CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 16491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 23/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a decorrere dal 13/07/2018, per i reati di cui agli artt. 575, 577, comma 1, n. 3, 61 n. 1, cod. pen. (capo a), 23, comma 3-4, legge n. 110 del 1975 e 697 cod. pen. (capo b), 648 cod. pen. (capo c). Con sentenza in data 4/03/2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cremona, riconosciuta la responsabilità dell'imputato per tutti i reati ascrittigli, lo ha condannato alla pena di trenta anni di reclusione. Il 9/10/2020, la Corte di assise di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi, nel resto confermando, anche in punto di pena, la sentenza di primo grado. La Corte di cassazione, con decisione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte di assise di appello di Milano per un nuovo giudizio limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione. 1.1. In data 25/07/2022, il difensore dell'imputato ha presentato un'istanza di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare; e in data 29/07/2022, la Corte di assise di appello di Milano ha rigettato l'istanza. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa ha proposto impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen., che è stata respinto dal Tribunale del riesame di Milano in data 23/09/2022. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 303, comma 1, lett. c) e 304, comma 6, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Si opina che, nel caso in esame, non si verserebbe in un caso di cd. doppia conforme, essendovi stato un annullamento con rinvio avente ad oggetto la configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione, il quale impedirebbe di considerare irrevocabile la pronuncia di condanna, all'uopo richiamandosi la sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 2021 in materia di giudicato parziale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 303 e 304 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, che si sarebbe limitata ad aderire ad un orientamento di legittimità di segno contrario senza articolare un'adeguata motivazione sulle relative ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha affermato che, in tema di durata della custodia cautelare, a seguito della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 299 del 22 luglio 2005, nei casi in cui abbia luogo il regresso del procedimento a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ai fini del computo dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. si deve tenere conto anche del periodo di custodia cautelare sofferto durante la pendenza del giudizio di cassazione. Solo nel caso in cui sia stata pronunciata doppia sentenza conforme di accertamento della responsabilità, non annullata sul punto in sede di legittimità, sono applicabili soltanto i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dagli artt. 303, comma 4 e 304, comma 6, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 7785 del 24/1/2008, Bellantonio, Rv. 239235-01; conforme Sez. 6, n. 28984 del 28/5/2013, Abbatiello, Rv. 255858-01). In caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione della sentenza di secondo grado, i termini di durata della custodia cautelare ricominciano a decorrere dalla decisione di annullamento, ma non potranno protrarsi oltre il doppio del termine massimo di fase, computando l'intero periodo trascorso in vinculis dall'originaria decorrenza e cioè dalla sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 24896 del 10/5/2013, Barbagallo, Rv. 255831-01). 3. Secondo il Giudice cautelare, l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione non ha riguardato la responsabilità del ricorrente, sulla quale, pertanto, si è formato giudicato progressivo. Detta conclusione appare corretta alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla configurabilità di una circostanza aggravante, deve ritenersi che sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si sia formato il giudicato, con la conseguenza che i termini di custodia cautelare cui deve farsi riferimento sono, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. d), seconda parte, cod. proc. pen., quelli stabiliti per la durata massima delle misure cautelari dal comma 4 dello stesso articolo (Sez. 4, n. 10674 del 19/02/2013, Macrì, Rv. 254940-01; Sez. 6, n. 4971 del 15/01/2009, Mancuso, Rv. 242915-01). Ora, considerato che, nel caso in esame, si è in presenza di una doppia sentenza conforme di condanna nel merito, alla luce dell'intervenuto annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, il Tribunale del riesame ha correttamente applicato alla custodia cautelare in atto nei confronti del ricorrente, la regola di cui al comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., prevista dall'art. 303, comma 1, lett. d), che individua in sei anni il termine massimo quando la legge stabilisce, come nel J1) caso in esame, la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni, termine che non risulta ancora decorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.