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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11903/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, relativo al giudizio di esistenza della recidiva, è affetto dal vizio di aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato incidessero sul giudizio di maggiore capacità criminale perché testimonianti una personalità refrattaria ed indifferente agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria (valorizzando, in particolare, a tal fine le due condanne per il reato di evasione), argomenti su cui il ricorso non prende posizione, limitandosi a mere affermazioni di carattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, e riproponibili in astratto tal quali in qualsiasi altro ricorso che contesti l'esistenza della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M• ,r 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, relativo al giudizio di esistenza della recidiva, è affetto dal vizio di aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata che ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato incidessero sul giudizio di maggiore capacità criminale perché testimonianti una personalità refrattaria ed indifferente agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria (valorizzando, in particolare, a tal fine le due condanne per il reato di evasione), argomenti su cui il ricorso non prende posizione, limitandosi a mere affermazioni di carattere generale, prive di qualsiasi riferimento al caso concreto, e riproponibili in astratto tal quali in qualsiasi altro ricorso che contesti l'esistenza della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M• ,r 2
Sentenza Cassazione n. 11903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris