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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 1955

Cassazione n. 11164/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1955avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorsodel PM e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale del co-difensore,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto delricorso presentato dal PM.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato ladecisione del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, adottata in data24/2/2025, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] (alias ‘u tubu’), siccome gravemente indiziato dei delitti di concorsoesterno nell’associazione per delinquere di ‘ndrangheta, operante nel comune di Catanzaro,localmente denominata ‘clan dei Gaglianesi’, quale elemento di vertice del gruppo denominato‘degli Zingari’, operante nei quartieri abitati da soggetti di etnìa rom e prevalentemente deditoad estorsioni attuate con la tecnica del c.d.

“cavallo di ritorno”, (così riqualificata la originariaimputazione di cui al capo 1, di partecipazione associativa al predetto clan con ruoloorganizzativo), nonchè di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo1.1.

Premessa e condivisa la sussistenza del necessario quadro indiziario in ordine allafattispecie estorsiva - per la quale, tuttavia, non ha ravvisato esigenze cautelari valorizzando ilc.d. tempo silente intercorso dai fatti - il Tribunale del riesame ha, invece, escluso i gravi indizidi colpevolezza con riguardo al capo 1), osservando come le fonti di prova (costituite daintercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], nipoteacquisito del ricorrente, e servizi di p.g.) non consentano di ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA], nell’arcotemporale considerato, abbia posto in essere un contributo causale e consapevole finalizzatoal consolidamento della cosca dei Gaglianesi, piuttosto egli agendo con l’intento di ritagliare egarantire al suo gruppo (degli zingari) uno spazio di operatività illecita nel territorio del comunedi Catanzaro, almeno fino al 2015 e, successivamente, configurando le attività del ricorrente,al più, una contiguità compiacente nei confronti del clan dei Gaglianesi e del suo reggente p.t.Iritano.2.

Ricorre per cassazione, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, chesvolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione nella partein cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del concorso esterno neldelitto associativo attraverso una lettura parcellizzata delle emergenze investigative e conmotivazione illogica e contraddittoria, in specie laddove ha negato il coinvolgimentodell’[OSCURATO:PERSONA], quale intermediario tra il clan Gagliano e il gruppo degli zingari, nella vicendadel ritrovamento dell’autovettura del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], in spregio al chiarocontenuto delle conversazioni intercettate.

Tale vicenda - si sostiene – è, invece, accomunataa quella estorsiva del capo 5 dalla circostanza che il clan di Gagliano si è rivolto in entrambe lecircostanze all’[OSCURATO:PERSONA] quale figura di riferimento del gruppo degli ‘zingari’, in un caso perrealizzare un’estorsione con il metodo del cavallo di ritorno (capo 5), nell’altro, per ritrovareun’auto rubata.2.1.1.

Il vizio argomentativo attinge – nell’ottica del ricorrente - anche la valutazione delledichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato affiliatoda [OSCURATO:PERSONA], capo clan di Gagliano e che, a sua volta, affiliava gli ‘zingari’ pur non essendotali ultime affiliazioni riconosciute dagli italiani.2.1.2.

D’altronde, è denunciato l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Giudicedistrettuale nel ritenere, implicitamente, necessaria, ai fini del concorso esterno, una condottapermanente, laddove non ha ritenuto sufficienti i due episodi estorsivi descritti, così come erranel richiedere un dolo esclusivo, mentre, l’intento di contribuire al mantenimento o alrafforzamento della cosca può concorrere con altre finalità.2.1.3.

Infine, si deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per cuila partecipazione ai due episodi estorsivi non sarebbe idonea a rafforzare il vincolo associativolimitandosi ad asserire, senza argomentare.2.2.

Con il secondo motivo, sono denunciati analoghi vizi quanto allo scrutinio delleesigenze cautelari che il Tribunale distrettuale ha escluso immotivatamente, peraltro, senzavalutare il curriculum criminale dell’[OSCURATO:PERSONA] (essendo stato detenuto, dal maggio 2017, inespiazione pena per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la sua appartenenza al clandei Gaglianesi) e le condotte delittuose poste in essere dopo la scarcerazione, avvenuta nelmarzo 2023.

In particolare, si segnalano l’arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti e lecondotte gravemente minacciose tenute, durante le udienze per la convalida dell’arresto, neiconfronti degli operanti di p.g. e anche in occasione di un controllo per la verifica dell’osservanzadella misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui l’[OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto.

Inoltre,si segnalano i contenuti delle intercettazioni attivate dopo tali ultimi fatti, che danno conto dicome il ricorrente si atteggi a capo clan anche manifestando propositi omicidiari.3.

Vi è memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che chiede la inammissibilità oppureil rigetto dell’impugnazione.

Osserva che si è formato il giudicato cautelare sulla qualificazionegiuridica del fatto in termini di concorso esterno, in assenza di gravame dell’Accusa.Rappresenta che, a fronte di una contestazione di concorso esterno dal 2014 al 2025, l’unicoepisodio valorizzabile è quello estorsivo del 2015 contestato al capo 5.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.2.

È opportuno chiarire, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confrontidelle decisioni adottate dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertàpersonale.2.1.

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce allaCorte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misureritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile delgiudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale delriesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disaminadell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispettoal fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840;sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez.2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).2.2.

Nell’ambito di tale cornice ermeneutica, la verifica in punto di gravità indiziaria vaeffettuata sulla scorta del principio secondo cui il giudizio di legittimità relativo alla sussistenzao meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limitidella devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: inparticolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nésostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza deidati probatori.

Di conseguenza, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimentocautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità devecontrollare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni chel'hanno convinto della sussistenza (o meno) della gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governarel'apprezzamento delle risultanze probatorie con la peculiarità sopra chiarita (v. sull'argomentoSez.

Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar,n. m.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

La motivazione deve, perciò, dareadeguato conto della natura di effettivo indizio dell'elemento considerato, nel senso che il fattoposto a base del procedimento inferenziale risulti a sua volta di sicuro accertamento, inteso,non in senso assoluto e naturalistico, bensì quale portato della verifica processuale alla streguadegli elementi di prova acquisiti, giacché il fatto che si prospetta come indizio non deve essereverosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di più o meno opinabili congetture, madeve ricevere preciso riscontro nelle evidenze raccolte.

E, naturalmente, è necessario chel'indizio o la pluralità di indizi raccolti collochino la loro valenza significativa della futuraprobabile colpevolezza dell'accusato al succitato livello della gravità (Sez. 1 , n. 43258 del22/05/2018 Rv. 275805; Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005 Rv. 232627; Sez. 5, n. 36079 del05/06/2012 Rv. 253511; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Rv. 270172).3.

Ora, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di concorso esterno nella associazione di‘ndrangheta, in particolare essendogli contestato di avere rafforzato il prestigio e l’operativitàdell’articolazione operante in territorio di Catanzaro, denominata localmente ‘clan deiGaglianesi’, quale esponente apicale del gruppo denominato ‘degli Zingari’, operante neiquartieri cittadini abitati da soggetti di etnìa rom, dedito a fatti di criminalità minore, come leestorsioni attuate con la tecnica del c.d.

“cavallo di ritorno”.3.1.

Il punto è, pertanto, di stabilire se i fatti positivamente indicati dall’Accusa possanoessere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra richiamati, quali gravi indizi del concorsoesterno del ricorrente rispetto al sodalizio di riferimento, e se, in particolare, il ragionamentoseguito dal Tribunale sia manifestamente illogico.3.2.

Giova porre in rilievo che, con la categorizzazione del concorso esterno in associazionedi stampo mafioso - a opera delle pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delleSezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994 ( ‘Demitry’), 2002 ( ‘Carnevale’) e 2005 (‘Mannino’), che hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, ildato giuridico della ammissibilità del concorso ex art. 110 cod. pen., anche in riferimento allafattispecie plurisoggettiva di associazione, - si è data forma giuridica a una specificamanifestazione empirico-criminologica del fenomeno mafioso, propria di colui il quale, senzaentrare a far parte dell'organizzazione mafiosa, ma condividendone obiettivi e azione operativa,apporti dall'esterno un contributo rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.Attraverso lo strumento offerto dall'art. 110 cod. pen., viene operata un'estensione dellecondotte di rilevanza penale, che va oltre il dato della partecipazione tout court al reatoassociativo, il quale già prevede la necessaria adesione di una pluralità di individui, in tal modo,sodalizio che siano in concreto funzionali alla consumazione dello stesso reato associativo (eche in questo si distinguono, perciò, anche dal mero favoreggiamento a vantaggio personale diuno o più dei singoli associati).3.2.1.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231671-01 e, successivamente, conf.

Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron,Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260178; Sez. 6, n.8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008,Contrada, Rv. 238242), il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone chel'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendoprivo dell’affectio societatis (presupposti negativi), tuttavia, fornisca un concreto, specifico,consapevole e volontario contributo, il quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenzacausale sulla conservazione, sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operativedell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale.

Un risultatoche può prodursi anche quando non si tratti di un'attività continuativa o, comunque, ripetutanel tempo, quanto piuttosto come effetto di un intervento isolato e occasionale (Sez.

U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. cit.).

Le Sezioni Unite, rilevando come l’efficienza causale inmerito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenzialee tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, hanno specificato chenon è sufficiente una valutazione " ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilitàdi lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento " ex post", in esito alquale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevatacredibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante dellacondotta atipica del concorrente.

Dunque, ai fini della configurabilità del concorso esterno inassociazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo indiretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente,vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" almantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1 n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654),purché comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dellamedesima associazione (presupposti positivi).3.2.2.

Sul piano della condotta concorsuale, dunque, restano pacificamente escluse lesemplici manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza all'organizzazione che nonproducono in concreto il risultato di conservarne l'esistenza o, comunque, di rafforzarnel'operatività, mentre è indifferente, sotto il profilo oggettivo, il carattere continuativo o menodella condotta, salvo che la sua occasionalità e modestia fungano da indizio della assenzadell'elemento psicologico del concorso.3.2.3.

Quanto, invece, all'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del concorrenteesterno è caratterizzato dalla rappresentazione dell'esistenza del sodalizio, dallaconsapevolezza dei fini e dei metodi del medesimo e dalla volontà di portare un contributo allarealizzazione dell'evento tipico del delitto associativo, costituito dall'esistenza e dall'operativitàdel sodalizio; contributo che, attraverso l'interazione sinergica con le condotte degli altriassociati, realizzi la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa (Sez. un.Mannino, cit.).

Un dolo, quello del concorrente, che necessariamente deve presentarsi nellaforma "diretta" e non come meramente eventuale, nel senso che il contributo causale delconcorrente, pur potendo non avere rappresentato l'obiettivo unico o primario della condottadell'imputato, deve essere da questi previsto, accettato e perseguito come risultato non solopossibile o probabile, bensì certo o, comunque, altamente probabile della medesima condotta(Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 26690701; Sez. 5, n. 15727 del9/03/2012, Dell'Utri, Rv. 25233001).

Pertanto, il dolo del partecipe si distingue da quello delconcorrente in quanto il primo vuole fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione,mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effettodel citato art. 110 cod. pen., intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 2, n.31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270465-01; Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep.2004, Cito, Rv. 229992-01).4.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, risulta evidente la fondatezza delle censureformulate dal ricorrente, sotto un duplice profilo.4.1.

In primo luogo, perché, come si è già sottolineato, affinchè possa dirsi integrato ilconcorso esterno, è sufficiente anche una condotta occasionale, se causalmente idonea allarealizzazione di uno degli scopi tipici, mentre l’ordinanza impugnata, contraddittoriamente contale principio di diritto, ha, per un verso, osservato come le condotte successive allascarcerazione, non “siano espressive di continuità criminosa in relazione al delitto associativoper il quale aveva riportato condanna” (pg. 9), espressione con la quale viene evocata unapermanenza del vincolo associativo che è elemento del tutto estraneo alla fattispecie delconcorso esterno, e, dall’altro, ha ritenuto insufficienti due interventi del ricorrente funzionalialle logiche del clan.4.1.1.

Per meglio dire, il Tribunale, sconfessando la tesi accusatoria che l’[OSCURATO:PERSONA] siastato individuato dagli esponenti del clan di Gagliano quale figura di riferimento del gruppo degliZingari in due occasioni, ha escluso dal novero dei comportamenti illeciti espressivi delcontributo atipico idoneo a fondare il consolidamento della cosca dei Gaglianesi,l’interessamento speso da [OSCURATO:PERSONA] per il ritrovamento di un’autovettura, oggettodi furto, di un pregiudicato catanzarese, [OSCURATO:PERSONA], (che ai Gaglianesi si era rivolto perritrovare l’autovettura che gli era stata rubata), fungendo da intermediario tra il clan deiGaglianesi e il gruppo dei Rom, come emerso dalle intercettazioni, a cui pure l’ordinanzaimpugnata ha fatto riferimento (pg. 5-6-), ma che ha, contraddittoriamente, interpretato nelsenso che, dalla stessa, non emergesse il certo riferimento all’[OSCURATO:PERSONA].

Invece, comesegnalato dal Procuratore ricorrente, nel dialogo intercettato, sembra emergere chiaral’evocazione proprio dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove gli interlocutori fanno espresso riferimento al‘discorso di [OSCURATO:PERSONA]’, citando la vittima del furto ([OSCURATO:PERSONA]).

Anche in questo caso, comeper il fatto estorsivo sub 5), il dato significativo è la circostanza che il clan dei Gaglianesi riescea dimostrare la capacità di controllo del territorio, e di monitorare anche singoli episodi di piccolacriminalità, attraverso l’appoggio e la collaborazione di personaggi come [OSCURATO:PERSONA],particolarmente disponibile rispetto ai Gaglianesi.4.1.2.

Non si sottrae alle censure di illogicità la motivazione impugnata nella parte in cuiha svalutato immotivatamente le dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], il quale hariferito, in sintesi, che il leader indiscusso della cosca di [OSCURATO:PERSONA], che mantiene ilcontrollo sulla città di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], pur non riconoscendo gli ‘Zingari’ qualivere e proprie cosche con cui allearsi, li rendeva destinatari di somme in occasione delle festivitànatalizie, distribuendole anche all’[OSCURATO:PERSONA], per compensarli del mancato inserimento nellagestione dei grandi appalti, e che l’ultima elargizione risaliva al Natale 2014, tanto a voleresignificare che se anche ‘u Tubu’ aveva formato una propria cosca, il ‘capo’ indiscusso era erestava [OSCURATO:PERSONA], l’unico criminale che, a Catanzaro, aveva la possibilità di conferirele doti di ‘ndrangheta, da cui era stato affiliato anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultimoveniva compensato per l’affiancamento che assicurava al clan.4.1.3.

Dunque, fondatamente, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato haproceduto a una destrutturazione del compendio indiziario, da cui ha scomputato uno degliepisodi indicati dallo stesso G.I.P., che, come per quello estorsivo di cui al capo 5), descrive ilruolo di intermediario svolto dal ricorrente tra i gruppi degli Zingari e quello di Gagliano, in uncaso per portare a termine un “cavallo di ritorno”, e, nell’altro, per ritrovare un veicolo rubato,per cui era stato investito il clan di Gagliano.

Entrambi gli episodi, d’altronde, riscontrano ledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito al riconoscimento e alla tolleranzamostrati dai Gaglianesi nei confronti degli ‘Zingari’ in ragione della capacità di controllo delterritorio assicurata al clan dall’[OSCURATO:PERSONA], nell’area di pertinenza nell’ambito della città diCatanzaro.4.1.4.

Illogica appare anche l’affermazione che – pacifica la frequentazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] della ‘Casa del Popolo’ – di tali incontri non siano noti i contenuti, atteso che,come afferma la stessa ordinanza impugnata, si tratta del quartier generale dei Gaglianesi,dove si riuniscono esponenti di primo piano del clan, prendendovi parte anche l’[OSCURATO:PERSONA],sicchè, ordinari criteri logico - inferenziali conducono a ritenere che ivi ci si riunisca perdiscutere dei piani criminali e delle attività illecite portate avanti dal sodalizio, discussioni allequali, evidentemente, era ammesso anche il ricorrente.4.1.5.

Così come immotivatamente risultano obliterate le condotte gravemente minacciosecommesse con metodo mafioso dirette alle forze dell’ordine tenute dal ricorrentesuccessivamente alla scarcerazione, e volte a ribadire all’esterno la propria ‘autorità’ di soggettodego di attenzione mafiosa.4.1.6.

Da tali rilievi deriva che l’ordinanza impugnata è affetta, oltre che dall’erroneainterpretazione delle coordinate legali della figura del concorrente esterno, come delineate daldiritto vivente, anche dai denunciati vizi della motivazione, in quanto sminuisce illogicamentee immotivatamente gli indici rivelatori del contributo causale, efficace e significativo, rispettoal consolidamento del clan Gagliano, la cui esistenza è stata riconosciuta da plurime sentenze.4.2.

L’ulteriore errore di diritto che emerge dalla lettura della ordinanza impugnata è quelloche afferisce allo scrutinio dell’elemento soggettivo, in relazione al quale il Tribunale distrettualesembra fare riferimento al perseguimento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di una finalità di profittoproprio, e, quindi, alla necessità di un dolo esclusivo (laddove afferma, a pg. 9, che non emergela gravità indiziaria che l’[OSCURATO:PERSONA]” abbia agito al fine di consolidare la cosca dei gaglianesi”),mentre, come si è visto, l’intento di contribuire al mantenimento o al rafforzamento della coscapuò concorrere con altre finalità soggettive dell’agente, giacchè la finalità di profitto proprio nonesclude il fine di favorire l’associazione, ritenendosi compatibile il dolo individuale delconcorrente con quello di favorire l’associazione.5.

E, allora, nel rinnovato giudizio di merito, il Giudice del rinvio dovrà valutare l’idoneitàdella condotta complessiva dell’[OSCURATO:PERSONA] a produrre un oggettivo e concreto rafforzamentodel vincolo associativo alla luce di una valutazione unitaria degli elementi indiziari, illustrandole ragioni per cui l’avere funto da intermediario in due vicende di interesse del clan Gagliano -che, appunto, attraverso l’[OSCURATO:PERSONA], si è assicurato l’interlocuzione con il gruppo degli Zingaricapeggiato proprio dal ricorrente - non costituisca elemento sufficiente a ravvisarvi uncontributo concreto al rafforzamento del clan di Gagliano.

Chiarirà altresì, dal punto di vistasoggettivo, le ragioni per cui, sotto il profilo logico inferenziale, le descritte condotte nonevidenzino anche l’intento di favorire il clan di Gagliano.5.1.

L’analisi di merito demandata al giudice territoriale dovrà essere condotta in aderenzaai richiamati principi di diritto, che conducono a considerare che, ai fini della punibilità dellacondotta del concorrente esterno, è sufficiente che essa si ponga come ’frammento' (larealizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità perla realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì darealizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale.

Visono, infatti, compiti che — per le loro caratteristiche — richiedono, in realtà, il loro affidamento(anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati’, posto che per il raggiungimento degliscopi tipici del sodalizio mafioso (così come per garantirne la stessa esistenza) è necessaria unacostante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare, per finalitàpersonali concorrenti, attività strumentali, come può risultare quella che viene in rilievo aproposito dell’[OSCURATO:PERSONA] nel porsi a disposizione del clan per assicurare il controllo sugli episodidi microcriminalità che avvengano sul territorio da lui controllato nell’area est di Catanzaro, inciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto.5.2.

Nell’ambito del rinnovato giudizio di merito dovrà dunque chiarirsi perchè lacondivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo non abbiacomportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e perché quella condotta n o nsia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e, dunque, peril permanere dell’offesa.6.

E’ fondato anche il secondo motivo del ricorso, per assoluta carenza di motivazione inmerito alla affermata carenza di esigenze cautelari da tutelare in relazione al delitto estorsivodi cui al capo 5, tenuto conto che l’apodittica affermazione del Tribunale tralascia totalmentel’allarmante curriculum criminale del ricorrente, già definitivamente condannato per la suaappartenenza al clan Gagliano, e indagato per violazione del T.U. stupefacenti, oltre che per lecondotte minacciose attuate nei confronti delle forze dell’ordine in occasione dell’udienza per laconvalida del suo arresto.

