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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2020

Cassazione n. 27469/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20387/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domi- ciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 226/2020depositata il 21/04/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di una controversia da contratto preliminare di vendita (stipulato nell’ottobre 2007) di un locale commerciale da costruire per il prezzo di €

260.000. Si prevede la stipula del definitivo entro il 2009.

I promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ver- sano € 96.000, di cui € 50.000 a titolo di caparra confirmatoria e € 46.000 atitolo di acconto prezzo.

Mancata la stipula entro il termine, a metà del 2010 vi è uno scambio di comunicazioni tra le parti rela- tivo al ritardo e alle cause di giustificazione.

I promissari acquirenti convengono dinanzi al Tribunale di Enna (Nicosia) la promittente venditrice Bif per l’accertamento del grave inadempimento di que- st'ultima, la legittimità del recesso degli attori ( comunicato l’8/7/2010)e la condanna della convenuta alla restituzione del dop- pio della caparra confirmatoria, cioè di € 100.000, oltre a € 46.000 di acconto prezzo e di Iva.

La convenuta argomenta che il termine del 2009 non è essenziale, il ritardo è imputabile ai promissari ac- quirenti per le modifiche interne da loro richieste e in via riconven- zionale domanda di poter ritenere la caparra.

Il Tribunale rigetta la domanda degli attori e dichiara inammissibile la riconvenzionale della convenuta.

La Corte d'appello riforma, accogliendo la domanda degli attori.

Ricorre in cassazione la promittente venditrice, con due motivi, illustrati da memoria.

Resistono i promissari acquirenticon controri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo, p. 5, censura che la Corte di appello ha ac- certato la legittimità del recesso dell’8/7/2010 sulla base dell’ina- dempimento grave da parte della promittente venditrice, consistente nel ritardo nella stipulazione del contratto definitivo, nonostante che il termine del 2009 sia stato ritenuto non essenziale, mentre il Tri- bunale ha ritenuto correttamente illegittimo il recesso, poiché tale facoltà non è stata riconosciuta ai promissari acquirenti e non è possibile riqualificare la domanda degli attori come domanda di riso- luzione del contratto per inadempimento.

Si fa valere che il recesso ex art. 1373 c.c., quale scioglimento unilaterale del vincolo contrat- tuale, deroga all'art. 1372 c.c. e quindi è da pattuire espressamente (art. 1373 c.c.: «se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto […]»).

Si deduce violazione degli artt. 1372, 1373 e 1385 c.c., 111 e 112 Cost. (correttamente: c.p.c.).

Il primo motivo è rigettato.

Esso non tiene distinti due istituti che di comune hannoessenzial- menteil nome, non la sostanza: da un lato, il recesso convenzionale, cioè la facoltà di ciascuna delle parti di estinguere il rapporto per decisione unilaterale, facoltà che le parti possono introdurre nel con- tratto ai sensi dell'art. 1373 co . 1 c.c. ; dall’altro lato , il recesso ex art. 1385 co. 2 c.c., cioè la dichiarazioneunilaterale della parte non inadempiente di risolvere il contrattoper inadempimento della con- troparte, ove ne sussistano i presupposti (imputabilità, importanza non scarsa), accertabili giudizialmente ove sorga controversia sul punto ( cfr. Cass. 18392/2022).

Nel caso attuale si tratta di quest’ultimo.

Argomenta infatti lasen- tenza: a prescindere dalla essenzialità del termine, dall'11/6/2010 i promissari acquirenti si sono attivati per ottenere l'adempimento del preliminare.

La corrispondenza tra le parti non ha sortito esito posi- tivo.

La promittente venditrice, convocata per la stipula del defini- tivo, non ha dato prova della non imputabilità a lei dell’inadempi- mento, ma ha procrastinato senza motivo la stipula del definitivo per alcuni mesi, fino a metà ottobre 2010, nonostante che lei stessa avesse individuato la data del 9/10/2010 per la stipula dell'atto.

Per- tanto, è legittima la decisione dei promissari acquirenti di dichiarare ex art. 1385 co. 2 c.c. il recesso dal contratto e di esigere la restitu- zione del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata.

2. -Il secondo motivo, p. 10, denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi, cioè le note raccomandate della società costruttrice del 9 giugno 2010 edel 26 luglio 2010.

C iò avrebbe consentito al la Corte di appello di avere un quadro completo della situazione, esteso anche al comportamento inadempiente degli stessi promissari acquirenti.

Il secondo motivo è inammissibile.

Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite (rispettato nel caso attuale) che quello di indicare le ragioni del proprio convinci- mento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass.

SU 8053/2014).

Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione neces- saria, idonea allo scopo e adeguata -non è tenuto a discutere espli- citamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni sin- gola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situa- zione di fatto rilevante.

Sarebbe superfluo ricordare che l’esito posi- tivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica lo- gicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e ri- mane del giudice di merito.

3. –Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20387/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domi- ciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 142, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 226/2020depositata il 21/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Si tratta di una controversia da contratto preliminare di vendita (stipulato nell’ottobre 2007) di un locale commerciale da costruire per il prezzo di € 260.000. Si prevede la stipula del definitivo entro il 2009. I promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ver- sano € 96.000, di cui € 50.000 a titolo di caparra confirmatoria e € 46.000 atitolo di acconto prezzo. Mancata la stipula entro il termine, a metà del 2010 vi è uno scambio di comunicazioni tra le parti rela- tivo al ritardo e alle cause di giustificazione. I promissari acquirenti convengono dinanzi al Tribunale di Enna (Nicosia) la promittente venditrice Bif per l’accertamento del grave inadempimento di que- st'ultima, la legittimità del recesso degli attori ( comunicato l’8/7/2010)e la condanna della convenuta alla restituzione del dop- pio della caparra confirmatoria, cioè di € 100.000, oltre a € 46.000 di acconto prezzo e di Iva. La convenuta argomenta che il termine del 2009 non è essenziale, il ritardo è imputabile ai promissari ac- quirenti per le modifiche interne da loro richieste e in via riconven- zionale domanda di poter ritenere la caparra. Il Tribunale rigetta la domanda degli attori e dichiara inammissibile la riconvenzionale della convenuta. La Corte d'appello riforma, accogliendo la domanda degli attori. Ricorre in cassazione la promittente venditrice, con due motivi, illustrati da memoria. Resistono i promissari acquirenticon controri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo, p. 5, censura che la Corte di appello ha ac- certato la legittimità del recesso dell’8/7/2010 sulla base dell’ina- dempimento grave da parte della promittente venditrice, consistente nel ritardo nella stipulazione del contratto definitivo, nonostante che il termine del 2009 sia stato ritenuto non essenziale, mentre il Tri- bunale ha ritenuto correttamente illegittimo il recesso, poiché tale facoltà non è stata riconosciuta ai promissari acquirenti e non è possibile riqualificare la domanda degli attori come domanda di riso- luzione del contratto per inadempimento. Si fa valere che il recesso ex art. 1373 c.c., quale scioglimento unilaterale del vincolo contrat- tuale, deroga all'art. 1372 c.c. e quindi è da pattuire espressamente (art. 1373 c.c.: «se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto […]»). Si deduce violazione degli artt. 1372, 1373 e 1385 c.c., 111 e 112 Cost. (correttamente: c.p.c.). Il primo motivo è rigettato. Esso non tiene distinti due istituti che di comune hannoessenzial- menteil nome, non la sostanza: da un lato, il recesso convenzionale, cioè la facoltà di ciascuna delle parti di estinguere il rapporto per decisione unilaterale, facoltà che le parti possono introdurre nel con- tratto ai sensi dell'art. 1373 co . 1 c.c. ; dall’altro lato , il recesso ex art. 1385 co. 2 c.c., cioè la dichiarazioneunilaterale della parte non inadempiente di risolvere il contrattoper inadempimento della con- troparte, ove ne sussistano i presupposti (imputabilità, importanza non scarsa), accertabili giudizialmente ove sorga controversia sul punto ( cfr. Cass. 18392/2022). Nel caso attuale si tratta di quest’ultimo. Argomenta infatti lasen- tenza: a prescindere dalla essenzialità del termine, dall'11/6/2010 i promissari acquirenti si sono attivati per ottenere l'adempimento del preliminare. La corrispondenza tra le parti non ha sortito esito posi- tivo. La promittente venditrice, convocata per la stipula del defini- tivo, non ha dato prova della non imputabilità a lei dell’inadempi- mento, ma ha procrastinato senza motivo la stipula del definitivo per alcuni mesi, fino a metà ottobre 2010, nonostante che lei stessa avesse individuato la data del 9/10/2010 per la stipula dell'atto. Per- tanto, è legittima la decisione dei promissari acquirenti di dichiarare ex art. 1385 co. 2 c.c. il recesso dal contratto e di esigere la restitu- zione del doppio della caparra confirmatoria a suo tempo versata. 2. -Il secondo motivo, p. 10, denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi, cioè le note raccomandate della società costruttrice del 9 giugno 2010 edel 26 luglio 2010. C iò avrebbe consentito al la Corte di appello di avere un quadro completo della situazione, esteso anche al comportamento inadempiente degli stessi promissari acquirenti. Il secondo motivo è inammissibile. Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite (rispettato nel caso attuale) che quello di indicare le ragioni del proprio convinci- mento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Di talché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motivazione neces- saria, idonea allo scopo e adeguata -non è tenuto a discutere espli- citamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni sin- gola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situa- zione di fatto rilevante. Sarebbe superfluo ricordare che l’esito posi- tivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica lo- gicamente che essa faccia proprio tale apprezzamento: esso è e ri- mane del giudice di merito. 3. –Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimbor- sare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €5.600, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera d