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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23992/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11538-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 295/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 512/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] a Provincia – inquadramento dirigenziale R.G.N.11538/2016 Cron.

Rep.

Ud.25/05/2022 CC Rilevato che:

1. co n ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver lavorato dal 1963 al 1990 alle dipendenze della Fiera diReggio Calabria, successivamente [OSCURATO:PERSONA] diReggio, con le mansioni di fatto di dirigente dell'ufficio primo R.G.N. 11538/2016 Pag.(servizio commerciale, organizzazione, partecipazione e pubblicità), assumeva che con delibera del 4.9.1980 la Commissione nominata dalla Giunta RegionaleCalabria le aveva concesso una indennità speciale mensile in attesa del riconoscimento e dell'assegnazione al livello commisurato alle mansioni dirigenziali effettive; aggiungeva che a decorrere dal 1.6.1990 era stato disposto il suo trasferimento, previo comando, presso laProvincia di [OSCURATO:PERSONA], e che a partire dal 1998 era entrata nel ruolo dellaProvincia; esponeva che con verbale di conciliazione del 6.5.2005 ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 66l'[OSCURATO:PERSONA] della Fiera di [OSCURATO:PERSONA] le aveva riconosciuto l'inquadramento nella prima qualifica dirigenziale a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma che laProvincia non si era adeguata alla transazione, e deduceva che, a causa di tale mancato corretto inquadramento quale dirigente, le erano state erogate somme inferiori a quelle dovute per tutta la durata del rapporto e che in particolare, per il periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di spostamento della giurisdizione in materia) ed il 31.8.2007 (data di cessazione dal servizio) ella aveva accumulato un credito retributivo di euro 514.017,53; chiedeva, quindi, che, previo accertamento delle mansioni superiori, venisse dichiarato il suo diritto all'inquadramento a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella qualifica dirigenziale presso laProvincia, con condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione, ed al versamento della maggiore contribuzione; resisteva in giudizio laProvincia di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la nullità del suddetto verbale di conciliazione e la condanna della controparte al risarcimento dei danni exart. 96 c.p.c.; con sentenza n. 418 del 5.3.2009 il Tribunale adito dichiarava la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale e rigettava la domanda di risarcimento danni per lite temeraria; proposta impugnazione da parte dellaCatalano, cui resisteva la Provincia di [OSCURATO:PERSONA],la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 944 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava il gravame; questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n.4849 del 2013, rilevato che laCatalano aveva fatto valere nel presente giudizio un atto di conciliazione intervenuto nel 2005 con l'[OSCURATO:PERSONA] e ritenuto che, pur se il credito retributivo regolato con tale atto risaliva in parte ad un periodo di tempo anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di spostamento della giurisdizione in materia di pubblico impiego), le conseguenze sul piano della giurisdizione non subissero alcun mutamento là dove, come nella specie, era stato dedotto un inadempimento unitario dell'amministrazione, protrattosi oltre il discrimine temporale del 30.6.1998, accoglieva il ricorso della Catalano e dichiarava la giurisdizione del giudice R.G.N. 11538/2016 Pag.ordinario rinviando la causa alla Corte d’appello diReggio Calabria in diversa composizione; decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], rigettava nel merito la domanda della Catalano; riteneva la Corte territoriale che la causa petendisulla quale era fondata la richiesta di attribuzione della qualifica dirigenziale fosse la conciliazione intervenuta nel 2005 tra la Catalano e l’[OSCURATO:PERSONA]; riteneva che la Provincia non fosse vincolata da un atto stipulato inter alios; rilevava che l’appellante non avesse in alcun modo individuato la fonte dell’obbligo per la Provincia che, in quanto estranea all’accordo, non aveva alcun motivo per impugnare tale atto; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidandosi a due motivi; la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ha solo depositato procura speciale ai fini della discussione orale e successivamente memoria; anche la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e mancataapplicazione del d.P.R. n. 347 del 1983, art. 40 (abrogato solo dall’art. 62, comma 1, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni in l. 4 aprile 2012, n. 35) ed errata applicazione dell’art. 1372 cod. civ.: mancata valutazione ed applicazione della disciplina del comando nell’impiego pubblico ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e art. 53 penultimo comma T.U. n. 3 del 1957; censura la sentenza impugnata per aver delimitato la domanda al solo riconoscimento degli effetti della transazione, sulla base di una lettura parziale della sentenza di questa Corte che ha regolato la questione della giurisdizione specificando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto decidere sull’intero giudizio, quindi anche sulle questioni di inquadramento anteriori al passaggio alla Provincia, “per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione”; evidenzia che la causa petendi non è solo l’efficacia del verbale di conciliazione nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], dovendosi considerare l’intero rapporto lavorativo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dapprima con l’[OSCURATO:PERSONA] e poi con l’[OSCURATO:PERSONA], dapprima in comando ed in seguito per trasferimento; assume che la Corte territoriale ha del tutto trascurato di considerare l’art. 40 del d.P.R. 347/1983 che, all’epoca dei fatti disciplinava l’inquadramento funzionale dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni e prevedeva l’obbligo di adeguato inquadramento in base alle mansioni svolte (in particolare la lett. f prevedeva che: «la R.G.N. 11538/2016 Pag.prima qualifica dirigenziale va attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo 2, nonché ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1»);

2. il motivo è infondato; anche a voler ritenere che la causa petendi non fosse stata circoscritta alla valenza dell’atto transattivo, la censura non merita accoglimento; va premesso che, nella specie, per quello che si rileva dallo stesso ricorso per cassazione, si discute di un trasferimento volontario, richiesto dalla Catalano, già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Reggio (ai sensi della L.R. 4 aprile 1986, n. 13, artt. 2 e 3, Ente che non ha fini speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse, essendo sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione), previo nulla osta del Commissario prefettizio (v. pag. 5 del ricorso ed il richiamo al contenuto della delibera del Commissario prefettizio n. 10 del 14.2.1989 “… viste le istanze con cui la dipendente [OSCURATO:PERSONA] chiede il trasferimento …”) ed ottenuto, con inquadramento nei ruoli della Provincia, dopo un periodo di comando, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in termini generali, in materia di pubblico impiego, in ipotesi di mobilità volontaria, non sussiste il diritto per il dipendente di ottenere, in ordine al rapporto costituito su tale base, la qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell'amministrazione di provenienza, atteso che il trasferimento è chiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell'organico dell'Amministrazione di destinazione e nella qualifica prevista, e non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro di un'altra P.A. (v.

Cass. 5 ottobre 2016, n. 19925); il principio è stato ulteriormente sviluppato precisandosi che, in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapportodi impiego alle dipendenze delle PP.

AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, R.G.N. 11538/2016 Pag.risultando quindi questi libero di non accettare il transito (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30875); nello specifico, l'inquadramento dei dipendenti degli [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983, che in via esclusiva dettava ratione temporis la disciplina per il personale dipendente dagli enti locali (prima della privatizzazione di cui al d.lgs. n. 29 del 1993 e dell’individuazione del contratto collettivo quale strumento cardine per superare il regime pubblicistico), deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo ad eventuali mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato e così sulla base del raffronto tra la qualifica precedentemente rivestita dal dipendente e le corrispondenti qualifiche introdotte dal nuovo ordinamento; la legittimità del singolo atto di inquadramento deve, dunque, essere verificata in base ai parametri normativi di cui al suddetto art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983, indipendentemente dal contenuto dialtri atti generali o accordi eventualmente intervenuti; la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che l'operazione d'inquadramento deve essere effettuata sulla base della corrispondenza delle declaratorie delle nuove qualifiche funzionali portate dal citato decreto ed il contenuto delle mansioni proprie delle qualifiche rivestite dai singoli impiegati nel precedente ordinamento, le quali possono essere tra loro numericamente differenti, a nulla rilevando le mansioni diverse o superiori svolte di fatto o per incarico formale (v.

Consiglio di Stato, sez.

V, 12 febbraio 2013, n. 814; Consiglio di Stato, Sez.

V, 10 maggio 2012, n. 2700; Consiglio di Stato, sez.

V, 2 febbraio 2010, n. 427); anche questa Corte di legittimità, pronunciandosi in una vicenda nella quale l’art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983 era stato invocato da dipendenti di un Ente locale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale apicale al fine di ottenere l’inquadramento dirigenziale in conseguenza del passaggio dell'Ente ad una classe superiore (tale da consentirgli la dotazione di dirigenti), ha evidenziato che l’intervenuta nuova classificazione dell’Ente non implica l'attribuzione automatica di nuove qualifiche ai capi degli uffici, né uno slittamento generale degli inquadramenti degli impiegati ad una qualifica funzionale superiore, in quanto, anche a seguito della contrattazione collettiva, l'inquadramento del personale nei nuovi livelli deve avvenire sulla base della valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti dell'ente e quello delle qualifiche stabilite dall'accordo collettivo, prescindendo da eventuali o diverse mansioni svolte di fatto o effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per i conferimenti della qualifica (v.

Cass. 8 marzo 2011, n. 5452); R.G.N. 11538/2016 Pag.nel caso in esame la qualifica dirigenziale della Catalano non era stata dalla medesima acquisita presso l’[OSCURATO:PERSONA] a seguito di concorso ma all’atto del verbale di transazione del 2005; ciò è sufficiente a far ritenere l’insussistenza di una corrispondenza tra le mansioni svolte e quelle dirigenziali di cui al nuovo inquadramento richiedente il superamento del concorso; irrilevante è che, per effetto di una transazione intervenuta con l’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che già la Catalano era transitata presso la Provincia, sia stata riconosciuta alla medesima (retroattivamente) la prima qualifica dirigenziale; sul punto valga richiamare il principio secondo cui “res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest”, canonizzato per il contratto in generale nell'art. 1372 cod. civ. e, per quanto riguarda la transazione, anche nell'art. 1304 cod. civ., che esclude l'efficacia della stessa nei confronti dei debitori o creditori solidali, a meno che costoro dichiarino di volerne profittare;

3. con il secondo motivo viene contestata la mancata considerazione di fatti decisivi che integrano la previsione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che nella nuova formulazione, consente la contestazione dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; assume la ricorrente che siano state trascurate circostanze rilevati e così: a) la rilevanza della qualifica di dipendente pubblico e della posizione di comando; b) la rilevanza della conoscenza da parte della Provincia della procedura di inquadramento ex d.P.R. n. 347/1983 in corso per la dipendente Catalano come per gli altri dipendenti comandati da altre amministrazioni; c) la circostanza del comportamento tenuto dalla Provincia nei confronti della stessa dipendente Catalano, alla quale ha applicato nel corso degli anni, miglioramenti retributivi disposti dall’[OSCURATO:PERSONA], salvo poi rifiutarsi di applicare il provvedimento di inquadramento del 2005; d) il comportamento tenuto dalla Provincia nei confronti di altri dipendenti nella medesima situazione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], due dei quali anche provenienti dalla medesima amministrazione della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e nei confronti dei quali sono state adottate delibere di riconoscimento dell’atto di conciliazione;

3. il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al primo motivo di ricorso; in mancanza del requisito formale di un inquadramento conseguito all’esito del superamento del concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale non rileva il comportamento tenuto dalla Provincia (tanto nei confronti della Catalano quanto nei confronti di altri dipendenti); R.G.N. 11538/2016 Pag.tale comportamento, in particolare, non può rilevare, nei termini pretesi dalla ricorrente, come accettazione, realizzata per fatti concludenti, del contenuto del verbale di transazione atteso che giammai l’Ente avrebbe potuto riconoscere l’attribuzione di una qualifica dirigenziale in assenza dei presupposti legittimanti;

4. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza con la precisazione che tali spese vanno limitate alla redazione della memoria da parte della Provincia (v.

Cass. 24 marzo 2017, n. 7701 secondo cui quando il resistente non abbia, prima della novella del giudizio di legittimità di cui all'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla

I. 25 ottobre 2016, n. 197, notificato controricorso, limitandosi a depositare procura notarile per potere espletare le ulteriori attività consentitegli, ma il ricorso sia stato avviato, dopo l'entrata in vigore della novella, alla definizione in camera di consiglio non partecipata secondo il novellato art. 380-biscod. proc. civ., il resistente stesso ha facoltà di depositare la memoria prevista dal secondo comma di tale norma ed ha diritto, in caso di soccombenza del ricorrente, alla rivalsa delle spese ed ai compensi per la procura e per la redazione di tale difesa);

12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della provincia di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11538-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 295/2015 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 512/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] a Provincia – inquadramento dirigenziale R.G.N.11538/2016 Cron. Rep. Ud.25/05/2022 CC Rilevato che: 1. co n ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver lavorato dal 1963 al 1990 alle dipendenze della Fiera diReggio Calabria, successivamente [OSCURATO:PERSONA] diReggio, con le mansioni di fatto di dirigente dell'ufficio primo R.G.N. 11538/2016 Pag.(servizio commerciale, organizzazione, partecipazione e pubblicità), assumeva che con delibera del 4.9.1980 la Commissione nominata dalla Giunta RegionaleCalabria le aveva concesso una indennità speciale mensile in attesa del riconoscimento e dell'assegnazione al livello commisurato alle mansioni dirigenziali effettive; aggiungeva che a decorrere dal 1.6.1990 era stato disposto il suo trasferimento, previo comando, presso laProvincia di [OSCURATO:PERSONA], e che a partire dal 1998 era entrata nel ruolo dellaProvincia; esponeva che con verbale di conciliazione del 6.5.2005 ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 66l'[OSCURATO:PERSONA] della Fiera di [OSCURATO:PERSONA] le aveva riconosciuto l'inquadramento nella prima qualifica dirigenziale a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma che laProvincia non si era adeguata alla transazione, e deduceva che, a causa di tale mancato corretto inquadramento quale dirigente, le erano state erogate somme inferiori a quelle dovute per tutta la durata del rapporto e che in particolare, per il periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di spostamento della giurisdizione in materia) ed il 31.8.2007 (data di cessazione dal servizio) ella aveva accumulato un credito retributivo di euro 514.017,53; chiedeva, quindi, che, previo accertamento delle mansioni superiori, venisse dichiarato il suo diritto all'inquadramento a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella qualifica dirigenziale presso laProvincia, con condanna di quest'ultima al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione, ed al versamento della maggiore contribuzione; resisteva in giudizio laProvincia di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi la nullità del suddetto verbale di conciliazione e la condanna della controparte al risarcimento dei danni exart. 96 c.p.c.; con sentenza n. 418 del 5.3.2009 il Tribunale adito dichiarava la propria carenza di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale e rigettava la domanda di risarcimento danni per lite temeraria; proposta impugnazione da parte dellaCatalano, cui resisteva la Provincia di [OSCURATO:PERSONA],la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 944 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava il gravame; questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n.4849 del 2013, rilevato che laCatalano aveva fatto valere nel presente giudizio un atto di conciliazione intervenuto nel 2005 con l'[OSCURATO:PERSONA] e ritenuto che, pur se il credito retributivo regolato con tale atto risaliva in parte ad un periodo di tempo anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di spostamento della giurisdizione in materia di pubblico impiego), le conseguenze sul piano della giurisdizione non subissero alcun mutamento là dove, come nella specie, era stato dedotto un inadempimento unitario dell'amministrazione, protrattosi oltre il discrimine temporale del 30.6.1998, accoglieva il ricorso della Catalano e dichiarava la giurisdizione del giudice R.G.N. 11538/2016 Pag.ordinario rinviando la causa alla Corte d’appello diReggio Calabria in diversa composizione; decidendo in sede di rinvio, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], rigettava nel merito la domanda della Catalano; riteneva la Corte territoriale che la causa petendisulla quale era fondata la richiesta di attribuzione della qualifica dirigenziale fosse la conciliazione intervenuta nel 2005 tra la Catalano e l’[OSCURATO:PERSONA]; riteneva che la Provincia non fosse vincolata da un atto stipulato inter alios; rilevava che l’appellante non avesse in alcun modo individuato la fonte dell’obbligo per la Provincia che, in quanto estranea all’accordo, non aveva alcun motivo per impugnare tale atto; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidandosi a due motivi; la Provincia di [OSCURATO:PERSONA] ha solo depositato procura speciale ai fini della discussione orale e successivamente memoria; anche la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e mancataapplicazione del d.P.R. n. 347 del 1983, art. 40 (abrogato solo dall’art. 62, comma 1, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni in l. 4 aprile 2012, n. 35) ed errata applicazione dell’art. 1372 cod. civ.: mancata valutazione ed applicazione della disciplina del comando nell’impiego pubblico ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e art. 53 penultimo comma T.U. n. 3 del 1957; censura la sentenza impugnata per aver delimitato la domanda al solo riconoscimento degli effetti della transazione, sulla base di una lettura parziale della sentenza di questa Corte che ha regolato la questione della giurisdizione specificando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto decidere sull’intero giudizio, quindi anche sulle questioni di inquadramento anteriori al passaggio alla Provincia, “per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione”; evidenzia che la causa petendi non è solo l’efficacia del verbale di conciliazione nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], dovendosi considerare l’intero rapporto lavorativo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dapprima con l’[OSCURATO:PERSONA] e poi con l’[OSCURATO:PERSONA], dapprima in comando ed in seguito per trasferimento; assume che la Corte territoriale ha del tutto trascurato di considerare l’art. 40 del d.P.R. 347/1983 che, all’epoca dei fatti disciplinava l’inquadramento funzionale dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni e prevedeva l’obbligo di adeguato inquadramento in base alle mansioni svolte (in particolare la lett. f prevedeva che: «la R.G.N. 11538/2016 Pag.prima qualifica dirigenziale va attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo 2, nonché ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1»); 2. il motivo è infondato; anche a voler ritenere che la causa petendi non fosse stata circoscritta alla valenza dell’atto transattivo, la censura non merita accoglimento; va premesso che, nella specie, per quello che si rileva dallo stesso ricorso per cassazione, si discute di un trasferimento volontario, richiesto dalla Catalano, già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Reggio (ai sensi della L.R. 4 aprile 1986, n. 13, artt. 2 e 3, Ente che non ha fini speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse, essendo sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione), previo nulla osta del Commissario prefettizio (v. pag. 5 del ricorso ed il richiamo al contenuto della delibera del Commissario prefettizio n. 10 del 14.2.1989 “… viste le istanze con cui la dipendente [OSCURATO:PERSONA] chiede il trasferimento …”) ed ottenuto, con inquadramento nei ruoli della Provincia, dopo un periodo di comando, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; in termini generali, in materia di pubblico impiego, in ipotesi di mobilità volontaria, non sussiste il diritto per il dipendente di ottenere, in ordine al rapporto costituito su tale base, la qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell'amministrazione di provenienza, atteso che il trasferimento è chiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell'organico dell'Amministrazione di destinazione e nella qualifica prevista, e non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro di un'altra P.A. (v. Cass. 5 ottobre 2016, n. 19925); il principio è stato ulteriormente sviluppato precisandosi che, in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapportodi impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, R.G.N. 11538/2016 Pag.risultando quindi questi libero di non accettare il transito (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30875); nello specifico, l'inquadramento dei dipendenti degli [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983, che in via esclusiva dettava ratione temporis la disciplina per il personale dipendente dagli enti locali (prima della privatizzazione di cui al d.lgs. n. 29 del 1993 e dell’individuazione del contratto collettivo quale strumento cardine per superare il regime pubblicistico), deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo ad eventuali mansioni superiori prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto proprio della qualifica rivestita da ciascun impiegato e così sulla base del raffronto tra la qualifica precedentemente rivestita dal dipendente e le corrispondenti qualifiche introdotte dal nuovo ordinamento; la legittimità del singolo atto di inquadramento deve, dunque, essere verificata in base ai parametri normativi di cui al suddetto art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983, indipendentemente dal contenuto dialtri atti generali o accordi eventualmente intervenuti; la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che l'operazione d'inquadramento deve essere effettuata sulla base della corrispondenza delle declaratorie delle nuove qualifiche funzionali portate dal citato decreto ed il contenuto delle mansioni proprie delle qualifiche rivestite dai singoli impiegati nel precedente ordinamento, le quali possono essere tra loro numericamente differenti, a nulla rilevando le mansioni diverse o superiori svolte di fatto o per incarico formale (v. Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2013, n. 814; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 maggio 2012, n. 2700; Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2010, n. 427); anche questa Corte di legittimità, pronunciandosi in una vicenda nella quale l’art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983 era stato invocato da dipendenti di un Ente locale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale apicale al fine di ottenere l’inquadramento dirigenziale in conseguenza del passaggio dell'Ente ad una classe superiore (tale da consentirgli la dotazione di dirigenti), ha evidenziato che l’intervenuta nuova classificazione dell’Ente non implica l'attribuzione automatica di nuove qualifiche ai capi degli uffici, né uno slittamento generale degli inquadramenti degli impiegati ad una qualifica funzionale superiore, in quanto, anche a seguito della contrattazione collettiva, l'inquadramento del personale nei nuovi livelli deve avvenire sulla base della valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti dell'ente e quello delle qualifiche stabilite dall'accordo collettivo, prescindendo da eventuali o diverse mansioni svolte di fatto o effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per i conferimenti della qualifica (v. Cass. 8 marzo 2011, n. 5452); R.G.N. 11538/2016 Pag.nel caso in esame la qualifica dirigenziale della Catalano non era stata dalla medesima acquisita presso l’[OSCURATO:PERSONA] a seguito di concorso ma all’atto del verbale di transazione del 2005; ciò è sufficiente a far ritenere l’insussistenza di una corrispondenza tra le mansioni svolte e quelle dirigenziali di cui al nuovo inquadramento richiedente il superamento del concorso; irrilevante è che, per effetto di una transazione intervenuta con l’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che già la Catalano era transitata presso la Provincia, sia stata riconosciuta alla medesima (retroattivamente) la prima qualifica dirigenziale; sul punto valga richiamare il principio secondo cui “res inter alios acta tertio neque nocet neque prodest”, canonizzato per il contratto in generale nell'art. 1372 cod. civ. e, per quanto riguarda la transazione, anche nell'art. 1304 cod. civ., che esclude l'efficacia della stessa nei confronti dei debitori o creditori solidali, a meno che costoro dichiarino di volerne profittare; 3. con il secondo motivo viene contestata la mancata considerazione di fatti decisivi che integrano la previsione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che nella nuova formulazione, consente la contestazione dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; assume la ricorrente che siano state trascurate circostanze rilevati e così: a) la rilevanza della qualifica di dipendente pubblico e della posizione di comando; b) la rilevanza della conoscenza da parte della Provincia della procedura di inquadramento ex d.P.R. n. 347/1983 in corso per la dipendente Catalano come per gli altri dipendenti comandati da altre amministrazioni; c) la circostanza del comportamento tenuto dalla Provincia nei confronti della stessa dipendente Catalano, alla quale ha applicato nel corso degli anni, miglioramenti retributivi disposti dall’[OSCURATO:PERSONA], salvo poi rifiutarsi di applicare il provvedimento di inquadramento del 2005; d) il comportamento tenuto dalla Provincia nei confronti di altri dipendenti nella medesima situazione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], due dei quali anche provenienti dalla medesima amministrazione della ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) e nei confronti dei quali sono state adottate delibere di riconoscimento dell’atto di conciliazione; 3. il motivo è infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al primo motivo di ricorso; in mancanza del requisito formale di un inquadramento conseguito all’esito del superamento del concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale non rileva il comportamento tenuto dalla Provincia (tanto nei confronti della Catalano quanto nei confronti di altri dipendenti); R.G.N. 11538/2016 Pag.tale comportamento, in particolare, non può rilevare, nei termini pretesi dalla ricorrente, come accettazione, realizzata per fatti concludenti, del contenuto del verbale di transazione atteso che giammai l’Ente avrebbe potuto riconoscere l’attribuzione di una qualifica dirigenziale in assenza dei presupposti legittimanti; 4. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza con la precisazione che tali spese vanno limitate alla redazione della memoria da parte della Provincia (v. Cass. 24 marzo 2017, n. 7701 secondo cui quando il resistente non abbia, prima della novella del giudizio di legittimità di cui all'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197, notificato controricorso, limitandosi a depositare procura notarile per potere espletare le ulteriori attività consentitegli, ma il ricorso sia stato avviato, dopo l'entrata in vigore della novella, alla definizione in camera di consiglio non partecipata secondo il novellato art. 380-biscod. proc. civ., il resistente stesso ha facoltà di depositare la memoria prevista dal secondo comma di tale norma ed ha diritto, in caso di soccombenza del ricorrente, alla rivalsa delle spese ed ai compensi per la procura e per la redazione di tale difesa); 12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della provincia di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità, cheliquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussis
Sentenza Cassazione n. 23992/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris