CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06692/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1785 / 20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. F ederico Jorio (p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso loStudio legale del difensore in Roma, via le Parioli n. 72 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:avviso di accer- tamentoII.DD.IVA avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del La- zio,n.3259/10/2019 depositata il 28 maggio 20 1 9 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio è statoaccolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 29889/41/2016di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sto, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TK 501R8059372014. 2.Al contribuente, titolare di farmacia, sono state contestat e mag- giore IRPEF di euro 30.123,00, addizionale regionale per euro 1.058.00, addizionale comunale per euro 604,00, I RAP per euro 3.293,00ed IV A per euro 9.608,00 oltre ad euro 44.686,00 a titolo di sanzioni nel quadro di un accertamento analitico induttivo ex art.39,co. 1, lett. d), d. P . R . 29 settembre 1973, n. 600 . N ell’ambito di tale accertamento venivano applicati gli s tudi di settor e di cui all'art.62-sexies co. 3, d . l . 30 agosto 1 9 93, n. 331, conv, con modif. conl. 29 ottobre 1993, n. 42 7 , da cui emergeva lo scostamento ri- spettoal reddito dichiarato e venivano contestati costi non inerenti . 3.Il giudice di prime cure, in accoglimento del la prospettazione del contribuenteha dichiarato l'invalidità dell'avviso di accertamento per laviolazione dell'art. 42 del d. P . R . 600/1973 su l presupposto che il funzionario firmatario dell’atto impositivo fosse privo dei necessari poteridi firma. 4.Il giudice d’appello ha ritenuto superabile la preliminare questione relativa alla delega di firma, legittimo l’accertamento e fondate le riprese. 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso il contribuente , af- fidato a tre motiv i , cui replica l ’Agenzia delle Entrate con controri- corso.Indata 1 febbraio 2024 è stata depositata rinuncia al ricorso per de- finizione agevolata ex legen. 197/22 con il deposito di allegati. Consideratoche: 6. Con memoria e documentazione a corredo depositat a il 1 ° feb- braio 202 4 parte contribuente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tri- butarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 7. Parte contribuente ha anche depositato ricevuta di pagamenti per l’atto impugnato e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. 8. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiaratal’estin- zione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22. 9. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte, dic