CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34903/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposti, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ShadetMillas; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in termini non censurabili in questa sede, con puntuale riferimento alla pervicacia criminale dei due ricorrenti come anche alla oggettiva gravità del fatto ed essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce della motivazione con cui la Corte territoriale (cfr., pag. 7 della sentenza) ha puntualmente disatteso la richiesta difensiva di ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata al quarto comma dell'art. 648 cod. pen. e di escludere, inoltre, la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. che, peraltro, può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr., Sez. 2 , n. 2890 del 15/11/2019, dep. 24/01/2020, Diop, Rv. 277963 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. • dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 20