Anche dello scrutinio di tale profilo dovrà farsi carico il giudice delrinvio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11164/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1869/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 28/11/2025R.G.N. 31699/2025EGLE [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1955avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorsodel PM e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale del co-difensore,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto delricorso presentato dal PM.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato ladecisione del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, adottata in data24/2/2025, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] (alias ‘u tubu’), siccome gravemente indiziato dei delitti di concorsoesterno nell’associazione per delinquere di ‘ndrangheta, operante nel comune di Catanzaro,localmente denominata ‘clan dei Gaglianesi’, quale elemento di vertice del gruppo denominato‘degli Zingari’, operante nei quartieri abitati da soggetti di etnìa rom e prevalentemente deditoad estorsioni attuate con la tecnica del c.d.

“cavallo di ritorno”, (così riqualificata la originariaimputazione di cui al capo 1, di partecipazione associativa al predetto clan con ruoloorganizzativo), nonchè di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo1.1.

Premessa e condivisa la sussistenza del necessario quadro indiziario in ordine allafattispecie estorsiva - per la quale, tuttavia, non ha ravvisato esigenze cautelari valorizzando ilc.d. tempo silente intercorso dai fatti - il Tribunale del riesame ha, invece, escluso i gravi indizidi colpevolezza con riguardo al capo 1), osservando come le fonti di prova (costituite daintercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], nipoteacquisito del ricorrente, e servizi di p.g.) non consentano di ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA], nell’arcotemporale considerato, abbia posto in essere un contributo causale e consapevole finalizzatoal consolidamento della cosca dei Gaglianesi, piuttosto egli agendo con l’intento di ritagliare egarantire al suo gruppo (degli zingari) uno spazio di operatività illecita nel territorio del comunedi Catanzaro, almeno fino al 2015 e, successivamente, configurando le attività del ricorrente,al più, una contiguità compiacente nei confronti del clan dei Gaglianesi e del suo reggente p.t.Iritano.2.

Ricorre per cassazione, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, chesvolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione nella partein cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del concorso esterno neldelitto associativo attraverso una lettura parcellizzata delle emergenze investigative e conmotivazione illogica e contraddittoria, in specie laddove ha negato il coinvolgimentodell’[OSCURATO:PERSONA], quale intermediario tra il clan Gagliano e il gruppo degli zingari, nella vicendadel ritrovamento dell’autovettura del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], in spregio al chiarocontenuto delle conversazioni intercettate.

Tale vicenda - si sostiene – è, invece, accomunataa quella estorsiva del capo 5 dalla circostanza che il clan di Gagliano si è rivolto in entrambe lecircostanze all’[OSCURATO:PERSONA] quale figura di riferimento del gruppo degli ‘zingari’, in un caso perrealizzare un’estorsione con il metodo del cavallo di ritorno (capo 5), nell’altro, per ritrovareun’auto rubata.2.1.1.

Il vizio argomentativo attinge – nell’ottica del ricorrente - anche la valutazione delledichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato affiliatoda [OSCURATO:PERSONA], capo clan di Gagliano e che, a sua volta, affiliava gli ‘zingari’ pur non essendotali ultime affiliazioni riconosciute dagli italiani.2.1.2.

D’altronde, è denunciato l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Giudicedistrettuale nel ritenere, implicitamente, necessaria, ai fini del concorso esterno, una condottapermanente, laddove non ha ritenuto sufficienti i due episodi estorsivi descritti, così come erranel richiedere un dolo esclusivo, mentre, l’intento di contribuire al mantenimento o alrafforzamento della cosca può concorrere con altre finalità.2.1.3.

Infine, si deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per cuila partecipazione ai due episodi estorsivi non sarebbe idonea a rafforzare il vincolo associativolimitandosi ad asserire, senza argomentare.2.2.

Con il secondo motivo, sono denunciati analoghi vizi quanto allo scrutinio delleesigenze cautelari che il Tribunale distrettuale ha escluso immotivatamente, peraltro, senzavalutare il curriculum criminale dell’[OSCURATO:PERSONA] (essendo stato detenuto, dal maggio 2017, inespiazione pena per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la sua appartenenza al clandei Gaglianesi) e le condotte delittuose poste in essere dopo la scarcerazione, avvenuta nelmarzo 2023.

In particolare, si segnalano l’arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti e lecondotte gravemente minacciose tenute, durante le udienze per la convalida dell’arresto, neiconfronti degli operanti di p.g. e anche in occasione di un controllo per la verifica dell’osservanzadella misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui l’[OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto.

Inoltre,si segnalano i contenuti delle intercettazioni attivate dopo tali ultimi fatti, che danno conto dicome il ricorrente si atteggi a capo clan anche manifestando propositi omicidiari.3.

Vi è memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che chiede la inammissibilità oppureil rigetto dell’impugnazione.

Osserva che si è formato il giudicato cautelare sulla qualificazionegiuridica del fatto in termini di concorso esterno, in assenza di gravame dell’Accusa.Rappresenta che, a fronte di una contestazione di concorso esterno dal 2014 al 2025, l’unicoepisodio valorizzabile è quello estorsivo del 2015 contestato al capo 5.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.2.

È opportuno chiarire, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confrontidelle decisioni adottate dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertàpersonale.2.1.

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce allaCorte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misureritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile delgiudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale delriesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disaminadell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispettoal fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840;sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez.2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).2.2.

Nell’ambito di tale cornice ermeneutica, la verifica in punto di gravità indiziaria vaeffettuata sulla scorta del principio secondo cui il giudizio di legittimità relativo alla sussistenzao meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limitidella devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: inparticolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nésostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza deidati probatori.

Di conseguenza, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimentocautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità devecontrollare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni chel'hanno convinto della sussistenza (o meno) della gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governarel'apprezzamento delle risultanze probatorie con la peculiarità sopra chiarita (v. sull'argomentoSez.

Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar,n. m.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

La motivazione deve, perciò, dareadeguato conto della natura di effettivo indizio dell'elemento considerato, nel senso che il fattoposto a base del procedimento inferenziale risulti a sua volta di sicuro accertamento, inteso,non in senso assoluto e naturalistico, bensì quale portato della verifica processuale alla streguadegli elementi di prova acquisiti, giacché il fatto che si prospetta come indizio non deve essereverosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di più o meno opinabili congetture, madeve ricevere preciso riscontro nelle evidenze raccolte.

E, naturalmente, è necessario chel'indizio o la pluralità di indizi raccolti collochino la loro valenza significativa della futuraprobabile colpevolezza dell'accusato al succitato livello della gravità (Sez. 1 , n. 43258 del22/05/2018 Rv. 275805; Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005 Rv. 232627; Sez. 5, n. 36079 del05/06/2012 Rv. 253511; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Rv. 270172).3.

Ora, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di concorso esterno nella associazione di‘ndrangheta, in particolare essendogli contestato di avere rafforzato il prestigio e l’operativitàdell’articolazione operante in territorio di Catanzaro, denominata localmente ‘clan deiGaglianesi’, quale esponente apicale del gruppo denominato ‘degli Zingari’, operante neiquartieri cittadini abitati da soggetti di etnìa rom, dedito a fatti di criminalità minore, come leestorsioni attuate con la tecnica del c.d.

“cavallo di ritorno”.3.1.

Il punto è, pertanto, di stabilire se i fatti positivamente indicati dall’Accusa possanoessere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra richiamati, quali gravi indizi del concorsoesterno del ricorrente rispetto al sodalizio di riferimento, e se, in particolare, il ragionamentoseguito dal Tribunale sia manifestamente illogico.3.2.

Giova porre in rilievo che, con la categorizzazione del concorso esterno in associazionedi stampo mafioso - a opera delle pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delleSezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994 ( ‘Demitry’), 2002 ( ‘Carnevale’) e 2005 (‘Mannino’), che hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, ildato giuridico della ammissibilità del concorso ex art. 110 cod. pen., anche in riferimento allafattispecie plurisoggettiva di associazione, - si è data forma giuridica a una specificamanifestazione empirico-criminologica del fenomeno mafioso, propria di colui il quale, senzaentrare a far parte dell'organizzazione mafiosa, ma condividendone obiettivi e azione operativa,apporti dall'esterno un contributo rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.Attraverso lo strumento offerto dall'art. 110 cod. pen., viene operata un'estensione dellecondotte di rilevanza penale, che va oltre il dato della partecipazione tout court al reatoassociativo, il quale già prevede la necessaria adesione di una pluralità di individui, in tal modo,sodalizio che siano in concreto funzionali alla consumazione dello stesso reato associativo (eche in questo si distinguono, perciò, anche dal mero favoreggiamento a vantaggio personale diuno o più dei singoli associati).3.2.1.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231671-01 e, successivamente, conf.

Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron,Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260178; Sez. 6, n.8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008,Contrada, Rv. 238242), il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone chel'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendoprivo dell’affectio societatis (presupposti negativi), tuttavia, fornisca un concreto, specifico,consapevole e volontario contributo, il quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenzacausale sulla conservazione, sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operativedell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale.

Un risultatoche può prodursi anche quando non si tratti di un'attività continuativa o, comunque, ripetutanel tempo, quanto piuttosto come effetto di un intervento isolato e occasionale (Sez.

U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. cit.).

Le Sezioni Unite, rilevando come l’efficienza causale inmerito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenzialee tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, hanno specificato chenon è sufficiente una valutazione " ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilitàdi lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento " ex post", in esito alquale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevatacredibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante dellacondotta atipica del concorrente.

Dunque, ai fini della configurabilità del concorso esterno inassociazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo indiretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente,vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" almantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1 n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654),purché comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dellamedesima associazione (presupposti positivi).3.2.2.

Sul piano della condotta concorsuale, dunque, restano pacificamente escluse lesemplici manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza all'organizzazione che nonproducono in concreto il risultato di conservarne l'esistenza o, comunque, di rafforzarnel'operatività, mentre è indifferente, sotto il profilo oggettivo, il carattere continuativo o menodella condotta, salvo che la sua occasionalità e modestia fungano da indizio della assenzadell'elemento psicologico del concorso.3.2.3.

Quanto, invece, all'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del concorrenteesterno è caratterizzato dalla rappresentazione dell'esistenza del sodalizio, dallaconsapevolezza dei fini e dei metodi del medesimo e dalla volontà di portare un contributo allarealizzazione dell'evento tipico del delitto associativo, costituito dall'esistenza e dall'operativitàdel sodalizio; contributo che, attraverso l'interazione sinergica con le condotte degli altriassociati, realizzi la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa (Sez. un.Mannino, cit.).

Un dolo, quello del concorrente, che necessariamente deve presentarsi nellaforma "diretta" e non come meramente eventuale, nel senso che il contributo causale delconcorrente, pur potendo non avere rappresentato l'obiettivo unico o primario della condottadell'imputato, deve essere da questi previsto, accettato e perseguito come risultato non solopossibile o probabile, bensì certo o, comunque, altamente probabile della medesima condotta(Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 26690701; Sez. 5, n. 15727 del9/03/2012, Dell'Utri, Rv. 25233001).

Pertanto, il dolo del partecipe si distingue da quello delconcorrente in quanto il primo vuole fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione,mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effettodel citato art. 110 cod. pen., intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 2, n.31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270465-01; Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep.2004, Cito, Rv. 229992-01).4.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, risulta evidente la fondatezza delle censureformulate dal ricorrente, sotto un duplice profilo.4.1.

In primo luogo, perché, come si è già sottolineato, affinchè possa dirsi integrato ilconcorso esterno, è sufficiente anche una condotta occasionale, se causalmente idonea allarealizzazione di uno degli scopi tipici, mentre l’ordinanza impugnata, contraddittoriamente contale principio di diritto, ha, per un verso, osservato come le condotte successive allascarcerazione, non “siano espressive di continuità criminosa in relazione al delitto associativoper il quale aveva riportato condanna” (pg. 9), espressione con la quale viene evocata unapermanenza del vincolo associativo che è elemento del tutto estraneo alla fattispecie delconcorso esterno, e, dall’altro, ha ritenuto insufficienti due interventi del ricorrente funzionalialle logiche del clan.4.1.1.

Per meglio dire, il Tribunale, sconfessando la tesi accusatoria che l’[OSCURATO:PERSONA] siastato individuato dagli esponenti del clan di Gagliano quale figura di riferimento del gruppo degliZingari in due occasioni, ha escluso dal novero dei comportamenti illeciti espressivi delcontributo atipico idoneo a fondare il consolidamento della cosca dei Gaglianesi,l’interessamento speso da [OSCURATO:PERSONA] per il ritrovamento di un’autovettura, oggettodi furto, di un pregiudicato catanzarese, [OSCURATO:PERSONA], (che ai Gaglianesi si era rivolto perritrovare l’autovettura che gli era stata rubata), fungendo da intermediario tra il clan deiGaglianesi e il gruppo dei Rom, come emerso dalle intercettazioni, a cui pure l’ordinanzaimpugnata ha fatto riferimento (pg. 5-6-), ma che ha, contraddittoriamente, interpretato nelsenso che, dalla stessa, non emergesse il certo riferimento all’[OSCURATO:PERSONA].

Invece, comesegnalato dal Procuratore ricorrente, nel dialogo intercettato, sembra emergere chiaral’evocazione proprio dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove gli interlocutori fanno espresso riferimento al‘discorso di [OSCURATO:PERSONA]’, citando la vittima del furto ([OSCURATO:PERSONA]).

Anche in questo caso, comeper il fatto estorsivo sub 5), il dato significativo è la circostanza che il clan dei Gaglianesi riescea dimostrare la capacità di controllo del territorio, e di monitorare anche singoli episodi di piccolacriminalità, attraverso l’appoggio e la collaborazione di personaggi come [OSCURATO:PERSONA],particolarmente disponibile rispetto ai Gaglianesi.4.1.2.

Non si sottrae alle censure di illogicità la motivazione impugnata nella parte in cuiha svalutato immotivatamente le dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], il quale hariferito, in sintesi, che il leader indiscusso della cosca di [OSCURATO:PERSONA], che mantiene ilcontrollo sulla città di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], pur non riconoscendo gli ‘Zingari’ qualivere e proprie cosche con cui allearsi, li rendeva destinatari di somme in occasione delle festivitànatalizie, distribuendole anche all’[OSCURATO:PERSONA], per compensarli del mancato inserimento nellagestione dei grandi appalti, e che l’ultima elargizione risaliva al Natale 2014, tanto a voleresignificare che se anche ‘u Tubu’ aveva formato una propria cosca, il ‘capo’ indiscusso era erestava [OSCURATO:PERSONA], l’unico criminale che, a Catanzaro, aveva la possibilità di conferirele doti di ‘ndrangheta, da cui era stato affiliato anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultimoveniva compensato per l’affiancamento che assicurava al clan.4.1.3.

Dunque, fondatamente, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato haproceduto a una destrutturazione del compendio indiziario, da cui ha scomputato uno degliepisodi indicati dallo stesso G.I.P., che, come per quello estorsivo di cui al capo 5), descrive ilruolo di intermediario svolto dal ricorrente tra i gruppi degli Zingari e quello di Gagliano, in uncaso per portare a termine un “cavallo di ritorno”, e, nell’altro, per ritrovare un veicolo rubato,per cui era stato investito il clan di Gagliano.

Entrambi gli episodi, d’altronde, riscontrano ledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito al riconoscimento e alla tolleranzamostrati dai Gaglianesi nei confronti degli ‘Zingari’ in ragione della capacità di controllo delterritorio assicurata al clan dall’[OSCURATO:PERSONA], nell’area di pertinenza nell’ambito della città diCatanzaro.4.1.4.

Illogica appare anche l’affermazione che – pacifica la frequentazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] della ‘Casa del Popolo’ – di tali incontri non siano noti i contenuti, atteso che,come afferma la stessa ordinanza impugnata, si tratta del quartier generale dei Gaglianesi,dove si riuniscono esponenti di primo piano del clan, prendendovi parte anche l’[OSCURATO:PERSONA],sicchè, ordinari criteri logico - inferenziali conducono a ritenere che ivi ci si riunisca perdiscutere dei piani criminali e delle attività illecite portate avanti dal sodalizio, discussioni allequali, evidentemente, era ammesso anche il ricorrente.4.1.5.

Così come immotivatamente risultano obliterate le condotte gravemente minacciosecommesse con metodo mafioso dirette alle forze dell’ordine tenute dal ricorrentesuccessivamente alla scarcerazione, e volte a ribadire all’esterno la propria ‘autorità’ di soggettodego di attenzione mafiosa.4.1.6.

Da tali rilievi deriva che l’ordinanza impugnata è affetta, oltre che dall’erroneainterpretazione delle coordinate legali della figura del concorrente esterno, come delineate daldiritto vivente, anche dai denunciati vizi della motivazione, in quanto sminuisce illogicamentee immotivatamente gli indici rivelatori del contributo causale, efficace e significativo, rispettoal consolidamento del clan Gagliano, la cui esistenza è stata riconosciuta da plurime sentenze.4.2.

L’ulteriore errore di diritto che emerge dalla lettura della ordinanza impugnata è quelloche afferisce allo scrutinio dell’elemento soggettivo, in relazione al quale il Tribunale distrettualesembra fare riferimento al perseguimento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di una finalità di profittoproprio, e, quindi, alla necessità di un dolo esclusivo (laddove afferma, a pg. 9, che non emergela gravità indiziaria che l’[OSCURATO:PERSONA]” abbia agito al fine di consolidare la cosca dei gaglianesi”),mentre, come si è visto, l’intento di contribuire al mantenimento o al rafforzamento della coscapuò concorrere con altre finalità soggettive dell’agente, giacchè la finalità di profitto proprio nonesclude il fine di favorire l’associazione, ritenendosi compatibile il dolo individuale delconcorrente con quello di favorire l’associazione.5.

E, allora, nel rinnovato giudizio di merito, il Giudice del rinvio dovrà valutare l’idoneitàdella condotta complessiva dell’[OSCURATO:PERSONA] a produrre un oggettivo e concreto rafforzamentodel vincolo associativo alla luce di una valutazione unitaria degli elementi indiziari, illustrandole ragioni per cui l’avere funto da intermediario in due vicende di interesse del clan Gagliano -che, appunto, attraverso l’[OSCURATO:PERSONA], si è assicurato l’interlocuzione con il gruppo degli Zingaricapeggiato proprio dal ricorrente - non costituisca elemento sufficiente a ravvisarvi uncontributo concreto al rafforzamento del clan di Gagliano.

Chiarirà altresì, dal punto di vistasoggettivo, le ragioni per cui, sotto il profilo logico inferenziale, le descritte condotte nonevidenzino anche l’intento di favorire il clan di Gagliano.5.1.

L’analisi di merito demandata al giudice territoriale dovrà essere condotta in aderenzaai richiamati principi di diritto, che conducono a considerare che, ai fini della punibilità dellacondotta del concorrente esterno, è sufficiente che essa si ponga come ’frammento' (larealizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità perla realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì darealizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale.

Visono, infatti, compiti che — per le loro caratteristiche — richiedono, in realtà, il loro affidamento(anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati’, posto che per il raggiungimento degliscopi tipici del sodalizio mafioso (così come per garantirne la stessa esistenza) è necessaria unacostante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare, per finalitàpersonali concorrenti, attività strumentali, come può risultare quella che viene in rilievo aproposito dell’[OSCURATO:PERSONA] nel porsi a disposizione del clan per assicurare il controllo sugli episodidi microcriminalità che avvengano sul territorio da lui controllato nell’area est di Catanzaro, inciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto.5.2.

Nell’ambito del rinnovato giudizio di merito dovrà dunque chiarirsi perchè lacondivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo non abbiacomportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e perché quella condotta n o nsia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e, dunque, peril permanere dell’offesa.6.

E’ fondato anche il secondo motivo del ricorso, per assoluta carenza di motivazione inmerito alla affermata carenza di esigenze cautelari da tutelare in relazione al delitto estorsivodi cui al capo 5, tenuto conto che l’apodittica affermazione del Tribunale tralascia totalmentel’allarmante curriculum criminale del ricorrente, già definitivamente condannato per la suaappartenenza al clan Gagliano, e indagato per violazione del T.U. stupefacenti, oltre che per lecondotte minacciose attuate nei confronti delle forze dell’ordine in occasione dell’udienza per laconvalida del suo arresto.

Anche dello scrutinio di tale profilo dovrà farsi carico il giudice delrinvio.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro, sezione riesame.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella CatenaP.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro, sezione riesame.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1955avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorsodel PM e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale del co-difensore,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto delricorso presentato dal PM.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato ladecisione del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, adottata in data24/2/2025, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confrontidi  [OSCURATO:PERSONA] (alias ‘u tubu’), siccome gravemente indiziato dei delitti di concorsoesterno nell’associazione per delinquere di ‘ndrangheta, operante nel comune di Catanzaro,localmente denominata ‘clan  dei Gaglianesi’, quale elemento di vertice del gruppo denominato‘degli Zingari’, operante nei quartieri abitati da soggetti di etnìa rom e prevalentemente deditoad estorsioni attuate con la tecnica del c.d. “cavallo di ritorno”, (così riqualificata la originariaimputazione di cui al capo 1, di partecipazione associativa al predetto clan con ruoloorganizzativo), nonchè di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo1.1. Premessa e condivisa la sussistenza  del necessario quadro indiziario in ordine allafattispecie estorsiva - per la quale, tuttavia, non ha ravvisato esigenze cautelari valorizzando ilc.d. tempo silente intercorso dai fatti -  il Tribunale del riesame ha, invece, escluso i gravi indizidi colpevolezza con riguardo al capo 1), osservando come le fonti di prova (costituite daintercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], nipoteacquisito del ricorrente, e servizi di p.g.) non consentano di ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA], nell’arcotemporale considerato, abbia posto in essere un contributo causale e consapevole finalizzatoal consolidamento della cosca dei Gaglianesi, piuttosto egli agendo con l’intento di ritagliare egarantire al suo gruppo (degli zingari) uno spazio di operatività illecita nel territorio del comunedi Catanzaro, almeno fino al 2015 e, successivamente, configurando le attività del ricorrente,al più, una contiguità compiacente nei confronti del clan dei Gaglianesi e del suo reggente p.t.Iritano.2. Ricorre per cassazione, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, chesvolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione nella partein cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del concorso esterno neldelitto associativo attraverso una lettura parcellizzata delle emergenze investigative e conmotivazione illogica e contraddittoria, in specie laddove ha negato il coinvolgimentodell’[OSCURATO:PERSONA], quale intermediario tra il clan Gagliano e il gruppo degli zingari, nella vicendadel ritrovamento dell’autovettura del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], in spregio al chiarocontenuto delle conversazioni intercettate. Tale vicenda - si sostiene – è, invece, accomunataa quella estorsiva del capo 5 dalla circostanza che il clan di Gagliano si è rivolto in entrambe lecircostanze all’[OSCURATO:PERSONA] quale figura di riferimento del gruppo degli ‘zingari’, in un caso perrealizzare un’estorsione con il metodo del cavallo di ritorno (capo 5), nell’altro, per ritrovareun’auto rubata.2.1.1. Il vizio argomentativo attinge – nell’ottica del ricorrente - anche la valutazione delledichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato affiliatoda [OSCURATO:PERSONA], capo clan di Gagliano e che, a sua volta, affiliava gli ‘zingari’ pur non essendotali ultime affiliazioni riconosciute dagli italiani.2.1.2. D’altronde, è denunciato l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Giudicedistrettuale nel ritenere, implicitamente, necessaria, ai fini del concorso esterno, una condottapermanente, laddove non ha ritenuto sufficienti i due episodi estorsivi descritti, così come erranel richiedere un dolo esclusivo, mentre, l’intento di contribuire al mantenimento o alrafforzamento della cosca può concorrere con altre finalità.2.1.3. Infine, si deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per cuila partecipazione ai due episodi estorsivi non sarebbe idonea a rafforzare il vincolo associativolimitandosi ad asserire, senza argomentare.2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati analoghi vizi quanto allo scrutinio delleesigenze cautelari che il Tribunale distrettuale ha escluso immotivatamente, peraltro, senzavalutare il curriculum criminale dell’[OSCURATO:PERSONA] (essendo stato detenuto, dal maggio 2017, inespiazione pena per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la sua appartenenza al clandei Gaglianesi) e le condotte delittuose poste in essere dopo la scarcerazione, avvenuta nelmarzo 2023. In particolare, si segnalano l’arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti e lecondotte gravemente minacciose tenute, durante le udienze per la convalida dell’arresto, neiconfronti degli operanti di p.g. e anche in occasione di un controllo per la verifica dell’osservanzadella misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui l’[OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto. Inoltre,si segnalano i contenuti delle intercettazioni attivate dopo tali ultimi fatti, che danno conto dicome il ricorrente si atteggi a capo clan anche manifestando propositi omicidiari.3. Vi è memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che chiede la inammissibilità oppureil rigetto dell’impugnazione. Osserva che si è formato il giudicato cautelare sulla qualificazionegiuridica del fatto in termini di concorso esterno, in assenza di gravame dell’Accusa.Rappresenta che, a fronte di una contestazione di concorso esterno dal 2014 al 2025, l’unicoepisodio valorizzabile è quello estorsivo del 2015 contestato al capo 5.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.2. È opportuno chiarire, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confrontidelle decisioni adottate dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertàpersonale.2.1. Secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce allaCorte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misureritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile delgiudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale delriesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disaminadell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispettoal fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840;sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez.2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).2.2. Nell’ambito di tale cornice ermeneutica, la verifica in punto di gravità indiziaria vaeffettuata sulla scorta del principio secondo cui il giudizio di legittimità relativo alla sussistenzao meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limitidella devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: inparticolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nésostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza deidati probatori. Di conseguenza, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimentocautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità devecontrollare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni chel'hanno convinto della sussistenza (o meno) della gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governarel'apprezzamento delle risultanze probatorie con la peculiarità sopra chiarita (v. sull'argomentoSez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar,n. m.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). La motivazione deve, perciò, dareadeguato conto della natura di effettivo indizio dell'elemento considerato, nel senso che il fattoposto a base del procedimento inferenziale risulti a sua volta di sicuro accertamento, inteso,non in senso assoluto e naturalistico, bensì quale portato della verifica processuale alla streguadegli elementi di prova acquisiti, giacché il fatto che si prospetta come indizio non deve essereverosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di più o meno opinabili congetture, madeve ricevere preciso riscontro nelle evidenze raccolte. E, naturalmente, è necessario chel'indizio o la pluralità di indizi raccolti collochino la loro valenza significativa della futuraprobabile colpevolezza dell'accusato al succitato livello della gravità  (Sez. 1 , n. 43258 del22/05/2018 Rv. 275805; Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005 Rv. 232627; Sez. 5, n. 36079 del05/06/2012 Rv. 253511; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Rv. 270172).3. Ora, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di concorso esterno nella associazione di‘ndrangheta, in particolare essendogli contestato di avere rafforzato il prestigio e l’operativitàdell’articolazione operante in territorio di Catanzaro, denominata localmente ‘clan deiGaglianesi’, quale esponente apicale del gruppo denominato ‘degli Zingari’, operante neiquartieri cittadini abitati da soggetti di etnìa rom, dedito a fatti di criminalità minore, come leestorsioni attuate con la tecnica del c.d. “cavallo di ritorno”.3.1. Il punto è, pertanto, di stabilire se i fatti positivamente indicati dall’Accusa possanoessere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra richiamati, quali gravi indizi del concorsoesterno del ricorrente rispetto al sodalizio di riferimento, e se, in particolare, il ragionamentoseguito dal Tribunale sia manifestamente illogico.3.2. Giova porre in rilievo che, con la categorizzazione del concorso esterno in associazionedi stampo mafioso  - a opera delle pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delleSezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994 ( ‘Demitry’),  2002 ( ‘Carnevale’) e 2005 (‘Mannino’), che hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, ildato giuridico della ammissibilità del concorso ex art. 110 cod. pen., anche in riferimento allafattispecie plurisoggettiva di associazione, - si è data forma giuridica a una specificamanifestazione empirico-criminologica del fenomeno mafioso, propria di colui il quale, senzaentrare a far parte dell'organizzazione mafiosa, ma condividendone obiettivi e azione operativa,apporti dall'esterno un contributo rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.Attraverso lo strumento offerto dall'art. 110 cod. pen., viene operata un'estensione dellecondotte di rilevanza penale, che va oltre il dato della partecipazione tout court al reatoassociativo, il quale già prevede la necessaria adesione di una pluralità di individui, in tal modo,sodalizio che siano in concreto funzionali alla consumazione dello stesso reato associativo (eche in questo si distinguono, perciò, anche dal mero favoreggiamento a vantaggio personale diuno o più dei singoli associati).3.2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231671-01 e, successivamente, conf. Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron,Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260178; Sez. 6, n.8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008,Contrada, Rv. 238242), il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone chel'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendoprivo dell’affectio societatis (presupposti negativi), tuttavia, fornisca un concreto, specifico,consapevole e volontario contributo, il quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenzacausale sulla conservazione, sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operativedell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale. Un risultatoche può prodursi anche quando non si tratti di un'attività continuativa o, comunque, ripetutanel tempo, quanto piuttosto come effetto di un intervento isolato e occasionale (Sez. U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. cit.).  Le Sezioni Unite, rilevando come l’efficienza causale inmerito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenzialee tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, hanno specificato chenon è sufficiente una valutazione " ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilitàdi lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento " ex post", in esito alquale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevatacredibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante dellacondotta atipica del concorrente. Dunque, ai fini della configurabilità del concorso esterno inassociazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo indiretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente,vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" almantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1 n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654),purché comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dellamedesima associazione (presupposti positivi).3.2.2. Sul piano della condotta concorsuale, dunque, restano pacificamente escluse lesemplici manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza all'organizzazione che nonproducono in concreto il risultato di conservarne l'esistenza o, comunque, di rafforzarnel'operatività, mentre è indifferente, sotto il profilo oggettivo, il carattere continuativo o menodella condotta, salvo che la sua occasionalità e modestia fungano da indizio della assenzadell'elemento psicologico del concorso.3.2.3. Quanto, invece, all'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del concorrenteesterno è caratterizzato dalla rappresentazione dell'esistenza del sodalizio, dallaconsapevolezza dei fini e dei metodi del medesimo e dalla volontà di portare un contributo allarealizzazione dell'evento tipico del delitto associativo, costituito dall'esistenza e dall'operativitàdel sodalizio; contributo che, attraverso l'interazione sinergica con le condotte degli altriassociati, realizzi la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa (Sez. un.Mannino, cit.).   Un dolo, quello del concorrente, che necessariamente deve presentarsi nellaforma "diretta" e non come meramente eventuale, nel senso che il contributo causale delconcorrente, pur potendo non avere rappresentato l'obiettivo unico o primario della condottadell'imputato, deve essere da questi previsto, accettato e perseguito come risultato non solopossibile o probabile, bensì certo o, comunque, altamente probabile della medesima condotta(Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 26690701; Sez. 5, n. 15727 del9/03/2012, Dell'Utri, Rv. 25233001). Pertanto, il dolo del partecipe si distingue da quello delconcorrente in quanto il primo vuole fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione,mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effettodel citato art. 110 cod. pen., intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 2, n.31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270465-01; Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep.2004, Cito, Rv. 229992-01).4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, risulta evidente la fondatezza delle censureformulate dal ricorrente, sotto un duplice profilo.4.1. In primo luogo, perché, come si è già sottolineato, affinchè possa dirsi integrato ilconcorso esterno, è sufficiente anche una condotta occasionale, se causalmente idonea allarealizzazione di uno degli scopi tipici, mentre l’ordinanza impugnata, contraddittoriamente contale principio di diritto, ha, per un verso, osservato come le condotte successive allascarcerazione, non “siano espressive di continuità criminosa in relazione al delitto associativoper il quale aveva riportato condanna” (pg. 9), espressione con la quale viene evocata unapermanenza del vincolo associativo che è elemento del tutto estraneo alla fattispecie delconcorso esterno, e, dall’altro, ha ritenuto insufficienti due interventi del ricorrente funzionalialle logiche del clan.4.1.1. Per meglio dire, il Tribunale, sconfessando la tesi accusatoria che l’[OSCURATO:PERSONA] siastato individuato dagli esponenti del clan di Gagliano quale figura di riferimento del gruppo degliZingari in due occasioni, ha escluso dal novero dei comportamenti illeciti espressivi delcontributo atipico idoneo a fondare il consolidamento della cosca dei Gaglianesi,l’interessamento speso da [OSCURATO:PERSONA] per il ritrovamento di un’autovettura, oggettodi furto, di un pregiudicato catanzarese, [OSCURATO:PERSONA], (che ai Gaglianesi si era rivolto perritrovare l’autovettura che gli era stata rubata), fungendo da intermediario tra il clan deiGaglianesi e il gruppo dei Rom, come emerso dalle intercettazioni, a cui pure l’ordinanzaimpugnata ha fatto riferimento (pg. 5-6-), ma che ha, contraddittoriamente, interpretato nelsenso che, dalla stessa, non emergesse il certo riferimento all’[OSCURATO:PERSONA]. Invece, comesegnalato dal Procuratore ricorrente, nel dialogo intercettato, sembra emergere chiaral’evocazione proprio dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove gli interlocutori fanno espresso riferimento al‘discorso di [OSCURATO:PERSONA]’, citando la vittima del furto ([OSCURATO:PERSONA]). Anche in questo caso, comeper il fatto estorsivo sub 5), il dato significativo è la circostanza che il clan dei Gaglianesi riescea dimostrare la capacità di controllo del territorio, e di monitorare anche singoli episodi di piccolacriminalità, attraverso l’appoggio e la collaborazione di personaggi come [OSCURATO:PERSONA],particolarmente disponibile rispetto ai Gaglianesi.4.1.2. Non si sottrae alle censure di illogicità la motivazione impugnata nella parte in cuiha svalutato immotivatamente le dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], il quale hariferito, in sintesi, che il leader indiscusso della cosca di [OSCURATO:PERSONA], che mantiene ilcontrollo sulla città di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], pur non riconoscendo gli ‘Zingari’ qualivere e proprie cosche con cui allearsi, li rendeva destinatari di somme in occasione delle festivitànatalizie, distribuendole anche all’[OSCURATO:PERSONA], per compensarli del mancato inserimento nellagestione dei grandi appalti, e che l’ultima elargizione risaliva al Natale 2014, tanto a voleresignificare che se anche ‘u Tubu’ aveva formato una propria cosca, il ‘capo’ indiscusso era erestava [OSCURATO:PERSONA], l’unico criminale che, a Catanzaro, aveva la possibilità di conferirele doti di ‘ndrangheta, da cui era stato affiliato anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultimoveniva compensato per l’affiancamento che assicurava al clan.4.1.3. Dunque, fondatamente, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato haproceduto a una destrutturazione del compendio indiziario, da cui ha scomputato uno degliepisodi indicati dallo stesso G.I.P., che, come per quello estorsivo di cui al capo 5), descrive ilruolo di intermediario svolto dal ricorrente tra i gruppi degli Zingari e quello di Gagliano, in uncaso per portare a termine un “cavallo di ritorno”, e, nell’altro, per ritrovare un veicolo rubato,per cui era stato investito il clan di Gagliano. Entrambi gli episodi, d’altronde, riscontrano ledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito al riconoscimento e alla tolleranzamostrati dai Gaglianesi nei confronti degli ‘Zingari’ in ragione della capacità di controllo delterritorio assicurata al clan dall’[OSCURATO:PERSONA], nell’area di pertinenza nell’ambito della città diCatanzaro.4.1.4. Illogica appare anche l’affermazione che – pacifica la frequentazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] della ‘Casa del Popolo’ – di tali incontri non siano noti i contenuti, atteso che,come afferma la stessa ordinanza impugnata, si tratta del quartier generale dei Gaglianesi,dove si riuniscono esponenti di primo piano del clan, prendendovi parte anche l’[OSCURATO:PERSONA],sicchè, ordinari criteri logico - inferenziali  conducono a ritenere che ivi ci si riunisca perdiscutere dei piani criminali e delle attività illecite portate avanti dal sodalizio, discussioni allequali, evidentemente, era ammesso anche il ricorrente.4.1.5. Così come immotivatamente risultano obliterate le condotte gravemente minacciosecommesse con metodo mafioso dirette alle forze dell’ordine tenute dal ricorrentesuccessivamente alla scarcerazione, e volte a ribadire all’esterno la propria ‘autorità’ di soggettodego di attenzione mafiosa.4.1.6. Da tali rilievi deriva che l’ordinanza impugnata è affetta, oltre che dall’erroneainterpretazione delle coordinate legali della figura del concorrente esterno, come delineate daldiritto vivente, anche dai denunciati vizi della motivazione, in quanto sminuisce illogicamentee immotivatamente gli indici rivelatori del contributo causale, efficace e significativo, rispettoal consolidamento del clan Gagliano, la cui esistenza è stata riconosciuta da plurime sentenze.4.2. L’ulteriore errore di diritto che emerge dalla lettura della ordinanza impugnata è quelloche afferisce allo scrutinio dell’elemento soggettivo, in relazione al quale il Tribunale distrettualesembra fare riferimento al perseguimento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di una finalità di profittoproprio, e, quindi, alla necessità di un dolo esclusivo (laddove afferma, a pg. 9,  che non emergela gravità indiziaria che l’[OSCURATO:PERSONA]” abbia agito al fine di consolidare la cosca dei gaglianesi”),mentre, come si è visto, l’intento di contribuire al mantenimento o al rafforzamento della coscapuò concorrere con altre finalità soggettive dell’agente, giacchè la finalità di profitto proprio nonesclude il fine di favorire l’associazione, ritenendosi compatibile il dolo individuale delconcorrente con quello di favorire l’associazione.5. E, allora, nel rinnovato giudizio di merito, il Giudice del rinvio dovrà valutare l’idoneitàdella condotta complessiva dell’[OSCURATO:PERSONA] a produrre un oggettivo e concreto rafforzamentodel vincolo associativo alla luce di una valutazione unitaria degli elementi indiziari, illustrandole ragioni per cui l’avere funto da intermediario in due vicende di interesse del clan Gagliano -che, appunto, attraverso l’[OSCURATO:PERSONA], si è assicurato l’interlocuzione con il gruppo degli Zingaricapeggiato proprio dal ricorrente -  non costituisca elemento sufficiente a ravvisarvi uncontributo concreto al rafforzamento del clan di Gagliano. Chiarirà altresì, dal punto di vistasoggettivo, le ragioni per cui, sotto il profilo logico inferenziale, le descritte condotte nonevidenzino anche l’intento di favorire il clan di Gagliano.5.1. L’analisi di merito demandata al giudice territoriale dovrà essere condotta in aderenzaai richiamati principi di diritto, che conducono a considerare che, ai fini della punibilità dellacondotta del concorrente esterno, è sufficiente che essa si ponga come ’frammento' (larealizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità perla realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì darealizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Visono, infatti, compiti che — per le loro caratteristiche — richiedono, in realtà, il loro affidamento(anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati’, posto che per il raggiungimento degliscopi tipici del sodalizio mafioso (così come per garantirne la stessa esistenza) è necessaria unacostante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare, per finalitàpersonali concorrenti, attività strumentali, come può risultare quella che viene in rilievo aproposito dell’[OSCURATO:PERSONA] nel porsi a disposizione del clan per assicurare il controllo sugli episodidi microcriminalità che avvengano sul territorio da lui controllato nell’area est di Catanzaro, inciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto.5.2. Nell’ambito del rinnovato giudizio di merito dovrà dunque chiarirsi perchè lacondivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo non abbiacomportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e perché quella condotta n o nsia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e, dunque, peril permanere dell’offesa.6. E’ fondato anche il secondo motivo del ricorso, per assoluta carenza di motivazione inmerito alla affermata carenza di esigenze cautelari da tutelare in relazione al delitto estorsivodi cui al capo 5, tenuto conto che l’apodittica affermazione del Tribunale tralascia totalmentel’allarmante curriculum criminale del ricorrente, già definitivamente condannato per la suaappartenenza al clan Gagliano, e indagato per violazione del T.U. stupefacenti, oltre che per lecondotte minacciose attuate nei confronti delle forze dell’ordine in occasione dell’udienza per laconvalida del suo arresto. Anche dello scrutinio di tale profilo dovrà farsi carico il giudice delrinvio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11164/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1869/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore  - CC - 28/11/2025R.G.N. 31699/2025EGLE [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/05/1955avverso l'ordinanza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorsodel PM e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale del co-difensore,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto delricorso presentato dal PM.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato ladecisione del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, adottata in data24/2/2025, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confrontidi  [OSCURATO:PERSONA] (alias ‘u tubu’), siccome gravemente indiziato dei delitti di concorsoesterno nell’associazione per delinquere di ‘ndrangheta, operante nel comune di Catanzaro,localmente denominata ‘clan  dei Gaglianesi’, quale elemento di vertice del gruppo denominato‘degli Zingari’, operante nei quartieri abitati da soggetti di etnìa rom e prevalentemente deditoad estorsioni attuate con la tecnica del c.d. “cavallo di ritorno”, (così riqualificata la originariaimputazione di cui al capo 1, di partecipazione associativa al predetto clan con ruoloorganizzativo), nonchè di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo1.1. Premessa e condivisa la sussistenza  del necessario quadro indiziario in ordine allafattispecie estorsiva - per la quale, tuttavia, non ha ravvisato esigenze cautelari valorizzando ilc.d. tempo silente intercorso dai fatti -  il Tribunale del riesame ha, invece, escluso i gravi indizidi colpevolezza con riguardo al capo 1), osservando come le fonti di prova (costituite daintercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], nipoteacquisito del ricorrente, e servizi di p.g.) non consentano di ritenere che l’[OSCURATO:PERSONA], nell’arcotemporale considerato, abbia posto in essere un contributo causale e consapevole finalizzatoal consolidamento della cosca dei Gaglianesi, piuttosto egli agendo con l’intento di ritagliare egarantire al suo gruppo (degli zingari) uno spazio di operatività illecita nel territorio del comunedi Catanzaro, almeno fino al 2015 e, successivamente, configurando le attività del ricorrente,al più, una contiguità compiacente nei confronti del clan dei Gaglianesi e del suo reggente p.t.Iritano.2. Ricorre per cassazione, il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, chesvolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione nella partein cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza del concorso esterno neldelitto associativo attraverso una lettura parcellizzata delle emergenze investigative e conmotivazione illogica e contraddittoria, in specie laddove ha negato il coinvolgimentodell’[OSCURATO:PERSONA], quale intermediario tra il clan Gagliano e il gruppo degli zingari, nella vicendadel ritrovamento dell’autovettura del pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], in spregio al chiarocontenuto delle conversazioni intercettate. Tale vicenda - si sostiene – è, invece, accomunataa quella estorsiva del capo 5 dalla circostanza che il clan di Gagliano si è rivolto in entrambe lecircostanze all’[OSCURATO:PERSONA] quale figura di riferimento del gruppo degli ‘zingari’, in un caso perrealizzare un’estorsione con il metodo del cavallo di ritorno (capo 5), nell’altro, per ritrovareun’auto rubata.2.1.1. Il vizio argomentativo attinge – nell’ottica del ricorrente - anche la valutazione delledichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato affiliatoda [OSCURATO:PERSONA], capo clan di Gagliano e che, a sua volta, affiliava gli ‘zingari’ pur non essendotali ultime affiliazioni riconosciute dagli italiani.2.1.2. D’altronde, è denunciato l’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Giudicedistrettuale nel ritenere, implicitamente, necessaria, ai fini del concorso esterno, una condottapermanente, laddove non ha ritenuto sufficienti i due episodi estorsivi descritti, così come erranel richiedere un dolo esclusivo, mentre, l’intento di contribuire al mantenimento o alrafforzamento della cosca può concorrere con altre finalità.2.1.3. Infine, si deduce che l’ordinanza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per cuila partecipazione ai due episodi estorsivi non sarebbe idonea a rafforzare il vincolo associativolimitandosi ad asserire, senza argomentare.2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati analoghi vizi quanto allo scrutinio delleesigenze cautelari che il Tribunale distrettuale ha escluso immotivatamente, peraltro, senzavalutare il curriculum criminale dell’[OSCURATO:PERSONA] (essendo stato detenuto, dal maggio 2017, inespiazione pena per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per la sua appartenenza al clandei Gaglianesi) e le condotte delittuose poste in essere dopo la scarcerazione, avvenuta nelmarzo 2023. In particolare, si segnalano l’arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti e lecondotte gravemente minacciose tenute, durante le udienze per la convalida dell’arresto, neiconfronti degli operanti di p.g. e anche in occasione di un controllo per la verifica dell’osservanzadella misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui l’[OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto. Inoltre,si segnalano i contenuti delle intercettazioni attivate dopo tali ultimi fatti, che danno conto dicome il ricorrente si atteggi a capo clan anche manifestando propositi omicidiari.3. Vi è memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] che chiede la inammissibilità oppureil rigetto dell’impugnazione. Osserva che si è formato il giudicato cautelare sulla qualificazionegiuridica del fatto in termini di concorso esterno, in assenza di gravame dell’Accusa.Rappresenta che, a fronte di una contestazione di concorso esterno dal 2014 al 2025, l’unicoepisodio valorizzabile è quello estorsivo del 2015 contestato al capo 5.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio.2. È opportuno chiarire, preliminarmente, i confini del sindacato di legittimità nei confrontidelle decisioni adottate dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertàpersonale.2.1. Secondo il condiviso orientamento di legittimità, l'ordinamento non riconosce allaCorte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderare le caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misureritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compito esclusivo e insindacabile delgiudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale delriesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto, nella disaminadell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispettoal fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840;sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez.2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463).2.2. Nell’ambito di tale cornice ermeneutica, la verifica in punto di gravità indiziaria vaeffettuata sulla scorta del principio secondo cui il giudizio di legittimità relativo alla sussistenzao meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.) deve riscontrare, nei limitidella devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza, contraddittorietà omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: inparticolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, nésostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza deidati probatori. Di conseguenza, ove sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimentocautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità devecontrollare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni chel'hanno convinto della sussistenza (o meno) della gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governarel'apprezzamento delle risultanze probatorie con la peculiarità sopra chiarita (v. sull'argomentoSez. Un., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar,n. m.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). La motivazione deve, perciò, dareadeguato conto della natura di effettivo indizio dell'elemento considerato, nel senso che il fattoposto a base del procedimento inferenziale risulti a sua volta di sicuro accertamento, inteso,non in senso assoluto e naturalistico, bensì quale portato della verifica processuale alla streguadegli elementi di prova acquisiti, giacché il fatto che si prospetta come indizio non deve essereverosimilmente accaduto, supposto o intuito sulla scorta di più o meno opinabili congetture, madeve ricevere preciso riscontro nelle evidenze raccolte. E, naturalmente, è necessario chel'indizio o la pluralità di indizi raccolti collochino la loro valenza significativa della futuraprobabile colpevolezza dell'accusato al succitato livello della gravità  (Sez. 1 , n. 43258 del22/05/2018 Rv. 275805; Sez. 4, n. 118 del 28/10/2005 Rv. 232627; Sez. 5, n. 36079 del05/06/2012 Rv. 253511; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Rv. 270172).3. Ora, [OSCURATO:PERSONA] è accusato di concorso esterno nella associazione di‘ndrangheta, in particolare essendogli contestato di avere rafforzato il prestigio e l’operativitàdell’articolazione operante in territorio di Catanzaro, denominata localmente ‘clan deiGaglianesi’, quale esponente apicale del gruppo denominato ‘degli Zingari’, operante neiquartieri cittadini abitati da soggetti di etnìa rom, dedito a fatti di criminalità minore, come leestorsioni attuate con la tecnica del c.d. “cavallo di ritorno”.3.1. Il punto è, pertanto, di stabilire se i fatti positivamente indicati dall’Accusa possanoessere valutati, alla luce degli insegnamenti sopra richiamati, quali gravi indizi del concorsoesterno del ricorrente rispetto al sodalizio di riferimento, e se, in particolare, il ragionamentoseguito dal Tribunale sia manifestamente illogico.3.2. Giova porre in rilievo che, con la categorizzazione del concorso esterno in associazionedi stampo mafioso  - a opera delle pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delleSezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994 ( ‘Demitry’),  2002 ( ‘Carnevale’) e 2005 (‘Mannino’), che hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, ildato giuridico della ammissibilità del concorso ex art. 110 cod. pen., anche in riferimento allafattispecie plurisoggettiva di associazione, - si è data forma giuridica a una specificamanifestazione empirico-criminologica del fenomeno mafioso, propria di colui il quale, senzaentrare a far parte dell'organizzazione mafiosa, ma condividendone obiettivi e azione operativa,apporti dall'esterno un contributo rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio.Attraverso lo strumento offerto dall'art. 110 cod. pen., viene operata un'estensione dellecondotte di rilevanza penale, che va oltre il dato della partecipazione tout court al reatoassociativo, il quale già prevede la necessaria adesione di una pluralità di individui, in tal modo,sodalizio che siano in concreto funzionali alla consumazione dello stesso reato associativo (eche in questo si distinguono, perciò, anche dal mero favoreggiamento a vantaggio personale diuno o più dei singoli associati).3.2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231671-01 e, successivamente, conf. Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron,Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260178; Sez. 6, n.8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008,Contrada, Rv. 238242), il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone chel'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendoprivo dell’affectio societatis (presupposti negativi), tuttavia, fornisca un concreto, specifico,consapevole e volontario contributo, il quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenzacausale sulla conservazione, sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operativedell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale. Un risultatoche può prodursi anche quando non si tratti di un'attività continuativa o, comunque, ripetutanel tempo, quanto piuttosto come effetto di un intervento isolato e occasionale (Sez. U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. cit.).  Le Sezioni Unite, rilevando come l’efficienza causale inmerito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenzialee tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, hanno specificato chenon è sufficiente una valutazione " ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilitàdi lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento " ex post", in esito alquale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevatacredibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante dellacondotta atipica del concorrente. Dunque, ai fini della configurabilità del concorso esterno inassociazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo indiretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione orafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente,vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" almantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1 n. 49790 del 14/09/2023, Rv. 285654),purché comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dellamedesima associazione (presupposti positivi).3.2.2. Sul piano della condotta concorsuale, dunque, restano pacificamente escluse lesemplici manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza all'organizzazione che nonproducono in concreto il risultato di conservarne l'esistenza o, comunque, di rafforzarnel'operatività, mentre è indifferente, sotto il profilo oggettivo, il carattere continuativo o menodella condotta, salvo che la sua occasionalità e modestia fungano da indizio della assenzadell'elemento psicologico del concorso.3.2.3. Quanto, invece, all'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del concorrenteesterno è caratterizzato dalla rappresentazione dell'esistenza del sodalizio, dallaconsapevolezza dei fini e dei metodi del medesimo e dalla volontà di portare un contributo allarealizzazione dell'evento tipico del delitto associativo, costituito dall'esistenza e dall'operativitàdel sodalizio; contributo che, attraverso l'interazione sinergica con le condotte degli altriassociati, realizzi la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa (Sez. un.Mannino, cit.).   Un dolo, quello del concorrente, che necessariamente deve presentarsi nellaforma "diretta" e non come meramente eventuale, nel senso che il contributo causale delconcorrente, pur potendo non avere rappresentato l'obiettivo unico o primario della condottadell'imputato, deve essere da questi previsto, accettato e perseguito come risultato non solopossibile o probabile, bensì certo o, comunque, altamente probabile della medesima condotta(Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 26690701; Sez. 5, n. 15727 del9/03/2012, Dell'Utri, Rv. 25233001). Pertanto, il dolo del partecipe si distingue da quello delconcorrente in quanto il primo vuole fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione,mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effettodel citato art. 110 cod. pen., intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 2, n.31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270465-01; Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep.2004, Cito, Rv. 229992-01).4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, risulta evidente la fondatezza delle censureformulate dal ricorrente, sotto un duplice profilo.4.1. In primo luogo, perché, come si è già sottolineato, affinchè possa dirsi integrato ilconcorso esterno, è sufficiente anche una condotta occasionale, se causalmente idonea allarealizzazione di uno degli scopi tipici, mentre l’ordinanza impugnata, contraddittoriamente contale principio di diritto, ha, per un verso, osservato come le condotte successive allascarcerazione, non “siano espressive di continuità criminosa in relazione al delitto associativoper il quale aveva riportato condanna” (pg. 9), espressione con la quale viene evocata unapermanenza del vincolo associativo che è elemento del tutto estraneo alla fattispecie delconcorso esterno, e, dall’altro, ha ritenuto insufficienti due interventi del ricorrente funzionalialle logiche del clan.4.1.1. Per meglio dire, il Tribunale, sconfessando la tesi accusatoria che l’[OSCURATO:PERSONA] siastato individuato dagli esponenti del clan di Gagliano quale figura di riferimento del gruppo degliZingari in due occasioni, ha escluso dal novero dei comportamenti illeciti espressivi delcontributo atipico idoneo a fondare il consolidamento della cosca dei Gaglianesi,l’interessamento speso da [OSCURATO:PERSONA] per il ritrovamento di un’autovettura, oggettodi furto, di un pregiudicato catanzarese, [OSCURATO:PERSONA], (che ai Gaglianesi si era rivolto perritrovare l’autovettura che gli era stata rubata), fungendo da intermediario tra il clan deiGaglianesi e il gruppo dei Rom, come emerso dalle intercettazioni, a cui pure l’ordinanzaimpugnata ha fatto riferimento (pg. 5-6-), ma che ha, contraddittoriamente, interpretato nelsenso che, dalla stessa, non emergesse il certo riferimento all’[OSCURATO:PERSONA]. Invece, comesegnalato dal Procuratore ricorrente, nel dialogo intercettato, sembra emergere chiaral’evocazione proprio dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove gli interlocutori fanno espresso riferimento al‘discorso di [OSCURATO:PERSONA]’, citando la vittima del furto ([OSCURATO:PERSONA]). Anche in questo caso, comeper il fatto estorsivo sub 5), il dato significativo è la circostanza che il clan dei Gaglianesi riescea dimostrare la capacità di controllo del territorio, e di monitorare anche singoli episodi di piccolacriminalità, attraverso l’appoggio e la collaborazione di personaggi come [OSCURATO:PERSONA],particolarmente disponibile rispetto ai Gaglianesi.4.1.2. Non si sottrae alle censure di illogicità la motivazione impugnata nella parte in cuiha svalutato immotivatamente le dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA], il quale hariferito, in sintesi, che il leader indiscusso della cosca di [OSCURATO:PERSONA], che mantiene ilcontrollo sulla città di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA], pur non riconoscendo gli ‘Zingari’ qualivere e proprie cosche con cui allearsi, li rendeva destinatari di somme in occasione delle festivitànatalizie, distribuendole anche all’[OSCURATO:PERSONA], per compensarli del mancato inserimento nellagestione dei grandi appalti, e che l’ultima elargizione risaliva al Natale 2014, tanto a voleresignificare che se anche ‘u Tubu’ aveva formato una propria cosca, il ‘capo’ indiscusso era erestava [OSCURATO:PERSONA], l’unico criminale che, a Catanzaro, aveva la possibilità di conferirele doti di ‘ndrangheta, da cui era stato affiliato anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], e che quest’ultimoveniva compensato per l’affiancamento che assicurava al clan.4.1.3. Dunque, fondatamente, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato haproceduto a una destrutturazione del compendio indiziario, da cui ha scomputato uno degliepisodi indicati dallo stesso G.I.P., che, come per quello estorsivo di cui al capo 5), descrive ilruolo di intermediario svolto dal ricorrente tra i gruppi degli Zingari e quello di Gagliano, in uncaso per portare a termine un “cavallo di ritorno”, e, nell’altro, per ritrovare un veicolo rubato,per cui era stato investito il clan di Gagliano. Entrambi gli episodi, d’altronde, riscontrano ledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito al riconoscimento e alla tolleranzamostrati dai Gaglianesi nei confronti degli ‘Zingari’ in ragione della capacità di controllo delterritorio assicurata al clan dall’[OSCURATO:PERSONA], nell’area di pertinenza nell’ambito della città diCatanzaro.4.1.4. Illogica appare anche l’affermazione che – pacifica la frequentazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] della ‘Casa del Popolo’ – di tali incontri non siano noti i contenuti, atteso che,come afferma la stessa ordinanza impugnata, si tratta del quartier generale dei Gaglianesi,dove si riuniscono esponenti di primo piano del clan, prendendovi parte anche l’[OSCURATO:PERSONA],sicchè, ordinari criteri logico - inferenziali  conducono a ritenere che ivi ci si riunisca perdiscutere dei piani criminali e delle attività illecite portate avanti dal sodalizio, discussioni allequali, evidentemente, era ammesso anche il ricorrente.4.1.5. Così come immotivatamente risultano obliterate le condotte gravemente minacciosecommesse con metodo mafioso dirette alle forze dell’ordine tenute dal ricorrentesuccessivamente alla scarcerazione, e volte a ribadire all’esterno la propria ‘autorità’ di soggettodego di attenzione mafiosa.4.1.6. Da tali rilievi deriva che l’ordinanza impugnata è affetta, oltre che dall’erroneainterpretazione delle coordinate legali della figura del concorrente esterno, come delineate daldiritto vivente, anche dai denunciati vizi della motivazione, in quanto sminuisce illogicamentee immotivatamente gli indici rivelatori del contributo causale, efficace e significativo, rispettoal consolidamento del clan Gagliano, la cui esistenza è stata riconosciuta da plurime sentenze.4.2. L’ulteriore errore di diritto che emerge dalla lettura della ordinanza impugnata è quelloche afferisce allo scrutinio dell’elemento soggettivo, in relazione al quale il Tribunale distrettualesembra fare riferimento al perseguimento, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di una finalità di profittoproprio, e, quindi, alla necessità di un dolo esclusivo (laddove afferma, a pg. 9,  che non emergela gravità indiziaria che l’[OSCURATO:PERSONA]” abbia agito al fine di consolidare la cosca dei gaglianesi”),mentre, come si è visto, l’intento di contribuire al mantenimento o al rafforzamento della coscapuò concorrere con altre finalità soggettive dell’agente, giacchè la finalità di profitto proprio nonesclude il fine di favorire l’associazione, ritenendosi compatibile il dolo individuale delconcorrente con quello di favorire l’associazione.5. E, allora, nel rinnovato giudizio di merito, il Giudice del rinvio dovrà valutare l’idoneitàdella condotta complessiva dell’[OSCURATO:PERSONA] a produrre un oggettivo e concreto rafforzamentodel vincolo associativo alla luce di una valutazione unitaria degli elementi indiziari, illustrandole ragioni per cui l’avere funto da intermediario in due vicende di interesse del clan Gagliano -che, appunto, attraverso l’[OSCURATO:PERSONA], si è assicurato l’interlocuzione con il gruppo degli Zingaricapeggiato proprio dal ricorrente -  non costituisca elemento sufficiente a ravvisarvi uncontributo concreto al rafforzamento del clan di Gagliano. Chiarirà altresì, dal punto di vistasoggettivo, le ragioni per cui, sotto il profilo logico inferenziale, le descritte condotte nonevidenzino anche l’intento di favorire il clan di Gagliano.5.1. L’analisi di merito demandata al giudice territoriale dovrà essere condotta in aderenzaai richiamati principi di diritto, che conducono a considerare che, ai fini della punibilità dellacondotta del concorrente esterno, è sufficiente che essa si ponga come ’frammento' (larealizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità perla realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì darealizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Visono, infatti, compiti che — per le loro caratteristiche — richiedono, in realtà, il loro affidamento(anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati’, posto che per il raggiungimento degliscopi tipici del sodalizio mafioso (così come per garantirne la stessa esistenza) è necessaria unacostante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare, per finalitàpersonali concorrenti, attività strumentali, come può risultare quella che viene in rilievo aproposito dell’[OSCURATO:PERSONA] nel porsi a disposizione del clan per assicurare il controllo sugli episodidi microcriminalità che avvengano sul territorio da lui controllato nell’area est di Catanzaro, inciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto.5.2. Nell’ambito del rinnovato giudizio di merito dovrà dunque chiarirsi perchè lacondivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo non abbiacomportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e perché quella condotta n o nsia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e, dunque, peril permanere dell’offesa.6. E’ fondato anche il secondo motivo del ricorso, per assoluta carenza di motivazione inmerito alla affermata carenza di esigenze cautelari da tutelare in relazione al delitto estorsivodi cui al capo 5, tenuto conto che l’apodittica affermazione del Tribunale tralascia totalmentel’allarmante curriculum criminale del ricorrente, già definitivamente condannato per la suaappartenenza al clan Gagliano, e indagato per violazione del T.U. stupefacenti, oltre che per lecondotte minacciose attuate nei confronti delle forze dell’ordine in occasione dell’udienza per laconvalida del suo arresto. Anche dello scrutinio di tale profilo dovrà farsi carico il giudice delrinvio. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro, sezione riesame.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella CatenaP.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatanzaro, sezione riesame.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRossella [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11164/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris