugli immobili appartenenti alla società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva disposta in quanto essi venivano ritenuti il profitto del reato di evasione fiscale commesso da Concoiino; la Corte di appello, invece, ha disposto la confisca di tali beni ai sensi dell'art. 648 -quater, ritenendoli il profitto del delitto di autoriciclaggio commesso da [OSCURATO:PERSONA].

La riqualificazione della confisca -precisa l'imputato- consente la presentazione in Cassazione di motivi che non erano stati esposti con il gravame, ancor di più quando ciò sia la conseguenza di un fatto-reato strutturalmente diverso da quello per cui è stato avviato il processo e per di più per un'ipotesi di reato introdotta in un tempo successivo ai fatti, ossia l'autoriciclaggio.

A tal proposito si osserva che la norma che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'autoriciclaggio è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e che i fatti contestati risalgono -al più tardi- al 2010.

Così facendo, inoltre, -aggiunge il ricorrente- la Corte di appello ha mutato la struttura del fatto, visto che l'originaria contestazione della condotta di reimpiego suppone che l'agente non abbia concorso nel reato presupposto, al contrario dell'autoriciclaggio che, invece, suppone che l'agente sia anche l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Da qui anche la denuncia di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Il motivo si rivolge, poi, alla confisca così come disposta dal Tribunale, che si assume erronea, sul presupposto che i beni costituissero il profitto dell'evasione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] e come tali suscettibili di confisca diretta in quanto il reato è stato commesso nell'interesse e ad esclusivo vantaggio della società proprietaria degli stessi.

A sostegno dell'assunto si osserva che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato il rappresentante legale della società Cusagno di Sotto s.r.I., mentre [OSCURATO:PERSONA] non è stato accusato di evasione fiscale, così mancando il presupposto necessario alla confisca dei beni appartenenti alla società quale profitto diretto dei delitti tributari, ammessa solo nel caso in cui sia provata un'osmosi tale tra legale rappresentante ed ente- da far considerare il secondo una "longa manus del primo e perciò aggredibile.

Il ricorrente sottolinea che, «in breve, nell'ottica accusatoria, ad essersi avvantaggiato dall'evasione fiscale contestata sub capo 1) delle imputazioni era stato solo ed esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] il quale, sottraendosi per anni agli obblighi di monitoraggio fiscale, aveva potuto incamerare esentasse notevoli quantità di 3 bu. (--tk denaro.

Rispetto alle medesime, la [OSCURATO:PERSONA] di Sotto non ha beneficiato alcunché, in quanto i delitti di dichiarazione infedele contestati al [OSCURATO:PERSONA] erano stati commessi prima che quest'ultima venisse costituita e potesse operare». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite.

1.1.1. La Corte di appello ha ampiamente motivato sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza delittuosa del denaro utilizzato per l'investimento immobiliare, ritenendo che quella potesse essere dedotta dall'ingente valore economico dell'investimento, finanziato con denari provenienti da conto corrente svizzero, intestato a una società off shore con sede in un paradiso fiscale.

La Corte di appello ha altresì evidenziato che Sorge impegnava la società per importi rilevanti (per milioni di euro), che venivano successivamente coperti con le somme provenienti da [OSCURATO:PERSONA], così segnalandosi la connivenza tra Sorge e Con colino.

Sulla base di questo (e di altro) i giudici dell'appello concludono che «alla luce dell'ingente quantità di denaro trasferita e degli ulteriori elementi appena evidenziati, si può con certezza ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] si debba essere quantomeno rappresentato la possibilità che il denaro investito nelle iniziative della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse di provenienza delittuosa, e che abbia, in piena coscienza e volontà, accettato tale rischio.

Sussiste dunque il dolo eventuale richiesto dalla norma incriminatrice e l'imputato deve ritenersi responsabile del reato a lui ascritto».

La motivazione così sinteticamente riportata si mostra conforme a quanto già affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi "off shore" e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario)», (Sez. 2, Sentenza n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 26/11/2013 Ud., dep. il 2014, Antonicelli, Rv. 259010 - 01).

La Corte di appello, peraltro, al di là della terminologia utilizzata, non fonda la propria decisione su di un mero sospetto -per come assunto dal ricorrente- ma fa corretta applicazione del procedimento logico deduttivo -unico possibile per ricavare oR " un requisito immateriale e introspettivo qual è l'elemento piscologico-, ricavando la sussistenza del dolo eventuale dalla lettura congiunta degli elementi concreti, noti al giudicante, siccome illustrati con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni.

Da ciò discende la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui la Corte di appello ha identificato il dolo eventuale con il mero sospetto che, al contrario di quanto rilevato nella sentenza impugnata, si fonda su elementi congetturali, privi di un sostrato di concretezza.

1.1.2. A ciò si aggiunga che le ulteriori argomentazioni spese dalla difesa si presentano come un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

1.1.3. Le argomentazioni relative alla mancata dimostrazione della riferibilità delle somme a uno o più anni d'imposta non risultano sottoposte all'attenzione del giudice di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 1,2.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, nel senso di seguito specificato.

E' certamente vero, per come segnalato dalla difesa, che alla pagina 17 e 18 la Corte di appello fa riferimento al reato di autoriciclaggio, anche citando una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in relazione a tale reato.

Dalla lettura complessiva della sentenza di appello, ancor di più ove saldata alla motivazione della sentenza di primo grado, emerge in tutta evidenza che i giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto Sorge responsabile del reato di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] tal senso vale richiamare tutta la motivazione relativa alla consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, pure avversata con il ricorso e univocamente riferibile al reato di riciclaggio; lo stesso valga per le argomentazioni spese in relazione alla capacità esimente dello scudo fiscale, chiaramente rivolte a confermare la rilevanza penale delle condotte di riciclaggio contestate a Sorge.

Da ciò discende l'infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui la Corte di appello avrebbe immutato il titolo di reato, condannando Sorge per il delitto di autoriciclaggio, ossia per un'ipotesi delittuosa caratterizzata da una struttura diversa da quella contestatagli in imputazione e per di più non vigente all'epoca della commissione del fatto.

L'infondatezza di tale assunto implica anche l'infondatezza di tutte le censure fondate su di esso, quale la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la denunciata immutazione dell'oggetto della confisca.

1.3. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla individuazione del reato per cui è stata disposta la confisca.

A tale proposito il ricorrente -sostanzialmente- reitera la medesima censura rivolta alla Corte di appello, là dove deduce che il Tribunale avrebbe disposto la confisca in relazione al profitto del reato di evasione fiscale commesso da [OSCURATO:PERSONA] e non per il profitto del reato di riciclaggio commesso da [OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso, la censura si fonda su di una lettura parziale della motivazione, da dove viene estrapolata e isolata una singola proposizione che, invece, va letta tenendo conto dell'ordito argomentativo unitariamente considerato e in cui essa è calata, costituendone parte inscindibile.

Il giudice di primo grado, invero, tratta l'argomento alle pagine 33 e ss. della sua sentenza, dove, in primo luogo, riassume la vicenda dell'ablazione reale, distinguendo il sequestro (disposto il 07/09/2015) finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato tributario, dal sequestro (disposto il 23/11/2016) finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di riciclaggio commesso da Sorge, avente a oggetto i beni immobili della società [OSCURATO:PERSONA] di Sotto s.r.I..

Fatta questa distinzione, il giudice di primo grado, con riguardo al primo sequestro, rileva che la prescrizione dei reati tributari non consente la confisca per equivalente e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto, in ragione della prescrizione maturata in relazione a quei reati.

«In relazione ai beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato diretta per il reato di cui all'art. 648-ter cod.pen. -scrive il tribunale- la confisca va disposta limitatamente al reato contestato al capo 2) della rubrica per il quale vi è stata condanna».

E' fin troppo evidente come la struttura argomentativa del tribunale faccia univoco riferimento al reato di riciclaggio e non ad altri e, anzi, dimostra di ben 6 0 J\ distinguere tra i beni assoggettati ad ablazione in relazione ai reati tributari e quelli sequestrati in relazione al riciclaggio, tanto da disporre la restituzione dei primi e non anche dei secondi.

La proposizione richiamata dalla difesa si rinviene soltanto in un momento successivo, quando il giudice -dopo avere precisato che la confisca è relativa al reato di riciclaggio- spiega le ragioni per cui la confisca deve essere disposta nonostante i beni siano formalmente intestati a un soggetto terzo, ossia la società [OSCURATO:PERSONA] di Sotto s.r.I..

Il giudice di primo grado, quindi, dopo avere ribadito che la confisca veniva disposta per il reato di riciclaggio, scrive: «Alla confisca non è di ostacolo il fatto che si tratta di beni appartenenti ad soggetto giuridico "terzo", ciò in quanto i beni oggetto di sequestro sono gli immobili di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] di Sotto s.r.I., acquistati con il denaro proveniente dai conti svizzeri del [OSCURATO:PERSONA], pertanto tali immobili costituiscono il profitto dell'evasione fiscale e come tali sono suscettibili di confisca diretta in quanto il reato è stato commesso nell'interesse e ad esclusivo vantaggio della società proprietaria degli stessi».

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il reato commesso a esclusivo vantaggio della società, cui fa riferimento il giudice, è quello di riciclaggio, commesso da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società e nell'esclusivo interesse di questa, per come univocamente evincibile in forza di quanto già precedentemente espresso dallo stesso giudice (dove fa inequivoco riferimento al reato di riciclaggio) e alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda delittuosa, da dove emerge che -appunto- la condotta di riciclaggio contestata a Sorge è proprio l'acquisto dei beni immobili, con il denaro provento dei reati di [OSCURATO:PERSONA], in favore della società e quale legale rappresentante della stessa.

In tale contesto, il richiamo al reato di evasione fiscale, invece, ha il solo fine di rimarcare come la società -grazie alla condotta di riciclaggio- si sia in definitiva giovata del denaro provento dei reati di [OSCURATO:PERSONA].

Da qui l'infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui l'oggetto della confisca sarebbe il profitto del reato di evasione fiscale commesso da [OSCURATO:PERSONA].

2. Una volta chiarito che l'oggetto della confisca sono i beni della società in quanto costituenti il profitto della condotta di riciclaggio commessa da Sorge, decadono tutte le argomentazioni svolte la difesa per sostenere l'insussistenza dei presupposti richiesti per disporre la confisca, tutte fondate sul presupposto che l'oggetto della confisca fosse il profitto del reato di evasione fiscale commesso da [OSCURATO:PERSONA].

3. Segue il rigetto del ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei proprio difensori, impugna la sentenza in data 18/10/2022 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 01/07/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 648-ter cod.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione apparente in ordine agli elementi ritenuti sintomatici della consapevolezza dell'illecita provenienza dei fondi di cui al capo 2) della rubrica.Il primo motivo affronta il tema della consapevolezza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] della provenienza illecita del denaro erogato dalla società [OSCURATO:PERSONA] AG alla partecipata totalitaria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], e da questa utilizzato per le due macro-operazioni poste a base dei capi di imputazione. A tal proposito si sostiene che la Corte di appello ha dato una risposta carente e autoreferenziale alle doglianze esposte dalla difesa con l'atto di appello. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata si è discostata dalla nozione di dolo eventuale nei reati di ricettazione -valevole anche per i reati di riciclaggio e reimpiego- così come delineata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 12433 del 26.11.2009 (dep. 2010, Nocera, Rv. 246323), che ha chiarito che per la sua configurazione si richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto. Vengono altresì richiamati i principi espressi dalla sentenza "Thyssenkrupp" (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106 — 01) e dalla sentenza n. 43969 del 19/10/2022. Secondo il ricorrente il tribunale ha ritenuto la consapevolezza della provenienza illecita del denaro violando i canoni a tal fine espressi dalla Corte di legittimità, sulla base di un mero sospetto o -al più- di un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse. A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate le emergenze processuali, sottolineandosi come [OSCURATO:PERSONA] non potesse neppure ipotizzare che le somme destinate all'investimento immobiliare sarebbero state oggetto di "scudo fiscale" e che, dunque, provenissero da una precedente evasione fiscale. Il ricorrente aggiunge che non è stata raggiunta la prova della riferibilità delle somme di denaro agli anni d'imposta per i quali il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto una dichiarazione infedele, così mancando la prova dell'esistenza del reato presupposto. 1.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in ordine alla confisca disposta sugli immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente: all'attribuzione all'imputato di un reato non previsto dalla legge all'epoca dei fatti contestati; all'attribuzione ex novo all'imputato di un fatto totalmente diverso da quello originariamente contestato; all'inosservanza dei presupposti applicativi della confisca per equivalente di beni societari. A tale riguardo il ricorrente premette che «il presente motivo nasce dalla necessità di poter dedurre soltanto in questa sede censure che non sarebbe stato possibile eccepire in precedenza, in considerazione del carattere inedito della statuizione emessa dalla Corte distrettuale di Milano, che, seppur ai soli fini della confisca, attribuisce direttamente all'imputato in persona un fatto-reato diverso da quello contestato e, all'epoca, non previsto dall'ordinamento positivo». Osserva, dunque, che la confisca sugli immobili appartenenti alla società [OSCURATO:SOCIETA]. veniva disposta in quanto essi venivano ritenuti il profitto del reato di evasione fiscale commesso da Concoiino; la Corte di appello, invece, ha disposto la confisca di tali beni ai sensi dell'art. 648 -quater, ritenendoli il profitto del delitto di autoriciclaggio commesso da [OSCURATO:PERSONA]. La riqualificazione della confisca -precisa l'imputato- consente la presentazione in Cassazione di motivi che non erano stati esposti con il gravame, ancor di più quando ciò sia la conseguenza di un fatto-reato strutturalmente diverso da quello per cui è stato avviato il processo e per di più per un'ipotesi di reato introdotta in un tempo successivo ai fatti, ossia l'autoriciclaggio. A tal proposito si osserva che la norma che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'autoriciclaggio è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 e che i fatti contestati risalgono -al più tardi- al 2010. Così facendo, inoltre, -aggiunge il ricorrente- la Corte di appello ha mutato la struttura del fatto, visto che l'originaria contestazione della condotta di reimpiego suppone che l'agente non abbia concorso nel reato presupposto, al contrario dell'autoriciclaggio che, invece, suppone che l'agente sia anche l'autore o il concorrente nel reato presupposto. Da qui anche la denuncia di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il motivo si rivolge, poi, alla confisca così come disposta dal Tribunale, che si assume erronea, sul presupposto che i beni costituissero il profitto dell'evasione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] e come tali suscettibili di confisca diretta in quanto il reato è stato commesso nell'interesse e ad esclusivo vantaggio della società proprietaria degli stessi. A sostegno dell'assunto si osserva che [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato il rappresentante legale della società Cusagno di Sotto s.r.I., mentre [OSCURATO:PERSONA] non è stato accusato di evasione fiscale, così mancando il presupposto necessario alla confisca dei beni appartenenti alla società quale profitto diretto dei delitti tributari, ammessa solo nel caso in cui sia provata un'osmosi tale tra legale rappresentante ed ente- da far considerare il secondo una "longa manus del primo e perciò aggredibile. Il ricorrente sottolinea che, «in breve, nell'ottica accusatoria, ad essersi avvantaggiato dall'evasione fiscale contestata sub capo 1) delle imputazioni era stato solo ed esclusivamente [OSCURATO:PERSONA] il quale, sottraendosi per anni agli obblighi di monitoraggio fiscale, aveva potuto incamerare esentasse notevoli quantità di 3 bu. (--tk denaro. Rispetto alle medesime, la [OSCURATO:PERSONA] di Sotto non ha beneficiato alcunché, in quanto i delitti di dichiarazione infedele contestati al [OSCURATO:PERSONA] erano stati commessi prima che quest'ultima venisse costituita e potesse operare». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite. 1.1.1. La Corte di appello ha ampiamente motivato sulla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la provenienza delittuosa del denaro utilizzato per l'investimento immobiliare, ritenendo che quella potesse essere dedotta dall'ingente valore economico dell'investimento, finanziato con denari provenienti da conto corrente svizzero, intestato a una società off shore con sede in un paradiso fiscale. La Corte di appello ha altresì evidenziato che Sorge impegnava la società per importi rilevanti (per milioni di euro), che venivano successivamente coperti con le somme provenienti da [OSCURATO:PERSONA], così segnalandosi la connivenza tra Sorge e Con colino. Sulla base di questo (e di altro) i giudici dell'appello concludono che «alla luce dell'ingente quantità di denaro trasferita e degli ulteriori elementi appena evidenziati, si può con certezza ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] si debba essere quantomeno rappresentato la possibilità che il denaro investito nelle iniziative della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse di provenienza delittuosa, e che abbia, in piena coscienza e volontà, accettato tale rischio. Sussiste dunque il dolo eventuale richiesto dalla norma incriminatrice e l'imputato deve ritenersi responsabile del reato a lui ascritto». La motivazione così sinteticamente riportata si mostra conforme a quanto già affermato da questa Corte, secondo cui «in tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi "off shore" e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario)», (Sez. 2, Sentenza n. 36893 del 28/05/2018, Franchini, Rv. 274457 — 01; Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 26/11/2013 Ud., dep. il 2014, Antonicelli, Rv. 259010 - 01). La Corte di appello, peraltro, al di là della terminologia utilizzata, non fonda la propria decisione su di un mero sospetto -per come assunto dal ricorrente- ma fa corretta applicazione del procedimento logico deduttivo -unico possibile per ricavare oR " un requisito immateriale e introspettivo qual è l'elemento piscologico-, ricavando la sussistenza del dolo eventuale dalla lettura congiunta degli elementi concreti, noti al giudicante, siccome illustrati con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni. Da ciò discende la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui la Corte di appello ha identificato il dolo eventuale con il mero sospetto che, al contrario di quanto rilevato nella sentenza impugnata, si fonda su elementi congetturali, privi di un sostrato di concretezza. 1.1.2. A ciò si aggiunga che le ulteriori argomentazioni spese dalla difesa si presentano come un'analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.1.3. Le argomentazioni relative alla mancata dimostrazione della riferibilità delle somme a uno o più anni d'imposta non risultano sottoposte all'attenzione del giudice di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 1,2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, nel senso di seguito specificato. E' certamente vero, per come segnalato dalla difesa, che alla pagina 17 e 18 la Corte di appello fa riferimento al reato di autoriciclaggio, anche citando una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in relazione a tale reato. Dalla lettura complessiva della sentenza di appello, ancor di più ove saldata alla motivazione della sentenza di primo grado, emerge in tutta evidenza che i giudici della doppia sentenza conforme hanno ritenuto Sorge responsabile del reato di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] tal senso vale richiamare tutta la motivazione relativa alla consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, pure avversata con il ricorso e univocamente riferibile al reato di riciclaggio; lo stesso valga per le argomentazioni spese in relazione alla capacità esimente dello scudo fiscale, chiaramente rivolte a confermare la rilevanza penale delle condotte di riciclaggio contestate a Sorge. Da ciò discende l'infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui la Corte di appello avrebbe immutato il titolo di reato, condannando Sorge per il delitto di autoriciclaggio, ossia per un'ipotesi delittuosa caratterizzata da una struttura diversa da quella contestatagli in imputazione e per di più non vigente all'epoca della commissione del fatto. L'infondatezza di tale assunto implica anche l'infondatezza di tutte le censure fondate su di esso, quale la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e la denunciata immutazione dell'oggetto della confisca. 1.3. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alla individuazione del reato per cui è stata disposta la confisca. A tale proposito il ricorrente -sostanzialmente- reitera la medesima censura rivolta alla Corte di appello, là dove deduce che il Tribunale avrebbe disposto la confisca in relazione al profitto del reato di evasione fiscale commesso da [OSCURATO:PERSONA] e non per il profitto del reato di riciclaggio commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, la censura si fonda su di una lettura parziale della motivazione, da dove viene estrapolata e isolata una singola proposizione che, invece, va letta tenendo conto dell'ordito argomentativo unitariamente considerato e in cui essa è calata, costituendone parte inscindibile. Il giudice di primo grado, invero, tratta l'argomento alle pagine 33 e ss. della sua sentenza, dove, in primo luogo, riassume la vicenda dell'ablazione reale, distinguendo il sequestro (disposto il 07/09/2015) finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato tributario, dal sequestro (disposto il 23/11/2016) finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di riciclaggio commesso da Sorge, avente a oggetto i beni immobili della società [OSCURATO:PERSONA] di Sotto s.r.I.. Fatta questa distinzione, il giudice di primo grado, con riguardo al primo sequestro, rileva che la prescrizione dei reati tributari non consente la confisca per equivalente e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto, in ragione della prescrizione maturata in relazione a quei reati. «In relazione ai beni oggetto di sequestro preventivo finalizzato diretta per il reato di cui all'art. 648-ter cod.pen. -scrive il tribunale- la confisca va disposta limitatamente al reato contestato al capo 2) della rubrica per il quale vi è stata condanna». E' fin troppo evidente come la struttura argomentativa del tribunale faccia univoco riferimento al reato di riciclaggio e non ad altri e, anzi, dimostra di ben 6 0 J\ distinguere tra i beni assoggettati ad ablazione in relazione ai reati tributari e quelli sequestrati in relazione al riciclaggio, tanto da disporre la restituzione dei primi e non anche dei secondi. La proposizione richiamata dalla difesa si rinviene soltanto in un momento successivo, quando il giudice -dopo avere precisato che la confisca è relativa al reato di riciclaggio- spiega le ragioni per cui la confisca deve essere disposta nonostante i beni siano formalmente intestati a un soggetto terzo, ossia la società [OSCURATO:PERSONA] di Sotto s.r.I.. Il giudice di primo grado, quindi, dopo avere ribadito che la confisca veniva disposta per il reato di riciclaggio, scrive: «Alla confisca non è di ostacolo il fatto che si tratta di beni appartenenti ad soggetto giuridico "terzo", ciò in quanto i beni oggetto di sequestro sono gli immobili di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] di Sotto s.r.I., acquistati con il denaro proveniente dai conti svizzeri del [OSCURATO:PERSONA], pertanto tali immobili costituiscono il profitto dell'evasione fiscale e come tali sono suscettibili di confisca diretta in quanto il reato è stato commesso nell'interesse e ad esclusivo vantaggio della società proprietaria degli stessi». Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il reato commesso a esclusivo vantaggio della società, cui fa riferimento il giudice, è quello di riciclaggio, commesso da [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società e nell'esclusivo interesse di questa, per come univocamente evincibile in forza di quanto già precedentemente espresso dallo stesso giudice (dove fa inequivoco riferimento al reato di riciclaggio) e alla luce della ricostruzione fattuale della vicenda delittuosa, da dove emerge che -appunto- la condotta di riciclaggio contestata a Sorge è proprio l'acquisto dei beni immobili, con il denaro provento dei reati di [OSCURATO:PERSONA], in favore della società e quale legale rappresentante della stessa. In tale contesto, il richiamo al reato di evasione fiscale, invece, ha il solo fine di rimarcare come la società -grazie alla condotta di riciclaggio- si sia in definitiva giovata del denaro provento dei reati di [OSCURATO:PERSONA]. Da qui l'infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui l'oggetto della confisca sarebbe il profitto del reato di evasione fiscale commesso da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Una volta chiarito che l'oggetto della confisca sono i beni della società in quanto costituenti il profitto della condotta di riciclaggio commessa da Sorge, decadono tutte le argomentazioni svolte la difesa per sostenere l'insussistenza dei presupposti richiesti per disporre la confisca, tutte fondate sul presupposto che l'oggetto della confisca fosse il profitto del reato di evasione fiscale commesso da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Segue il rigetto del ricorso e
Sentenza Cassazione n. 35631/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris